Cassazione Civile, Sentenza n. 33008/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della pronuncia che aveva ritenuto estinto per prescrizione l'obbligo contributivo relativo alla Gestione separata per l'anno 2009. L'INPS deduceva la sospensione del termine prescrizionale per "doloso occultamento" del debito a causa dell'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi e censurava la determinazione del dies a quo della prescrizione adottata dalla Corte territoriale
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, rilevando che la Corte d'appello aveva errato nell'individuare il dies a quo della prescrizione nel 16.6.2010 non avendo considerato il differimento al 6.7.2010 disposto dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 10.6.2010. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente all'individuazione del dies a quo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione per nuovo esame; i restanti profili (inclusa la questione del "doloso occultamento") sono stati assorbiti e dovranno essere riesaminati dal giudice di rinvio, che provvederà anche sulle spese di cassazione
Norme richiamate
Codice Civile
art. 2934, art. 2935, art. 2936, art. 2938, art. 2941
La Corte richiama i principi sulla prescrizione: essa è fondata sull'inerzia del titolare del diritto (art. 2934) e la qualificazione giuridica del tempo prescrizionale (durata e dies a quo) è una quaestio iuris che il giudice può valutare d'ufficio; fatti interruttivi o sospensivi sono rilevabili d'ufficio se non richiedono accertamenti di fatto
Legge 8 agosto 1995, n. 335
Norme richiamate in relazione alla disciplina della contribuzione e della Gestione separata; citata dall'INPS nell'ambito della contestazione dei contributi
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (conv. L. 15 luglio 2011, n. 111)
Richiamato tra le disposizioni normative evocate dall'INPS in tema contributivo e procedurale
Decreto Legislativo
art. 1 d.lgs. n. 462/1997
Norma richiamata nel quadro delle questioni fiscali/accertative invocate dall'INPS
Decreto Legislativo
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997
Norma tributaria richiamata in relazione agli obblighi dichiarativi e alle conseguenze dell'omissione nella dichiarazione dei redditi
D.P.C.M. 10 giugno 2010
Disposizione che ha differito il termine di scadenza per il pagamento dei contributi relativi all'anno 2009 al 6.7.2010 per talune posizioni; tale differimento è rilevante ai fini della determinazione del dies a quo della prescrizione
Codice di Procedura Civile
art. 329, comma 2; art. 336, comma 1
Norme sulle implicazioni dell'impugnazione: la parte di sentenza non impugnata forma giudicato salvo che sia dipendente dalla parte impugnata; principio utilizzato per valutare quali parti della decisione fossero riconsiderabili in sede di impugnazione
Massime di principio
- Il dies a quo della prescrizione è individuato sulla base della normativa che disciplina la scadenza del pagamento: differimenti normativi (es. D.P.C.M.) incidono sul punto di partenza del termine prescrizionale
- La qualificazione giuridica del momento iniziale e della durata della prescrizione è una quaestio iuris: il giudice (anche di legittimità) può valorizzarla d'ufficio quando non siano necessari accertamenti di fatto
- Le cause di sospensione o interruzione della prescrizione (es. "doloso occultamento") richiedono prova adeguata: l'omissione di elementi nella dichiarazione dei redditi non sospende automaticamente la prescrizione senza dimostrare l'intenzionalità specifica
- L'impugnazione di un profilo relativo alla prescrizione (es. sospensione) riapre necessariamente anche la valutazione relativa al dies a quo, perché i due profili sono giuridicamente connessi
- La parte di decisione non impugnata può acquisire efficacia di giudicato interno, ma solo se fondata su presupposti autonomi e non dipendenti dalla parte impugnata; perciò il giudice dell'impugnazione può riesaminare la parte impugnata nella sua interezza
- Quando per decidere sulla prescrizione non sono necessari nuovi accertamenti di fatto, la Corte può cassare e rinviare per nuovo esame sul punto di diritto rilevato (es.: errata individuazione del dies a quo)
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