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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28545/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per detenzione in concorso di circa 149,56 g di cocaina; dedotte più censure: nulità per mancato differimento dell'udienza in relazione all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali e presunta applicazione erronea della Corte costituzionale n. 180/2018 (1° motivo); incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone a favore del Tribunale di Milano (2° motivo); travisamento della prova e errata valutazione delle dichiarazioni di terzi, in particolare di Demien Dervishaj (3° motivo); errata interpretazione delle conversazioni intercettate, in particolare con Prendushi (4° motivo); vizio di motivazione e illegittima applicazione della recidiva speciale/aggravante (5° motivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, respingendo tutte le censure. Sul primo motivo la Corte ha escluso che l'adesione del difensore all'astensione possa automaticamente sospendere i termini di custodia cautelare, richiamando la corretta interpretazione della sentenza costituzionale n. 180/2018. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la competenza territoriale di Pordenone applicando il criterio della parte finale dell'azione e valorizzando le conversazioni che dimostravano l'organizzazione del viaggio e l'accordo. I motivi relativi all'accertamento di responsabilità e all'interpretazione delle intercettazioni sono stati qualificati come questioni di merito non sindacabili in cassazione se non per manifesta illogicità; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria dei giudici di merito fosse coerente e non manifestamente illogica. Infine la Corte ha ritenuto correttamente motivata l'applicazione della recidiva in ragione dei precedenti e delle modalità organizzative del reato. È stato disposto che il ricorrente sostenga le spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; non è emersa una colpa tale da integrare altre sanzioni per la determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • Corte costituzionale, sentenza n. 180 del 2018

    dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 nella parte in cui consentiva l'interferenza del codice di autoregolamentazione con la disciplina della libertà personale

    Ha escluso che l'adesione all'astensione degli avvocati possa determinare la sospensione dei termini di custodia cautelare o che l'imputato detenuto possa validamente decidere di procedere per evitare il differimento; la Cassazione ne ricava che l'adesione non ha efficacia automatica sui termini di custodia

  • art. 304, comma 1, lett. a), codice di procedura penale

    Norma richiamata nel quadro della disciplina dei termini di custodia cautelare; la Corte ha precisato che l'adesione all'astensione non opera automaticamente quale causa di sospensione

  • legge 13 giugno 1990, n. 146, art. 2-bis

    Parte della norma è stata dichiarata incostituzionale nella misura in cui consentiva al codice di autoregolamentazione formazioni di regole che incidessero sui limiti della libertà personale dei detenuti

  • art. 4, comma 1, lett. b) del codice di autoregolamentazione delle astensioni

    La Corte costituzionale ha escluso che tale norma possa interferire con la disciplina dei limiti della custodia cautelare; non può quindi determinare la sospensione automatica dei termini

  • art. 13 Costituzione

    Richiamato quale presidio della libertà personale, rilevante nella valutazione della illegittimità della norma che permetteva all'astensione di incidere sui termini di custodia

  • Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021 (Aieta)

    Precedente di legittimità usato per affermare la non efficacia dell'adesione all'astensione anche quando coinvolge difensori di imputati liberi con posizioni connesse a imputati detenuti

  • art. 9, comma 1, codice di procedura penale

    Criterio suppletivo per determinare la competenza territoriale; applicato per radicare la competenza nel luogo della parte finale dell'azione quando il luogo dell'accordo non è certo

  • Sez. 4, n. 31522 del 01/06/2023 (Kekaj)

    Richiamata a supporto del principio secondo cui, in assenza di prova sul luogo di conclusione dell'accordo, si applica il criterio della parte finale dell'azione

  • Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 (Gregoli)

    Precisa che l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza

  • art. 616 codice di procedura penale

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per addebitare le spese al ricorrente

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte non ha ritenuto sussistere colpa grave giustificativa di ulteriori sanzioni

Massime di principio

  • L'adesione del difensore all'astensione dalle udienze non determina automaticamente la sospensione dei termini di custodia cautelare: la giurisprudenza costituzionale e di legittimità limita l'efficacia delle norme autoregolamentari quando interferiscono con la libertà personale del detenuto
  • La competenza territoriale può essere radicata nel luogo della parte finale dell'azione anche quando la vicenda abbia avuto contatti preliminari in altro luogo; è determinante la valutazione complessiva delle prove e delle conversazioni che ricostruiscono l'accordo
  • In sede di Cassazione i giudizi sull'apprezzamento della prova, in particolare sulle intercettazioni telefoniche e sulla credibilità dei collaboratori/complici, sono sindacabili solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; non basta esprimere un diverso apprezzamento dei fatti
  • Per contestare l'applicazione della recidiva o di aggravanti occorre dimostrare l'illogicità della motivazione del giudice di merito o un errore di diritto; la semplice distanza temporale dai precedenti non esclude automaticamente l'aggravante se emergono elementi di professionalità e organizzazione criminale
  • Quando si impugnano motivazioni basate su un compendio probatorio unitario (più intercettazioni, dichiarazioni e riscontri), è fondamentale contestare in modo puntuale e documentato l'interpretazione globale delle prove, non limitarsi a letture parziali di singoli stralci

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