Cassazione Penale, Sentenza n. 8491/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, da parte della Corte d'appello di Palermo, della sentenza di condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Agrigento (rito abbreviato) per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, contestando: (1) l'affermazione del concorso nel reato rispetto al coimputato Avarello, poiché quest'ultimo si era assunto l'esclusiva disponibilità della sostanza; (2) la determinazione della pena e la correzione dell'errore materiale sul dispositivo (contestazione della misura finale della multa e del calcolo delle riduzioni per attenuanti e per il rito); (3) la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che avrebbe dovuto essere applicata la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In motivazione: (a) ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui il passeggero (Pasqualino) ha gettato fuori dall'abitacolo un involucro contenente 46,8 g di cocaina (con principio attivo 34,5 g, 73,5% di purezza) immediatamente dopo l'intimazione dell'alt, comportamento ritenuto indice di consapevole concorso nella detenzione ai fini di spaccio; (b) ha ritenuto corretta la correzione dell'errore materiale operata dalla Corte territoriale: la pena definitiva indicata (anni tre di reclusione e C 16.000 di multa) è conforme al calcolo delle riduzioni ritenute dal giudice di primo grado e da quello d'appello; (c) ha rigettato la richiesta di riclassificazione ex comma 5 art.73 DPR 309/90, rilevando che la valutazione di lieve entità va compiuta in concreto tenendo conto non solo del peso ma anche della percentuale di principio attivo, delle condizioni personali, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze; nella fattispecie la purezza elevata e la quantità idonea a confezionare numerose dosi rendono verosimile la destinazione allo spaccio. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'onere di versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
Usato per richiamare la figura del concorso di persone nel reato: richiede un contributo consapevole all'azione criminosa, che può essere anche costituito da atti che agevolano o implicitamente collaborano con l'altro concorrente
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, comma 1
Norma incriminatrice sulla detenzione di stupefacenti; nel caso è stata applicata per la ricostruita detenzione di cocaina
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, comma 5
Disciplina la "lieve entità" per gli stupefacenti: la Corte ricorda che la valutazione è concreta e complessiva, considerando quantità, qualità (purezza), personalità dell'imputato, mezzi, modalità e circostanze; tali indici possono compensarsi e non è sufficiente valutare solo il dato ponderale
Citati dal ricorrente come attenuante invocata; la Corte non ha esaminato il punto nel merito perché la questione non era stata sollevata in appello
Consente la correzione di errori materiali nel dispositivo: applicata dalla Corte d'appello per emendare l'errata indicazione della multa nel dispositivo del primo grado
Riguarda le attenuanti generiche: la Corte sottolinea che consentono la diminuzione della pena fino a un terzo, non automaticamente nella misura massima
Richiamato in relazione alla riduzione per il rito abbreviato: la riduzione per il rito (abbreviato) è obbligatoria e produce la diminuzione di un terzo come applicata in concreto
art. 616, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede l'onere di versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile per colpa; applicata nella misura di € 3.000,00
Massime di principio
- Il lancio immediato della sostanza fuori dall'abitacolo alla vista delle forze dell'ordine è fatto indiziario forte di consapevole detenzione e può legittimare la qualificazione come concorso alla detenzione ai fini di spaccio
- Il diritto al silenzio dell'imputato non esclude che la sua condotta materiale (es. disfarsi della droga) venga valutata come elemento probatorio idoneo a dimostrare partecipazione e disponibilità autonoma
- La valutazione della lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/90 è globale e non può basarsi solo sul peso: va considerata anche la purezza, il valore commerciale, le modalità di detenzione e la personalità dell'imputato; indicatori contrastanti possono compensarsi
- Le attenuanti generiche consentono una riduzione della pena fino a un terzo ma non automaticamente nella misura massima; la riduzione per il rito abbreviato è obbligatoria e si applica in misura di un terzo
- Gli errori materiali nel dispositivo della sentenza possono essere corretti in sede d'appello ex art. 130 c.p.p.; la Cassazione verifica la correttezza di tale correzione ma non riesamina i fatti salvo errori manifesto di logica o contraddittorietà
- In sede di legittimità non è ammessa una rivalutazione alternativa del compendio probatorio quando la motivazione di merito sia coerente e non manifestamente illogica; motivi non sollevati in appello non possono essere dedotti in Cassazione
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