Cassazione Penale, Sentenza n. 28546/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di Appello che, riformando la decisione del GUP resa con rito abbreviato, aveva ritenuto sussistere l'aggravante della "agevolazione mafiosa" (art. 416-bis.1 c.p.) applicata al reato di associazione finalizzata allo spaccio; ulteriori censure riguardavano (i) la illegittima ammissibilità e la conversione dell'appello proposto dal P.M. (inammissibile nel rito abbreviato) in ricorso per cassazione e il successivo trattamento di merito di tale impugnazione (art. 443, 580 c.p.p.), (ii) vizi di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante e sulla valutazione delle intercettazioni e delle prove, (iii) carenze nella individualizzazione della pena e riconoscimento delle attenuanti generiche, e (iv) profili di responsabilità specifica per alcuni reati contestati (es. disponibilità di stupefacenti/armi; presunta assenza di materiale collegamento tra armi e droghe; presenza all'estero al momento del sequestro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi: ha annullato senza rinvio la statuizione della Corte d'Appello nella parte in cui aveva ritenuto sussistere l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., perché illegittima l'ammissibilità/data applicazione del ricorso del P.M. (dovendo quel ricorso, convertito, essere valutato secondo i parametri di legittimità e non come appello di merito) e perché la Corte territoriale aveva riesaminato il merito delle prove in modo non consentito. Per effetto dell'annullamento la Cassazione ha rideterminato le pene depurandole dall'effetto della aggravante; le nuove pene risultano: Cipolletti Francesca e Martino Antonio anni 6, mesi 9 e giorni 10 di reclusione; Landolfo Pasquale anni 14, mesi 10 e giorni 20 di reclusione; Esposito Assunta anni 7 di reclusione; Sangiuolo Pasquale anni 7, mesi 2 e giorni 20 di reclusione; Capuano Luigi anni 6 e mesi 8 di reclusione. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Norma che disciplina l'aggravante per l'uso del metodo mafioso/agevolazione di un'associazione criminale; la Corte ha annullato l'applicazione di tale aggravante perché la decisione che l'ha introdotta è frutto di un riesame di merito non consentito a seguito della conversione dell'impugnazione del P.M.
art. 74 d.P.R. 309/1990, comma 3
Prevede una aggravante per la partecipazione di almeno 10 persone o di soggetti dediti all'uso di stupefacenti; citata come elemento contestato in primo grado e valutato nel corso dei gradi successivi.
art. 443 cod. proc. pen.
Limita la possibilità di appello del P.M. contro sentenze pronunciate con rito abbreviato; la Corte ha richiamato il divieto del P.M. di proporre appello in rito abbreviato salvo casi particolari, principio centrale per dichiarare inammissibile l'appello di merito del P.M.
art. 580 cod. proc. pen.
Stabilisce che, quando contro la stessa sentenza siano proposti mezzi diversi di impugnazione e sussista connessione, il ricorso per cassazione si converte in appello; la Corte d'Appello aveva fatto ricorso a questa norma per giustificare il trattamento congiunto delle impugnazioni, ma la Cassazione ha chiarito i limiti applicativi rispetto alla natura del ricorso del P.M.
art. 12 cod. proc. pen.
Disciplina la connessione tra impugnazioni: la Corte d'Appello ha ritenuto sussistere la connessione tra i diversi mezzi di impugnazione e ha operato la conversione ai sensi dell'art. 580, ma la Cassazione ha richiamato che la natura del ricorso convertito resta quella della legittimità e va valutata secondo i relativi parametri.
art. 442 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il giudizio abbreviato; rilevante perché delimita la possibilità di impugnazione del P.M. e impone limiti alla revisione di merito successiva.
art. 587 cod. proc. pen.
Prevede effetti estensivi di una decisione favorevole in Cassazione nei confronti di altri imputati non direttamente impugnanti; la Corte l'ha applicata per estendere gli effetti dell'annullamento anche a Capuano.
art. 593 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle differenze tra mezzi di impugnazione nei processi ordinari e abbreviati; utile per spiegare i limiti dell'azione del P.M. in rito abbreviato.
art. 606 cod. proc. pen.
Parametro richiamato per definire i limiti di sindacato della Corte in sede di legittimità (criteri di ammissibilità e limiti di cognizione del ricorso per cassazione).
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che, in tema di impugnazioni, impone al giudice adito di verificare l'oggettiva impugnabilità e la volontà di impugnare, orientamento richiamato nel dibattito sulla conversione dell'impugnazione del P.M.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato il Pubblico Ministero ha limiti stringenti all'appello di merito: non può proporre appello contro sentenze di condanna (art. 443 c.p.p.), salvo ipotesi eccezionali; quindi un appello del P.M. che miri a riesaminare il merito è generalmente inammissibile.
- Se il P.M. propone un mezzo di impugnazione inappropriato (es. appello in rito abbreviato), il giudice può convertire l'atto in ricorso per cassazione, ma questo mantiene la natura di impugnazione di legittimità: va valutato secondo i parametri di ammissibilità e non può trasformarsi in un libero riesame del merito delle prove.
- Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi diversi l'art. 580 c.p.p. consente la conversione/integrazione delle impugnazioni per evitare duplicazioni processuali; tuttavia la conversione non sospende i limiti sostanziali del rimedio originario convertito (cioè il ricorso del P.M. conserva i limiti della legittimità).
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove (es. interpretrazioni delle intercettazioni): il sindacato è consentito solo per vizi di motivazione manifesti, illogicità o errori di diritto.
- Se in Cassazione viene annullata senza rinvio l'applicazione di una aggravante influita sulla pena, il giudice determina le conseguenze immediate sul trattamento sanzionatorio e ridetermina le pene escludendo l'effetto illegittimo; effetti favorevoli possono estendersi ad altri imputati per effetto dell'art. 587 c.p.p.
- Nelle impugnazioni è essenziale la specificità e congruenza delle censure: molte doglianze generiche o richieste di rivalutazione probatoria risultano inammissibili in sede di legittimità.
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