Cassazione Penale, Sentenza n. 28551/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 24/06/2024 che li aveva condannati per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 30, comma 1, lett. h) L. 11/02/1992 n. 157 (per aver abbattuto due conigli selvatici in periodo/specie di divieto, ad Acquaviva Platani il 7/11/2020). I motivi di ricorso denunciavano: 1) mancanza/valutazione insufficiente della motivazione sull'accertamento della responsabilità basata soprattutto sulla testimonianza della guardia venatoria; 2) violazione dell'art. 2 c.p. per mancata considerazione della pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGARS) del 18/12/2020 che avrebbe riconosciuto la legittimità del calendario venatorio originario; 3) ignoranza incolpevole del divieto per la rapida successione di provvedimenti amministrativi contrastanti; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 5) sproporzione della sanzione e mancata concessione della sospensione condizionale della pena; 6) illegittimità della costituzione e del diritto al risarcimento della parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che: la valutazione del Tribunale sulle prove (testimonianze e riscontri materiali) fosse adeguatamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità; il divieto di caccia al coniglio era già efficace al 7/11/2020 in forza del decreto del 27/10/2020, perciò la successiva pronuncia del CGARS non incide sui fatti commessi; l'ignoranza della norma non è incolpevole, essendo esigibile dagli imputati (cacciatori esperti) l'accertamento della normativa pubblicata ufficialmente; il mancato riconoscimento delle attenuanti e la mancata concessione della sospensione condizionale non sono censurabili in cassazione quando tali istanze non siano state specificamente formulate in sede di merito; il WWF è legittimato a costituirsi parte civile e la condanna generica al risarcimento è corretta. Conseguenze pratiche: restano confermate le condanne di primo grado (ammenda di €1.200,00 per ciascun imputato e condanna al risarcimento in favore del WWF), i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
Richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato: i ricorrenti sono stati ritenuti coautori della condotta di abbattimento degli animali.
art. 30, comma 1, lett. h), legge 11/02/1992 n. 157
art. 30, comma 1, lett. h), L. 157/1992
Norma incriminatrice che punisce con ammenda chi abbatte o cattura specie nei cui confronti la caccia non è consentita; interpretata come contravvenzione punibile anche per colpa, essendo sufficiente la negligenza del cacciatore che non accerti la liceità della caccia.
Richiamato dai ricorrenti in tema di applicazione retroattiva di atti amministrativi; la Corte ha ritenuto la denuncia infondata perché al momento del fatto era vigente il decreto che vietava la caccia al coniglio, rendendo irrilevante la successiva pronuncia amministrativa.
decreto assessoriale (modificativo) del 27/10/2020 (n. 115/GAB)
decreto assessoriale del 27/10/2020
Provvedimento amministrativo che ha effettivamente introdotto il divieto di caccia al coniglio nel periodo rilevante; la Corte ne ha affermato l'efficacia in epoca anteriore ai fatti contestati.
ordinanza TAR Palermo 26/09/2020 (sospensiva)
ordinanza TAR Palermo 26/09/2020
Atto amministrativo cautelare che aveva sospeso il calendario venatorio originario; la Corte ha ricostruito la sequenza degli atti amministrativi e ritenuto prevalente il decreto modificativo entrato in vigore prima dei fatti.
decisione Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia 18/12/2020
Pronuncia che riconobbe la legittimità del calendario originario; la Corte ha considerato tale pronuncia priva di rilevanza rispetto ai fatti commessi il 7/11/2020 perché successiva rispetto al decreto che aveva vietato la caccia.
Norma che disciplina la legittimazione ad agire delle persone giuridiche; la Corte ha confermato che il WWF è legittimato a costituirsi parte civile per danni derivanti da attività venatoria illecita.
Norma invocata per l'onere delle spese a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e del contributo alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una rivalutazione ex novo delle prove: sono ammissibili i motivi che censurano vizi di diritto o di motivazione, non la semplice richiesta di diversa valutazione delle testimonianze o del giudizio di fatto.
- La certezza temporale dei provvedimenti amministrativi è decisiva: per valutare la liceità di una condotta occorre verificare quale atto fosse efficace alla data del fatto; pronunce successive non retroagiscono automaticamente a scopo di scriminante penale.
- La difesa basata sull'ignoranza della norma è difficilmente accoglibile per soggetti che esercitano professionalmente o da lungo tempo l'attività regolata (es. cacciatori): è esigibile la diligenza di accertare la normativa pubblicata ufficialmente (Gazzetta Ufficiale regionale, sito istituzionale).
- Le domande o istanze non formulate espressamente in sede di merito (es. riconoscimento delle attenuanti generiche, sospensione condizionale della pena) possono essere precluse in sede di legittimità: è importante formulare e motivare specifiche richieste in primo grado.
- Gli enti ambientalisti riconosciuti (es. WWF) hanno legittimazione ad costituirsi parte civile ex art. 74 c.p.p. per il risarcimento da attività venatorie illecite; la condanna generica al risarcimento è possibile anche senza prova immediata della misura del danno, che sarà liquidata successivamente.
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