Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21713/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, lo aveva dichiarato responsabile di una violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativa a una condotta del 15 gennaio 2025, rideterminando la pena in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena fosse stata determinata senza indicazione dei criteri adottati e senza chiarire se il giudice di merito avesse ritenuto l'ipotesi base o quella connotata da carattere non occasionale della condotta. Contestava, quindi, la motivazione sulla quantificazione della pena base, anche in rapporto alle modifiche normative sopravvenute all'art. 73 d.P.R. 309/1990 introdotte dal d.l. n. 123/2023 conv. in l. n. 159/2023.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che, per il fatto commesso il 15 gennaio 2025, la pena andava valutata alla luce della disciplina vigente dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 123/2023 conv. in l. n. 159/2023; ha rilevato che nella sentenza impugnata vi erano riferimenti espressi al carattere non occasionale della condotta e che, comunque, la pena base di anni 2 e mesi 3 di reclusione risultava inferiore al medio edittale. Ha inoltre richiamato il principio per cui la specifica motivazione sui criteri di cui all'art. 133 c.p. è necessaria solo quando la pena base sia pari o superiore al medio edittale. Infine, ha rilevato che la sentenza impugnata valorizzava precedenti specifici e professionalità nell'attività illecita, e che il ricorrente non aveva indicato concrete ragioni per pretendere un trattamento più mite. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La pena va determinata secondo la disciplina vigente al momento del fatto; dopo le modifiche del 2023 il massimo edittale è stato elevato a 5 anni di reclusione, con minimo di 6 mesi, e nell'ipotesi di condotta non occasionale la forbice edittale è compresa tra 18 mesi e 5 anni.

  • d.l. 15 settembre 2023, n. 123

    Ha modificato il regime sanzionatorio dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 rilevante per il fatto commesso nel 2025.

  • l. 13 novembre 2023, n. 159

    Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 123/2023, incidendo sulla cornice edittale applicabile.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri soggettivi e oggettivi per la dosimetria della pena richiedono specifica motivazione solo se la pena base è pari o superiore al medio edittale.

Massime di principio

  • Nella determinazione della pena base, il giudice deve fare riferimento alla cornice edittale vigente al momento del fatto, tenendo conto delle eventuali modifiche legislative sopravvenute.
  • Quando la decisione di merito individua, anche implicitamente, il carattere non occasionale della condotta, la cornice edittale va valutata in coerenza con tale qualificazione ai fini della dosimetria.
  • Il medio edittale si calcola dividendo per due la differenza tra massimo e minimo edittale e sommando il risultato al minimo.
  • La specifica motivazione sui criteri di cui all'art. 133 c.p. non è necessaria se la pena base irrogata è inferiore al medio edittale; è invece richiesta quando la pena base è pari o superiore a tale soglia.
  • Il ricorso per cassazione che contesta il trattamento sanzionatorio deve indicare in modo concreto le ragioni per cui la pena sarebbe sproporzionata o eccessiva; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.