Cassazione Civile, Sentenza n. 33006/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della pronuncia della Corte d'appello di Napoli che aveva accolto l'opposizione di Costa avverso una cartella esattoriale relativa a contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009. L'INPS deduceva che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto i contributi prescritti e contestava (i) la mancata applicazione della sospensione della prescrizione per doloso occultamento del credito (per l'omissione della compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi) e (ii) la corretta individuazione del dies a quo della prescrizione, sostenendo che dovesse tener conto del differimento dei termini di pagamento disposto dal D.P.C.M. 10.6.2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice è tenuto a valutare d'ufficio la decorrenza e le cause che incidono sul termine di prescrizione quando non siano necessari accertamenti di fatto ulteriori. Ha quindi censurato la Corte d'appello per non avere considerato il differimento del termine al 6.7.2010 previsto dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 10.6.2010, ritenendo errato far decorrere la prescrizione dal 16.6.2010. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al profilo dell'individuazione del dies a quo della prescrizione e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame; gli altri profili sono stati assorbiti.
Norme richiamate
La prescrizione ha come elemento costitutivo l'inerzia del titolare del diritto; l'eccezione di prescrizione richiede l'allegazione dell'inerzia da parte della controparte ma la determinazione del termine è questione di diritto che il giudice valuta d'ufficio
Indica che i termini di prescrizione stabiliti dalla legge sono inderogabili; la Corte ne trae la necessità di individuare correttamente il dies a quo normativamente previsto
Attribuisce alla parte l'onere di dedurre l'inerzia del titolare; tuttavia la qualificazione giuridica del fatto e la corretta individuazione del termine spettano al giudice
artt. 2935 e 2941 c.c. (n. 8 richiamata in ricorso)
Riferite dalla parte ricorrente in relazione alle cause di sospensione/interruzione della prescrizione; la Corte ha esaminato in generale la possibilità di sospensione per doloso occultamento ma ha posto l'accento sulla necessità di verificare il dies a quo corretto
Principio per cui l'impugnazione di parte della sentenza implica acquiescenza alle parti non impugnate, utile per valutare l'effetto del giudicato interno sulla parte non censurata della decisione
Disposizione che disciplina l'estensione degli effetti della riforma o della cassazione alle parti dipendenti; utilizzata per spiegare quando la parte non impugnata può acquistare efficacia di giudicato
art. 1, D.P.C.M. 10.6.2010
Prevedeva il differimento dei termini per il pagamento (per i soggetti e le condizioni lì indicate) al 6.7.2010; la Corte ha ritenuto che tale differimento rilevi ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione dei contributi per l'anno 2009
L. n. 335/1995 (art. 2, comma 26 e ss.)
Richiamata nella cornice normativa sui regimi previdenziali e sul calcolo/obblighi contributivi, contestualizza le disposizioni riferite alla Gestione separata cui attiene la controversia
d.l. n. 98/2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111/2011)
Richiamato nella prospettazione normativa sulle sanzioni e regimi connessi ai versamenti, comprensivo delle norme che incidono sulla decorrenza degli obblighi contributivi
Norma richiamata in tema di riscossione e cartelle esattoriali, parte del quadro normativo processuale e sostanziale richiamato dalle parti
Massime di principio
- Il dies a quo della prescrizione dei contributi coincide con la scadenza del termine normativamente previsto per il pagamento: eventuali provvedimenti di differimento (es. D.P.C.M.) posticipano l'inizio del decorso della prescrizione e vanno considerati dal giudice.
- Il giudice può e deve valutare d'ufficio l'identificazione del termine prescrizionale e gli eventi che ne sospendono o interrompono il decorso, salvo che ciò richieda accertamenti di fatto ulteriori.
- La sospensione per doloso occultamento richiede elementi di fatto che dimostrino l'intenzionalità dell'occultamento; l'onere probatorio su tale circostanza grava su chi la sostiene.
- L'impugnazione anche parziale di una sentenza impedisce la formazione del giudicato interno sulle parti che dipendono dalla parte impugnata; tuttavia la statuizione minima coperta da giudicato è la sequenza fatto-norma-effetto e può essere riaperta se contestata anche in uno dei suoi elementi costitutivi.
- In materia di prescrizione è applicabile il principio iura novit curia: la qualificazione giuridica dei fatti e l'individuazione del corretto regime prescrizionale spettano al giudice, indipendentemente dalle allegazioni delle parti, nei limiti in cui non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
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