Cassazione Penale, Sentenza n. 28549/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato in parte la condanna pronunciata in primo grado per reati tributari; il ricorrente deduceva vizi di notificazione, illegittima trattazione in forma cartolare senza preventiva informazione sulla possibilità di discussione orale, nullità per pronuncia su fatto diverso rispetto all'imputazione originaria (riqualificazione da omissione a dichiarazione infedele), insufficiente motivazione circa il dolo specifico, mancata concessione della sospensione condizionale della pena e mancata applicazione della causa speciale di non punibilità ex art. 23 d.l. 34/2023 per il reato poi prescritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per effetto dell'intervenuta estinzione per prescrizione anche del residuo reato contestato. Ha ritenuto infondati o inammissibili vari profili relativi a vizi di notificazione e alla trattazione cartolare (in quanto non pregiudizievoli), ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla causa di non punibilità invocata dal ricorrente in luogo della prescrizione (poiché la declaratoria di prescrizione è formula più favorevole all'imputato) e ha dato atto che la Corte territoriale aveva comunque oltrepassato i limiti consentiti nella riqualificazione del fatto da omissivo a commissivo/infedele, nonostante non sia stato approfondito il merito di tale riqualificazione perché il reato residuo è ormai prescritto.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 4
La Corte ha richiamato la definizione di dichiarazione infedele (indicare elementi attivi inferiori o elementi passivi inesistenti) e ha osservato che la riqualificazione da omessa dichiarazione a dichiarazione infedele modifica la natura della condotta; la Corte di Cassazione ha censurato la riqualificazione operata in appello perché ha travalicato i limiti consentiti rispetto all'imputazione originaria.
Decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 5
Norma che sanziona l'omessa presentazione della dichiarazione; la sentenza ricostruisce che l'imputazione originaria era fondata su omissione e che la documentazione processuale indicava invece una dichiarazione presentata ma incompleta.
Decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 10-ter
Articolo relativo all'omesso versamento dell'IVA; la Corte d'appello aveva ritenuto il reato relativo al 2013 estinto per prescrizione, statuizione confermata nel contesto della decisione in Cassazione.
Decreto-legge n. 34 del 2023, art. 23
Norma che prevede una causa speciale di non punibilità; la Corte ha osservato che, sebbene eventualmente applicabile, il ricorrente non avrebbe interesse alla sua applicazione in luogo della declaratoria di prescrizione, perché la prescrizione è formula processuale più favorevole all'imputato.
Codice di procedura penale, art. 129
Disposizione che impone al giudice di dichiarare con sentenza l'estinzione del reato quando emerga in ogni stato e grado del procedimento; è la base normativa per l'annullamento senza rinvio per prescrizione adottato dalla Corte.
Decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23-bis (conv. L. 176/2020) e art. 94, comma 2 dlgs n. 150/2022
art. 23-bis, comma 1 d.l. 137/2020 (applicabile per disciplina trattazione appello)
Regime che disciplina la trattazione degli appelli in camera di consiglio (cartolare) salvo che le parti richiedano discussione orale o l'imputato voglia comparire; la Corte ha ritenuto legittima la trattazione cartolare in assenza di richiesta tempestiva da parte della difesa.
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Principio di motivazione sufficiente delle decisioni; la Corte ha rilevato carenza motivazionale della Corte territoriale rispetto alla prova del dolo specifico richiesto per la riqualificazione in dichiarazione infedele.
Massime di principio
- Se il giudice di appello modifica la qualificazione giuridica del fatto, la nuova qualificazione non può alterare l'identità del fatto storico (condotta, evento, elemento psicologico); la riqualificazione da atto omissivo a commissivo è lecita solo se il fatto storico rimane lo stesso.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, quando emergente in qualsiasi grado, deve essere pronunciata e costituisce di regola risultato più favorevole per l'imputato rispetto al riconoscimento di una causa di non punibilità.
- Irregolarità formali nelle notificazioni (mancata attestazione di conformità alle copie dell'atto) non comportano automaticamente nullità se non viene dimostrato il pregiudizio al diritto di difesa.
- In sede di appello la trattazione in forma 'cartolare' è legittima salvo che una delle parti o l'imputato richiedano tempestivamente la trattazione orale; l'onere della richiesta grava sulle parti interessate.
- Il giudice che riqualifica il reato deve comunque verificare e motivare, anche sinteticamente, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del nuovo reato, compreso il dolo specifico quando richiesto dalla fattispecie.
- Quando emerge in qualsiasi grado che il reato è estinto, il processo si conclude con la declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., salvo che emerga con evidenza che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
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