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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19399/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva acquistato ventotto ville fruendo dell'aliquota agevolata dell'1% prevista per i trasferimenti immobiliari effettuati nei confronti di imprese che hanno come oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili, assumendo nell'atto l'impegno a ritrasferirli entro tre anni. L'ufficio aveva poi emesso avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni, contestando la decadenza dal beneficio per mancata rivendita infratriennale. La contribuente impugnava l'atto sostenendo che il conferimento di dieci degli immobili in una nuova società di capitali, di cui essa deteneva il 98% del capitale, dovesse equivalere al trasferimento richiesto dalla norma e impedire la decadenza. Con un unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione della disciplina agevolativa e, in via cumulativa, vizio motivazionale, lamentando che la CTR avesse ritenuto necessario un formale atto di compravendita e avesse escluso che il conferimento societario fosse idoneo a far conservare il beneficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché soggetto non parte dei giudizi di merito, compensando le relative spese. Ha poi rigettato il ricorso della società contribuente, ritenendo infondato il motivo: per conservare l'agevolazione non basta un qualsiasi trasferimento astratto o infragruppo, ma occorre l'effettivo ritrasferimento degli immobili entro il triennio, tale da realizzare la finalità di immissione dei beni sul mercato immobiliare. Il conferimento a una società quasi integralmente partecipata dalla conferente non comporta la perdita della disponibilità materiale e giuridica dei beni e non equivale alla rivendita richiesta dalla legge. La censura motivazionale è stata inoltre ritenuta non decisiva e comunque preclusa dal regime della doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le agevolazioni tributarie di favore, essendo norme di stretta interpretazione, non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • Quando la legge subordina il beneficio all'effettivo ritrasferimento dell'immobile entro un termine, il requisito si realizza solo con un trasferimento idoneo a determinare la reale fuoriuscita del bene dalla disponibilità del soggetto agevolato e la sua immissione sul mercato.
  • Un'operazione infragruppo che mantenga in capo al conferente il sostanziale controllo degli immobili non equivale, di regola, alla rivendita richiesta per conservare l'agevolazione, perché non soddisfa la ratio dell'incentivo fiscale.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si deduce che appello e primo grado siano fondati su differenti ragioni di fatto e se non si indica un fatto storico decisivo omesso dal giudice.
  • Per dedurre validamente l'omesso esame di un fatto decisivo è necessario allegare specificamente quale fatto sia stato trascurato e dimostrare il rapporto di diretta incidenza del suo esame sulla decisione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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