Cassazione Civile, Ordinanza n. 24522/2021 del 10/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, nominato difensore d'ufficio in un processo penale, dopo avere svolto l'incarico e avere inutilmente esperito le procedure esecutive per recuperare il compenso dall'assistito, chiede la liquidazione a carico dell'erario delle proprie spettanze e del rimborso delle spese anticipate. Il tribunale, in sede di opposizione al decreto di rigetto dell'istanza, riconosce solo una somma per compensi professionali e il rimborso forfetario/accessori di legge, ma nega ogni ulteriore diritto al compenso e al rimborso delle spese sostenute per le procedure di recupero del credito. Il ricorrente impugna l'ordinanza con tre motivi: 1) deduce nullità per incompetenza funzionale, sostenendo che avrebbe dovuto decidere il presidente del tribunale e non un diverso magistrato; 2) censura la violazione della disciplina sui compensi del difensore d'ufficio, sostenendo che anche le spese e gli onorari delle infruttuose attività di recupero del credito debbano gravare sull'erario; 3) contesta la compensazione integrale delle spese del giudizio di opposizione nonostante l'accoglimento parziale e la mancata costituzione del Ministero.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo. Cassa l'ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia al Tribunale di Ferrara in persona di diverso magistrato anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che il difensore d'ufficio ha diritto, nella liquidazione del proprio compenso, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure infruttuose esperite per il recupero del credito verso l'assistito. Quanto al primo motivo, ribadisce che nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice non vi è una questione di competenza tra presidente e giudice del medesimo ufficio, ma soltanto un problema di distribuzione interna degli affari, sicché l'ordinanza del giudice monocratico non è nulla.
Norme richiamate
da se medesimo rappresentato e difeso
consente all'avvocato di stare in giudizio personalmente
disciplina la liquidazione delle spettanze e delle spese dovute al difensore d'ufficio a carico dell'erario
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 150/2011
regola l'opposizione al decreto di liquidazione; non introduce una competenza funzionale tale da rendere nullo il provvedimento del giudice del medesimo ufficio
art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto alla liquidazione delle spese per il recupero del credito
richiamato a fondamento del diritto del difensore d'ufficio alla liquidazione a carico dell'erario
invocato per sostenere la nullità per vizio della costituzione del giudice; la Corte esclude la nullità
art. 360, comma 1, nn. 2 e 3, cod. proc. civ.
norme sul vizio denunciabile in cassazione per incompetenza e violazione di legge
art. 375, n. 5, cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione camerale e la proposta del relatore
art. 380-bis, comma 1 e 2, cod. proc. civ.
disciplina la proposta del relatore e il deposito di memoria
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
consente il rinvio all'orientamento della Corte senza motivazione analitica
art. 384, comma 1, cod. proc. civ.
consente di enunciare il principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà attenersi
richiamato dal ricorrente per contestare la compensazione delle spese
richiamato dal ricorrente per contestare la compensazione delle spese
richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione sulla compensazione
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
non opera, poiché l'accoglimento parziale del ricorso esclude il pagamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
richiamato come parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
richiamato come parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, la decisione resa dal giudice monocratico del medesimo ufficio, anziché dal presidente del tribunale, non è per ciò sola nulla: all'interno dello stesso ufficio non si configura una vera competenza funzionale tra presidente e giudici, ma solo una distribuzione interna degli affari.
- Il difensore d'ufficio di un imputato ha diritto, nella procedura di liquidazione del compenso, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari sostenuti per le attività di recupero del credito verso l'assistito quando tali attività siano rimaste infruttuose.
- Le spese necessarie e imposte dalla legge per il recupero del compenso del difensore d'ufficio non possono essere poste a carico del professionista, dovendo gravare sull'erario nell'ambito della liquidazione spettante.
- Quando il ricorso è accolto solo in parte, il giudice di legittimità può cassare la decisione impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviare al giudice di merito per il riesame e la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
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