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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32997/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguardava la richiesta di riliquidazione della pensione e il pagamento degli importi differenziali (limitati ai periodi di disoccupazione involontaria dal 24/3/2010) in relazione all'inclusione nella base di calcolo delle voci retributive percepite in costanza di rapporto (in particolare la 13ª mensilità) ai fini della contribuzione figurativa. Il Tribunale di Lecce accolse la domanda del pensionato; la Corte d'appello di Lecce confermò il giudizio favorevole al pensionato ritenendo infondati i motivi sollevati dall'INPS (tra cui l'improponibilità per mancato esperimento della fase amministrativa e la decadenza ai sensi dell'art. 47 DPR 639/70). L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo principalmente che la Corte territoriale aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione senza che fosse provato che l'Istituto non avesse effettivamente incluso la 13ª nella contribuzione figurativa (violazione dell'onere della prova, art. 2697 c.c., e vizi nella valutazione delle prove), e contestando la motivazione come contraddittoria/apparente.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'INPS (assorbendo il secondo), ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel basare la riliquidazione su una generica affermazione del pensionato senza richiedere una specifica allegazione/prova dell'omissione da parte dell'Istituto, mentre dallo stesso dispositivo emergeva che i dati retributivi in possesso dell'INPS comprendevano la tredicesima. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame del merito alla luce della corretta ripartizione dell'onere probatorio. Sono state disposte anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto che la decisione di merito abbia erroneamente scaricato sull'INPS l'onere di provare l'avvenuto accredito della 13ª, mentre spettava al ricorrente (creditore) specificare e provare l'inadempimento dedotto

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle regole di formazione e valutazione della prova; la censura ha riguardato la scorretta applicazione delle regole probatorie da parte della Corte d'appello

  • art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

    Fondamento di legittimità invocato per vizio di motivazione e violazione di norme sulla prova: la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla errata applicazione dell'onere della prova

  • art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.

    Richiamato per vizio motivazionale (motivazione apparente/contraddittoria); la Corte ha assorbito questo motivo dopo aver accolto il primo

  • art. 132 c.p.c.

    Norma che impone motivazione adeguata delle decisioni; la Cassazione ha censurato la decisione impugnata come dotata di motivazione apparente e contraddittoria con riguardo alla documentazione in possesso dell'INPS

  • art. 47 DPR n. 639/1970

    Norma sulla decadenza riferita alla liquidazione del trattamento pensionistico: la Corte d'appello aveva sostenuto che la decadenza incide sul pagamento dei ratei ma non sul diritto alla corretta riliquidazione; la questione è stata richiamata in motivazione ma non modificò l'esito del ricorso di legittimità

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti del ricorso introduttivo: la Corte d'appello aveva ritenuto il ricorso del pensionato conforme alle prescrizioni di forma

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito)

    Norma menzionata contestualmente al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero (riferimento procedurale): non incide sul merito della controversia

Massime di principio

  • Onere della prova: chi agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento di un credito (es. riliquidazione pensionistica per omissione di voci retributive) deve allegare e, ove necessario, provare specificamente l'inadempimento o la mancata contabilizzazione; il giudice non può accogliere la domanda sulla base di mere affermazioni generiche quando risultano dati amministrativi che sembrano contraddirle
  • Dati amministrativi in possesso dell'ente: la presenza nei dati in possesso dell'INPS di voci retributive (es. 13ª mensilità) richiede che il ricorrente spieghi e dimostri perché tali dati non abbiano effettivamente inciso nel calcolo della contribuzione figurativa; non è automatico che l'ente debba provare il contrario se la domanda è carente di allegazioni specifiche
  • Motivazione del giudice: le decisioni devono essere coerenti rispetto agli elementi probatori emersi; contraddizioni rilevanti tra quanto riconosciuto e le conclusioni portano alla cassazione per vizio di motivazione
  • Decadenza e diritto alla riliquidazione: la perdita del diritto al pagamento dei ratei per effetto della decadenza amministrativa o normativa può non precludere in assoluto l'accertamento del diritto alla corretta riliquidazione del trattamento; occorre distinguere l'incidenza della decadenza sul pagamento dai rimedi per la correzione del calcolo
  • Fase amministrativa preventiva: l'obbligo di esperire il procedimento amministrativo è rilevante solo se previsto dalla normativa vigente al momento della maturazione del diritto; in sua assenza, l'azione giudiziaria resta proponibile

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