Cassazione Penale, Sentenza n. 28878/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione relativa alla tempestività della querela e al momento della "piena conoscenza" dell'illecito da parte del soggetto passivo; contestazione dell'interpretazione applicata dalla Corte territoriale circa l'inapplicabilità del codice delle assicurazioni e introduzione, in sede di legittimità, di una circostanza di fatto (sentenza del Tribunale di Trieste che avrebbe dichiarato tardiva la querela promossa da Allianz) non esaminata in appello.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'accertamento sul momento della conoscenza dell'illecito sia un accertamento di fatto, non sindacabile in Cassazione se motivato congruamente e privo di manifesta illogicità; ha inoltre confermato l'inapplicabilità delle norme del codice delle assicurazioni poiché la procedura prevista da tale codice non era stata attivata. Ha escluso la possibilità di valutare per la prima volta in Cassazione la sentenza del Tribunale di Trieste menzionata dal Lettieri, ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Allianz S.p.A. (liquidate nei termini indicati nel dispositivo) e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 c.p., che decorre dalla piena conoscenza dell'illecito da parte del soggetto offeso.
Non applicabile nel caso di specie perché la procedura prevista dal codice delle assicurazioni non era stata attivata; dunque non si applicano i termini speciali connessi a tale disciplina.
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
Impedisce di proporre in Cassazione, per la prima volta, circostanze di fatto non esaminate dal giudice d'appello; la sentenza del Tribunale di Trieste richiamata dal ricorrente non poteva essere valutata in sede di legittimità se non era stata esaminata in appello.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Le valutazioni sul momento in cui il soggetto offeso ha avuto la "piena conoscenza" dell'illecito sono accertamenti di fatto: la Cassazione li sindaca solo se la motivazione del giudice di merito appare manifestamente illogica o contraddittoria.
- Le norme e i termini previsti dal codice delle assicurazioni si applicano solo quando la specifica procedura prevista da quel codice è stata effettivamente attivata; in sua assenza si applicano i termini ordinari del codice penale.
- In Cassazione non è possibile introdurre per la prima volta nuovi fatti o prove che non siano stati sottoposti all'esame dei giudici di merito, ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto, l'obbligo di rifondere le spese processuali della controparte e può comportare sanzioni pecuniarie (es. versamento alla cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
- Quando si contesta la tardività di una querela, è essenziale dimostrare quando il soggetto offeso ha effettivamente conosciuto l'illecito; senza tale prova, il giudice di merito ha ampio margine valutativo.
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