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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28551/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 24/06/2024 che li aveva condannati per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 30, comma 1, lett. h) L. 11/02/1992 n. 157 (per aver abbattuto due conigli selvatici in periodo/specie di divieto, ad Acquaviva Platani il 7/11/2020). I motivi di ricorso denunciavano: 1) mancanza/valutazione insufficiente della motivazione sull'accertamento della responsabilità basata soprattutto sulla testimonianza della guardia venatoria; 2) violazione dell'art. 2 c.p. per mancata considerazione della pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGARS) del 18/12/2020 che avrebbe riconosciuto la legittimità del calendario venatorio originario; 3) ignoranza incolpevole del divieto per la rapida successione di provvedimenti amministrativi contrastanti; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 5) sproporzione della sanzione e mancata concessione della sospensione condizionale della pena; 6) illegittimità della costituzione e del diritto al risarcimento della parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che: la valutazione del Tribunale sulle prove (testimonianze e riscontri materiali) fosse adeguatamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità; il divieto di caccia al coniglio era già efficace al 7/11/2020 in forza del decreto del 27/10/2020, perciò la successiva pronuncia del CGARS non incide sui fatti commessi; l'ignoranza della norma non è incolpevole, essendo esigibile dagli imputati (cacciatori esperti) l'accertamento della normativa pubblicata ufficialmente; il mancato riconoscimento delle attenuanti e la mancata concessione della sospensione condizionale non sono censurabili in cassazione quando tali istanze non siano state specificamente formulate in sede di merito; il WWF è legittimato a costituirsi parte civile e la condanna generica al risarcimento è corretta. Conseguenze pratiche: restano confermate le condanne di primo grado (ammenda di €1.200,00 per ciascun imputato e condanna al risarcimento in favore del WWF), i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato: i ricorrenti sono stati ritenuti coautori della condotta di abbattimento degli animali.

  • art. 30, comma 1, lett. h), legge 11/02/1992 n. 157

    art. 30, comma 1, lett. h), L. 157/1992

    Norma incriminatrice che punisce con ammenda chi abbatte o cattura specie nei cui confronti la caccia non è consentita; interpretata come contravvenzione punibile anche per colpa, essendo sufficiente la negligenza del cacciatore che non accerti la liceità della caccia.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di applicazione retroattiva di atti amministrativi; la Corte ha ritenuto la denuncia infondata perché al momento del fatto era vigente il decreto che vietava la caccia al coniglio, rendendo irrilevante la successiva pronuncia amministrativa.

  • decreto assessoriale (modificativo) del 27/10/2020 (n. 115/GAB)

    decreto assessoriale del 27/10/2020

    Provvedimento amministrativo che ha effettivamente introdotto il divieto di caccia al coniglio nel periodo rilevante; la Corte ne ha affermato l'efficacia in epoca anteriore ai fatti contestati.

  • ordinanza TAR Palermo 26/09/2020 (sospensiva)

    ordinanza TAR Palermo 26/09/2020

    Atto amministrativo cautelare che aveva sospeso il calendario venatorio originario; la Corte ha ricostruito la sequenza degli atti amministrativi e ritenuto prevalente il decreto modificativo entrato in vigore prima dei fatti.

  • decisione Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia 18/12/2020

    Pronuncia che riconobbe la legittimità del calendario originario; la Corte ha considerato tale pronuncia priva di rilevanza rispetto ai fatti commessi il 7/11/2020 perché successiva rispetto al decreto che aveva vietato la caccia.

  • art. 74 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la legittimazione ad agire delle persone giuridiche; la Corte ha confermato che il WWF è legittimato a costituirsi parte civile per danni derivanti da attività venatoria illecita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'onere delle spese a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e del contributo alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una rivalutazione ex novo delle prove: sono ammissibili i motivi che censurano vizi di diritto o di motivazione, non la semplice richiesta di diversa valutazione delle testimonianze o del giudizio di fatto.
  • La certezza temporale dei provvedimenti amministrativi è decisiva: per valutare la liceità di una condotta occorre verificare quale atto fosse efficace alla data del fatto; pronunce successive non retroagiscono automaticamente a scopo di scriminante penale.
  • La difesa basata sull'ignoranza della norma è difficilmente accoglibile per soggetti che esercitano professionalmente o da lungo tempo l'attività regolata (es. cacciatori): è esigibile la diligenza di accertare la normativa pubblicata ufficialmente (Gazzetta Ufficiale regionale, sito istituzionale).
  • Le domande o istanze non formulate espressamente in sede di merito (es. riconoscimento delle attenuanti generiche, sospensione condizionale della pena) possono essere precluse in sede di legittimità: è importante formulare e motivare specifiche richieste in primo grado.
  • Gli enti ambientalisti riconosciuti (es. WWF) hanno legittimazione ad costituirsi parte civile ex art. 74 c.p.p. per il risarcimento da attività venatorie illecite; la condanna generica al risarcimento è possibile anche senza prova immediata della misura del danno, che sarà liquidata successivamente.

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