Cassazione Penale, Ordinanza n. 07464/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata sul trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale aveva escluso le attenuanti generiche, aveva riconosciuto la recidiva in ragione di precedenti anche specifici e aveva ritenuto ostativa alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare la mancanza di una positiva prognosi sul rispetto delle prescrizioni. La censura è stata dichiarata generica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse specifica e adeguata sul trattamento sanzionatorio e che il ricorso non vi si confrontasse in modo puntuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie incriminatrice per cui l'imputato era stato condannato; dal testo emerge che si tratta del delitto in materia di stupefacenti di lieve entità.
le attenuanti generiche sono state escluse dalla Corte di appello con motivazione ritenuta adeguata e non specificamente censurata in cassazione.
non è citato espressamente, ma il trattamento sanzionatorio risulta giustificato con riferimento ai precedenti e alla mancanza di resipiscenza, elementi tipici della commisurazione della pena; tuttavia il testo non consente di attribuire con certezza una specifica applicazione normativa oltre a quella indicata.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
viene richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non dovuta ad assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a censure assertive o meramente ripetitive.
- In tema di trattamento sanzionatorio, la decisione di escludere le attenuanti generiche e di valorizzare la recidiva può essere sorretta da precedenti penali, anche specifici, e dalla mancanza di resipiscenza, purché la motivazione sia puntuale e coerente.
- La sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare presuppone una positiva prognosi sul futuro rispetto delle prescrizioni; in difetto di tale prognosi, la sostituzione può essere legittimamente negata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07452/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07455/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07459/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07460/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07461/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07463/2026 del 25/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →