Cassazione Civile, Ordinanza n. 35858/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni 2010-2012 e impugnati dal contribuente. In primo grado i ricorsi erano stati rigettati; in appello la decisione è stata riformata perché la Commissione tributaria regionale ha ritenuto nulli gli avvisi per difetto di potere di firma del funzionario sottoscrittore, indicato come "capo area", osservando che dagli atti non risultava se appartenesse alla carriera direttiva e che la delega non era stata prodotta dall'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo: sosteneva di aver depositato in primo grado, con memoria del 1.10.2015, la delega conferita al funzionario firmatario, e lamentava che la CTR non avesse considerato tale produzione documentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura dell'Agenzia si fondava sull'assunto di avere effettivamente prodotto la delega, ma tale assunto era incompatibile con l'accertamento espresso dalla CTR, secondo cui "nulla risulta a tal fine esibito dall'Ufficio". Ne consegue che il vizio dedotto atteneva in realtà a un errore percettivo o "svista" del giudice di merito, denunciabile eventualmente con revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non con ricorso per cassazione per omesso esame di fatto decisivo. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
La validità dell'avviso di accertamento richiede la sottoscrizione da parte di soggetto dotato del relativo potere; in mancanza di adeguata prova del potere di firma, l'atto è stato ritenuto nullo dal giudice di merito.
La doglianza che si risolva nella denuncia di una svista percettiva del giudice sulla presenza in atti di un documento deve essere proposta con revocazione, non con ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Per l'Amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito non sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Se la censura di legittimità presuppone che un documento sia stato prodotto in atti ma il giudice di merito abbia affermato l'esatto contrario, il vizio non integra omesso esame di un fatto decisivo, bensì un errore percettivo del giudice.
- L'errore percettivo consistente nella mancata percezione di un documento già presente nel fascicolo non si denuncia con il ricorso per cassazione, ma, ove ne ricorrano i presupposti, con revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
- In materia di avvisi di accertamento, il potere di sottoscrizione deve risultare e, in caso di contestazione, deve essere adeguatamente documentato dall'Ufficio; la mancanza di prova può condurre alla nullità dell'atto.
- Quando l'intimato non svolge difese, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
- Per le impugnazioni proposte da amministrazioni dello Stato ammesse alla prenotazione a debito non è dovuto l'ulteriore contributo unificato.
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