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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28547/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cambareri, in qualità di legale rappresentante della D & D Transport Sas, è stata imputata del reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 per avere, nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2014 e 2015, indicato elementi passivi fittizi documentati da fatture riferite a operazioni in tutto o in parte inesistenti. In Cassazione la difesa ha proposto due motivi: (1) insufficienza ed inadeguatezza della prova a carico, censurando la valutazione dei giudici di merito; (2) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., poiché la condotta non sarebbe abituale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata la valutazione della Corte di appello, fondata su elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti: fatture descritte in modo vago e generico, fatture non pagate, mancanza di prova documentale o testimoniale dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e la circostanza che una seconda fattura sia stata emessa dopo il mancato pagamento della prima. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Cassazione ha condiviso l'esclusione della non punibilità perché le condotte erano ripetute su due annualità distinte e la ricorrente aveva già beneficiato in altra occasione della causa di non punibilità per reati fiscali, indizio di abitualità. Il rigetto comporta la conferma della condanna (pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione con benefici doppi già concessi in primo grado) e l'incombente per la ricorrente del pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Norma che incrimina l'impiego di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per l'infedeltà delle dichiarazioni fiscali; applicata anche quando le fatture siano materialmente false o falsificate da terzi.

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ne ha escluso l'applicabilità perché ha ritenuto sussistente l'abitualità/ ripetitività del comportamento, valutando anche precedenti benefici concessi alla stessa imputata.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per imporre le spese alla ricorrente.

  • Corte di cassazione, Sez. III, 11 febbraio 2019, n. 6360

    Corte di cassazione, Sez. III, 11/02/2019, n. 6360

    Giurisprudenza citata sul fatto che il reato si configura sia quando fatture false sono emesse da terzi sia quando sono direttamente formate da chi le usa; la natura della falsità (materiale o ideologica) non esclude la punibilità.

  • Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 12 maggio 2022, n. 18891

    Sezioni unite, 12/05/2022, n. 18891

    Principi richiamati in merito alla valutazione della particolare tenuità e alla necessità di considerare modalità, periodo temporale e contesto delle condotte nel decidere sull'abitualità.

  • Corte di cassazione, Sez. III, 29 gennaio 2018, n. 4123

    Sez. III, 29/01/2018, n. 4123

    Giurisprudenza che ammette la considerazione di comportamenti successivi alla commissione del reato ai fini della valutazione della non abitualità per l'art. 131-bis.

  • Corte di cassazione, Sez. VI, 31 ottobre 2023, n. 43941

    Sez. VI, 31/10/2023, n. 43941

    Riferimento a decisioni che valutano la ripetizione di illeciti di identica indole come elemento che aggrava la valutazione complessiva dell'offesa e ostacola l'applicazione della non punibilità.

Massime di principio

  • Elementi indiziari gravi, precisi e concordanti possono fondare una condanna: la loro presenza legittima inferenze sulla falsità di fatture anche in assenza di prova diretta dell'esecuzione delle prestazioni.
  • La mancata prova, da parte dell'imputato, dell'effettiva esecuzione delle prestazioni documentate costituisce un dato probatorio rilevante e non configura di per sé inversione dell'onere della prova; chi contesta gli indizi deve produrre elementi idonei a neutralizzarli.
  • La circostanza che fatture non siano state pagate e che una seconda fattura sia emessa dopo il mancato pagamento della prima è indizio di possibili accordi fraudolenti o di inesistenza dell'operazione.
  • Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. occorre valutare la non abitualità della condotta anche considerando la ripetizione in annualità diverse e comportamenti successivi: precedenti benefici per reati simili possono ostacolare il riconoscimento della particolare tenuità.
  • Non rileva, ai fini della configurabilità del reato fiscale, se la fattura falsa sia stata materialmente emessa da terzi o direttamente formata da chi l'ha utilizzata: in entrambi i casi può sussistere il reato previsto dal d.lgs. n. 74/2000.
  • La verifica della particolare tenuità richiede un giudizio complessivo che prenda in considerazione modalità, periodo temporale e ampiezza dell'offesa; pluralità di atti simili e continuità possono escludere la non punibilità.

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