Cassazione Civile, Sentenza n. 33007/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto la domanda dell'avv. Di Iorio dichiarando estinto per prescrizione l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata relativo all'anno 2009. Il motivo principale dedotto in Cassazione contestava che la Corte territoriale non avesse valutato la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito dovuto all'omissione della compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi e, più in generale, aveva denunciato errata individuazione del dies a quo della prescrizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso INPS, ha cassato la decisione della Corte d'appello limitatamente al profilo dell'individuazione del dies a quo della prescrizione (la Corte territoriale aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16.6.2010 mentre la Cassazione ha ritenuto applicabile il differimento al 6.7.2010 previsto dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 10.6.2010) e ha rinviato la causa alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione per nuovo esame, rimettendo alla nuova cognizione anche la valutazione delle spese di giudizio
Norme richiamate
Codice civile, art. 2934
La prescrizione è basata sull'inerzia del titolare del diritto; l'elemento costitutivo è l'inerzia per il tempo determinato dalla legge
Codice civile, art. 2935
Riferimento normativo invocato dalla ricorrente: disciplina generale sulla prescrizione; la Corte ha esaminato la corretta applicazione delle regole prescrizionali
Codice civile, art. 2936
La durata della prescrizione è inderogabile; il giudice deve individuare il termine applicabile in base alla legge
Codice civile, art. 2938
L'onere della parte che eccepisce la prescrizione è di allegare l'inerzia e manifestare la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo; il giudice però valuta la qualificazione giuridica del fatto
Codice civile, art. 2941, n. 8
Riferimento alla fattispecie impeditiva/interruttiva della prescrizione richiamata nelle doglianze; la Corte ha richiamato la distinzione tra fatti costitutivi e qualificazione giuridica
D.P.C.M. 10.6.2010, art. 1, comma 1
La disposizione ha differito il termine di scadenza dei pagamenti al 6.7.2010 per specifiche categorie; la Corte ha ritenuto che tale differimento incide sul dies a quo della prescrizione e quindi sulla decorrenza dei termini
Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e ss.
Norme richiamate in relazione alla disciplina della contribuzione (Gestione separata); utilizzate per inquadrare la fonte normativa della pretesa contributiva
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12 (conv. L. 15 luglio 2011, n. 111)
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente nell'ambito delle norme fiscali e contributive rilevanti per la controversia
D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 462, art. 1
Norma richiamata nella motivazione del ricorso connessa alla determinazione delle imposte e ad obblighi dichiarativi
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 10, comma 1
Richiamata in rapporto agli obblighi dichiarativi e alle rilevanze del doloso occultamento ai fini tributari/previdenziali
Codice di procedura civile, art. 329, comma 2
Richiamata per il principio che l'impugnazione di parte della sentenza comporta acquiescenza alle parti non impugnate e per la valutazione del 'giudicato interno'
Codice di procedura civile, art. 336, comma 1
Richiamata in relazione all'estensione degli effetti delle riforme o della cassazione parziale alle parti della sentenza che dipendono dalla parte riformata o cassata
Massime di principio
- Il dies a quo della prescrizione dei contributi si individua nel termine di scadenza previsto per il pagamento e subisce gli effetti di eventuali differimenti normativi (es. provvedimenti che posticipano la scadenza): tali differimenti modificano il punto di partenza della prescrizione
- Il giudice può valutare d'ufficio la corretta individuazione del termine iniziale e gli altri profili giuridici della prescrizione (iura novit curia), purché non siano necessari nuovi accertamenti di fatto
- La contestazione della sospensione della prescrizione per doloso occultamento può estendere la cognizione anche alla verifica del dies a quo: impugnare la sospensione mantiene viva la questione sull'inizio del termine
- La parte che eccepisce la prescrizione deve allegare l'inerzia e le coordinate temporali; tuttavia la qualificazione giuridica dei fatti che incidono sulla prescrizione resta di competenza del giudice
- La prova del doloso occultamento (intenzionalità specifica) non si presume: l'omissione di elementi nella dichiarazione dei redditi (es. Quadro RR) può integrare un sospetto, ma occorre valutare concretamente la prova dell'intenzionalità
- Quando la sentenza impugnata contiene parti autonome fondate su presupposti diversi, il giudicato interno può formarsi solo su quelle parti non impugnate e non pregiudicate dalla parte impugnata; l'impugnazione anche parziale può riaprire questioni connesse
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