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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24522/2021 del 10/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato, nominato difensore d'ufficio in un processo penale, dopo avere svolto l'incarico e avere inutilmente esperito le procedure esecutive per recuperare il compenso dall'assistito, chiede la liquidazione a carico dell'erario delle proprie spettanze e del rimborso delle spese anticipate. Il tribunale, in sede di opposizione al decreto di rigetto dell'istanza, riconosce solo una somma per compensi professionali e il rimborso forfetario/accessori di legge, ma nega ogni ulteriore diritto al compenso e al rimborso delle spese sostenute per le procedure di recupero del credito. Il ricorrente impugna l'ordinanza con tre motivi: 1) deduce nullità per incompetenza funzionale, sostenendo che avrebbe dovuto decidere il presidente del tribunale e non un diverso magistrato; 2) censura la violazione della disciplina sui compensi del difensore d'ufficio, sostenendo che anche le spese e gli onorari delle infruttuose attività di recupero del credito debbano gravare sull'erario; 3) contesta la compensazione integrale delle spese del giudizio di opposizione nonostante l'accoglimento parziale e la mancata costituzione del Ministero.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo. Cassa l'ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia al Tribunale di Ferrara in persona di diverso magistrato anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che il difensore d'ufficio ha diritto, nella liquidazione del proprio compenso, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure infruttuose esperite per il recupero del credito verso l'assistito. Quanto al primo motivo, ribadisce che nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice non vi è una questione di competenza tra presidente e giudice del medesimo ufficio, ma soltanto un problema di distribuzione interna degli affari, sicché l'ordinanza del giudice monocratico non è nulla.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, la decisione resa dal giudice monocratico del medesimo ufficio, anziché dal presidente del tribunale, non è per ciò sola nulla: all'interno dello stesso ufficio non si configura una vera competenza funzionale tra presidente e giudici, ma solo una distribuzione interna degli affari.
  • Il difensore d'ufficio di un imputato ha diritto, nella procedura di liquidazione del compenso, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari sostenuti per le attività di recupero del credito verso l'assistito quando tali attività siano rimaste infruttuose.
  • Le spese necessarie e imposte dalla legge per il recupero del compenso del difensore d'ufficio non possono essere poste a carico del professionista, dovendo gravare sull'erario nell'ambito della liquidazione spettante.
  • Quando il ricorso è accolto solo in parte, il giudice di legittimità può cassare la decisione impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviare al giudice di merito per il riesame e la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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