Cassazione Civile, Ordinanza n. 19399/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva acquistato ventotto ville fruendo dell'aliquota agevolata dell'1% prevista per i trasferimenti immobiliari effettuati nei confronti di imprese che hanno come oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili, assumendo nell'atto l'impegno a ritrasferirli entro tre anni. L'ufficio aveva poi emesso avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni, contestando la decadenza dal beneficio per mancata rivendita infratriennale. La contribuente impugnava l'atto sostenendo che il conferimento di dieci degli immobili in una nuova società di capitali, di cui essa deteneva il 98% del capitale, dovesse equivalere al trasferimento richiesto dalla norma e impedire la decadenza. Con un unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione della disciplina agevolativa e, in via cumulativa, vizio motivazionale, lamentando che la CTR avesse ritenuto necessario un formale atto di compravendita e avesse escluso che il conferimento societario fosse idoneo a far conservare il beneficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché soggetto non parte dei giudizi di merito, compensando le relative spese. Ha poi rigettato il ricorso della società contribuente, ritenendo infondato il motivo: per conservare l'agevolazione non basta un qualsiasi trasferimento astratto o infragruppo, ma occorre l'effettivo ritrasferimento degli immobili entro il triennio, tale da realizzare la finalità di immissione dei beni sul mercato immobiliare. Il conferimento a una società quasi integralmente partecipata dalla conferente non comporta la perdita della disponibilità materiale e giuridica dei beni e non equivale alla rivendita richiesta dalla legge. La censura motivazionale è stata inoltre ritenuta non decisiva e comunque preclusa dal regime della doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, VI periodo, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
aliquota dell'1% e condizione di trasferire gli immobili entro tre anni
L'agevolazione opera solo se il contribuente realizza effettivamente entro il triennio il ritrasferimento degli immobili; la mera intenzione dichiarata non basta.
nota II-ter dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
in caso di mancato ritrasferimento entro il triennio, imposte ordinarie, soprattassa del 30% e interessi
La norma collega la decadenza al mancato avveramento della condizione entro il termine, rendendo irrilevanti le cause della mancata rivendita.
art. 10, primo comma, n. 8-bis, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato come presupposto del regime agevolato nei trasferimenti immobiliari esenti IVA.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La ricorrente aveva denunciato violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto infondato il profilo di violazione e inammissibile o comunque non decisivo quello motivazionale.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme è preclusa la censura di omesso esame di fatti decisivi, salvo che si alleghi che le decisioni di merito si fondano su differenti ragioni di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le agevolazioni tributarie di favore, essendo norme di stretta interpretazione, non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- Quando la legge subordina il beneficio all'effettivo ritrasferimento dell'immobile entro un termine, il requisito si realizza solo con un trasferimento idoneo a determinare la reale fuoriuscita del bene dalla disponibilità del soggetto agevolato e la sua immissione sul mercato.
- Un'operazione infragruppo che mantenga in capo al conferente il sostanziale controllo degli immobili non equivale, di regola, alla rivendita richiesta per conservare l'agevolazione, perché non soddisfa la ratio dell'incentivo fiscale.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si deduce che appello e primo grado siano fondati su differenti ragioni di fatto e se non si indica un fatto storico decisivo omesso dal giudice.
- Per dedurre validamente l'omesso esame di un fatto decisivo è necessario allegare specificamente quale fatto sia stato trascurato e dimostrare il rapporto di diretta incidenza del suo esame sulla decisione.
- rami
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