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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28546/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di Appello che, riformando la decisione del GUP resa con rito abbreviato, aveva ritenuto sussistere l'aggravante della "agevolazione mafiosa" (art. 416-bis.1 c.p.) applicata al reato di associazione finalizzata allo spaccio; ulteriori censure riguardavano (i) la illegittima ammissibilità e la conversione dell'appello proposto dal P.M. (inammissibile nel rito abbreviato) in ricorso per cassazione e il successivo trattamento di merito di tale impugnazione (art. 443, 580 c.p.p.), (ii) vizi di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante e sulla valutazione delle intercettazioni e delle prove, (iii) carenze nella individualizzazione della pena e riconoscimento delle attenuanti generiche, e (iv) profili di responsabilità specifica per alcuni reati contestati (es. disponibilità di stupefacenti/armi; presunta assenza di materiale collegamento tra armi e droghe; presenza all'estero al momento del sequestro).

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi: ha annullato senza rinvio la statuizione della Corte d'Appello nella parte in cui aveva ritenuto sussistere l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., perché illegittima l'ammissibilità/data applicazione del ricorso del P.M. (dovendo quel ricorso, convertito, essere valutato secondo i parametri di legittimità e non come appello di merito) e perché la Corte territoriale aveva riesaminato il merito delle prove in modo non consentito. Per effetto dell'annullamento la Cassazione ha rideterminato le pene depurandole dall'effetto della aggravante; le nuove pene risultano: Cipolletti Francesca e Martino Antonio anni 6, mesi 9 e giorni 10 di reclusione; Landolfo Pasquale anni 14, mesi 10 e giorni 20 di reclusione; Esposito Assunta anni 7 di reclusione; Sangiuolo Pasquale anni 7, mesi 2 e giorni 20 di reclusione; Capuano Luigi anni 6 e mesi 8 di reclusione. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Norma che disciplina l'aggravante per l'uso del metodo mafioso/agevolazione di un'associazione criminale; la Corte ha annullato l'applicazione di tale aggravante perché la decisione che l'ha introdotta è frutto di un riesame di merito non consentito a seguito della conversione dell'impugnazione del P.M.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990, comma 3

    Prevede una aggravante per la partecipazione di almeno 10 persone o di soggetti dediti all'uso di stupefacenti; citata come elemento contestato in primo grado e valutato nel corso dei gradi successivi.

  • art. 443 cod. proc. pen.

    Limita la possibilità di appello del P.M. contro sentenze pronunciate con rito abbreviato; la Corte ha richiamato il divieto del P.M. di proporre appello in rito abbreviato salvo casi particolari, principio centrale per dichiarare inammissibile l'appello di merito del P.M.

  • art. 580 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, quando contro la stessa sentenza siano proposti mezzi diversi di impugnazione e sussista connessione, il ricorso per cassazione si converte in appello; la Corte d'Appello aveva fatto ricorso a questa norma per giustificare il trattamento congiunto delle impugnazioni, ma la Cassazione ha chiarito i limiti applicativi rispetto alla natura del ricorso del P.M.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Disciplina la connessione tra impugnazioni: la Corte d'Appello ha ritenuto sussistere la connessione tra i diversi mezzi di impugnazione e ha operato la conversione ai sensi dell'art. 580, ma la Cassazione ha richiamato che la natura del ricorso convertito resta quella della legittimità e va valutata secondo i relativi parametri.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il giudizio abbreviato; rilevante perché delimita la possibilità di impugnazione del P.M. e impone limiti alla revisione di merito successiva.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Prevede effetti estensivi di una decisione favorevole in Cassazione nei confronti di altri imputati non direttamente impugnanti; la Corte l'ha applicata per estendere gli effetti dell'annullamento anche a Capuano.

  • art. 593 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle differenze tra mezzi di impugnazione nei processi ordinari e abbreviati; utile per spiegare i limiti dell'azione del P.M. in rito abbreviato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Parametro richiamato per definire i limiti di sindacato della Corte in sede di legittimità (criteri di ammissibilità e limiti di cognizione del ricorso per cassazione).

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma che, in tema di impugnazioni, impone al giudice adito di verificare l'oggettiva impugnabilità e la volontà di impugnare, orientamento richiamato nel dibattito sulla conversione dell'impugnazione del P.M.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato il Pubblico Ministero ha limiti stringenti all'appello di merito: non può proporre appello contro sentenze di condanna (art. 443 c.p.p.), salvo ipotesi eccezionali; quindi un appello del P.M. che miri a riesaminare il merito è generalmente inammissibile.
  • Se il P.M. propone un mezzo di impugnazione inappropriato (es. appello in rito abbreviato), il giudice può convertire l'atto in ricorso per cassazione, ma questo mantiene la natura di impugnazione di legittimità: va valutato secondo i parametri di ammissibilità e non può trasformarsi in un libero riesame del merito delle prove.
  • Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi diversi l'art. 580 c.p.p. consente la conversione/integrazione delle impugnazioni per evitare duplicazioni processuali; tuttavia la conversione non sospende i limiti sostanziali del rimedio originario convertito (cioè il ricorso del P.M. conserva i limiti della legittimità).
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove (es. interpretrazioni delle intercettazioni): il sindacato è consentito solo per vizi di motivazione manifesti, illogicità o errori di diritto.
  • Se in Cassazione viene annullata senza rinvio l'applicazione di una aggravante influita sulla pena, il giudice determina le conseguenze immediate sul trattamento sanzionatorio e ridetermina le pene escludendo l'effetto illegittimo; effetti favorevoli possono estendersi ad altri imputati per effetto dell'art. 587 c.p.p.
  • Nelle impugnazioni è essenziale la specificità e congruenza delle censure: molte doglianze generiche o richieste di rivalutazione probatoria risultano inammissibili in sede di legittimità.

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