Cassazione Civile, Sentenza n. 33009/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS impugna la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva accolto l'opposizione di Nunzia De Filippo contro avviso di addebito contributivo relativo all'iscrizione d'ufficio alla gestione separata per l'anno 2009, ritenendo il credito prescritto. L'INPS deduce errata valutazione della prescrizione, sostenendo (i) la sospensione del termine prescrizionale in ragione del "doloso occultamento" del debito contributivo nella dichiarazione dei redditi (mancata compilazione del quadro RR), ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c.; e (ii) contestando il dies a quo della prescrizione, richiamando il differimento della scadenza dei versamenti previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse erroneamente fatto decorrere il termine quinquennale della prescrizione dal 16/6/2010, mentre il D.P.C.M. 10 giugno 2010 aveva differito il termine al 6/7/2010 (per i contribuenti interessati), sicché alla data della notifica dell'atto interruttivo (30/6/2015) il credito non era ancora prescritto. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione per riesaminare anche le altre questioni assorbite e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge n. 335/1995, art. 2, comma 26
Disciplina l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata per l'attività libero-professionale concomitante con lavoro dipendente; norma richiamata quale fondamento dell'obbligo contributivo oggetto del contenzioso
Norma generale sulla prescrizione richiamata nel profilo relativo al decorso del termine prescrizionale
Codice civile, art. 2941, n. 8
Prevede la sospensione della prescrizione in caso di doloso occultamento del credito da parte del debitore; l'INPS sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione costituiva tale occultamento idoneo a sospendere la prescrizione
D.L. n. 98/2011, art. 18, comma 12
Citato tra le norme di riferimento nell'impugnazione (contestazioni relative ai termini e alla devoluzione di competenze), richiamato ma non decisivo nella motivazione della Corte di Cassazione
Richiamato tra le norme di diritto tributario e contributivo evocato dalle parti, usato quale riferimento normativo
Decreto legislativo n. 241/1997, art. 10, comma 1
Norma richiamata nel quadro delle disposizioni sul comportamento del contribuente e sulla dichiarazione dei redditi; collegata alla questione dell'occultamento nella dichiarazione
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
il D.P.C.M. ha previsto che i versamenti dovuti entro il 16 giugno 2010 per specifici contribuenti siano effettuati "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione" e dal 7 luglio al 5 agosto 2010 con maggiorazione dello 0,40%
La Corte ha ritenuto il D.P.C.M. atto di natura regolamentare che posticipa il dies a quo della prescrizione; conseguentemente la scadenza utile per calcolare il quinquennio è il 6/7/2010 e non il 16/6/2010
D.Lgs. n. 241/1997, art. 12, comma 5
Richiamato come base della delega che legittima il D.P.C.M. ad operare il differimento delle scadenze; utile per qualificare il D.P.C.M. come fonte normativa integrativa
Massime di principio
- Per il calcolo della prescrizione contributiva il dies a quo è la data di scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile: eventuali proroghe/regolamenti che differiscono la scadenza (es. D.P.C.M.) devono essere considerati e possono posticipare l'inizio del quinquennio
- I D.P.C.M. aventi funzione attuativa o integrativa della legge possono avere natura regolamentare e incidere sulla decorrenza dei termini prescrizionali; il giudice è tenuto a valutare d'ufficio tali atti anche se non richiamati dalle parti
- La circostanza dell'omessa indicazione di elementi nella dichiarazione dei redditi (es. mancata compilazione del quadro RR) può integrare, se provato, il "doloso occultamento" ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c. e sospendere la prescrizione, ma ciò richiede accertamento probatorio puntuale
- La notifica dell'atto interruttivo (es. iscrizione a ruolo o avviso di addebito) entro il termine prorogato interrompe efficacemente la prescrizione: pertanto, verificare sempre la data effettiva di notifica rispetto al termine corretto
- Il giudice non è vincolato dalle allegazioni delle parti riguardo alla decorrenza della prescrizione: deve accertare d'ufficio i fatti e gli atti normativi rilevanti per determinare correttamente il dies a quo
- In contenziosi analoghi, documentare e produrre con cura gli atti che provano eventuali proroghe o il comportamento del contribuente (dichiarazioni, quadri mancanti, comunicazioni) è cruciale per la decisione sul termine prescrizionale
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