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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28544/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bergamo che aveva annullato il decreto del GIP del 4/11/2024 che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto (imposta evasa pari a euro 914.974,00) e aveva eseguito il sequestro di rapporti bancari, immobili e monete virtuali fino alla concorrenza del profitto. Il PM deduceva l'inosservanza o errata applicazione delle norme tributarie (in particolare art. 67, comma 1, lett. c-ter, d.P.R. n. 917/1986 e commi della legge 197/2022) sostenendo che le plusvalenze su cripto-valute erano assoggettabili a imposta già prima della introduzione della successiva lettera normativa. Tuttavia il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro esclusivamente per insussistenza indiziaria. In Cassazione il PM non ha allegato né dimostrato l'attualità del pericolo di dispersione dei beni (periculum in mora) a sostegno dell'interesse ad impugnare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore per carenza di interesse. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il pubblico ministero che impugni un provvedimento di annullamento del sequestro/riesame per carenza del fumus deve altresì dimostrare le ragioni dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (periculum in mora); in mancanza, l'accoglimento del motivo non condurrebbe all'applicazione della misura reale e il ricorso non persegue un utile concreto. La Corte non ha quindi esaminato nel merito le questioni di diritto tributario relative alla rilevanza fiscale delle plusvalenze da cripto-valute.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. c-ter, d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamata nella doglianza del PM come norma che definisce la tassazione delle plusvalenze; la Corte non si è pronunciata sulla corretta applicazione sostanziale di tale norma perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni processuali.

  • art. 1, commi 127, 138 e 140, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamate dal PM per sostenere che la disciplina fiscale relativa alle operazioni su cripto-valute avesse effetto già prima dell'introduzione di successive lettere; la Corte non ha valutato il merito della questione sostanziale.

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma collegata al reato tributario contestato; invocata nella ricostruzione del fatto costitutivo dell'obbligazione tributaria oggetto del sequestro.

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato in relazione alla confisca obbligatoria per delitti tributari; la Corte conferma che anche il sequestro preventivo finalizzato a tale confisca richiede la valutazione del periculum in mora.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e che impone una motivazione anche sul periculum in mora; la Corte sottolinea l'obbligo motivazionale relativo a tale esigenza cautelare.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca; citata nel contesto del requisito per la misura reale e della necessità di motivare il periculum in mora quando si anticipa l'effetto ablativo della confisca.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio di deroga per le esigenze cautelari nelle ipotesi in cui opera la presunzione di necessità della misura; la Corte distingue i casi in cui tale presunzione giustifica implicita la sussistenza del periculum.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero che impugni un provvedimento di annullamento del sequestro preventivo deve dimostrare non solo l'errore sulla sussistenza del fumus commissi delicti ma anche l'attualità e concretezza del pericolo di dispersione dei beni (periculum in mora).
  • Se l'accoglimento del motivo di impugnazione (es. riconoscimento del fumus) non è idoneo, da solo, a far ripristinare la misura reale, il ricorso del PM è inammissibile per carenza di interesse.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria richiede comunque una motivazione sulle esigenze cautelari che giustifichino l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
  • Questioni sostanziali (per es. corretta qualificazione fiscale delle plusvalenze da cripto-valute) possono rimanere inesaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali; pertanto occorre curare sia gli aspetti di diritto sostanziale sia le allegazioni fattuali idonee a provare il pericolo di dispersione.
  • Per tutelare l'interesse all'impugnazione, il PM dovrebbe documentare fatti concreti che rendono attuale il rischio di dissipatione o occultamento dei beni (movimentazioni bancarie, trasferimenti all'estero, conversione in beni difficilmente rintracciabili, volatilità delle cripto-monete), oltre a contestare eventuali errori di diritto.

Testo integrale

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