Cassazione Penale, Sentenza n. 40294/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/01/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata il 21/11/2022 per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso (art.416bis c.p.), estorsione (art.629 c.p.), detenzione e porto di armi e minaccia aggravata. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: 1) vizio di motivazione e illegittimità delle intercettazioni (violazione artt. 266, 267, 268, 270 c.p.p.), con particolare censura sulle autorizzazioni e sulla indispensabilità del captatore informatico; 2) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto alla partecipazione allassociazione mafiosa, alle estorsioni e alla detenzione di armi; 3) errata applicazione dellaggravante di cui allart. 416 bis.1 c.p.; 4) considerazione insufficiente del cosiddetto tempo silente (assenza di atti a carico nei tre anni precedenti) a favore della cessazione delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come complessivamente infondato. Ha ritenuto legittime le intercettazioni, in quanto tutte anteriori al 10/09/2020 e dunque soggette alla disciplina previgente (art.13 D.L. 152/1991 e artt.266 e ss. c.p.p.), e inammissibili come generiche le censure non riferite ai decreti specifici. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione analitica e logica circa la sussistenza dei gravi indizi, richiamando captazioni e dichiarazioni dei collaboratori, e ha ritenuto correttamente applicata l'aggravante prevista dallart.416 bis.1 c.p. Ha inoltre stabilito che il tempo silente da solo non è idoneo a superare la presunzione di esigenze cautelari per reati di tipo mafioso; infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Fondamento della contestazione per associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che la condotta contestata rientrasse nella disciplina speciale relativa alla criminalità organizzata e fossero presenti gravi indizi.
Circostanza aggravante collegata all'attività dell'associazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del riesame avesse adeguatamente dimostrato sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi dell'aggravante.
Norma relativa all'estorsione contestata; il giudice di merito ha ritenuto emergere indizi idonei a sostenere il sospetto di partecipazione a condotte estorsive.
Legge 24 dicembre 1969, n. 895 (artt. 2, 4, 7)
Richiamata in relazione alle contestazioni sulle armi; la Corte non ha ritenuto superate le esigenze indiziarie riferite ai delitti in materia di armi.
artt. 266, 267, 268, 270, 271 c.p.p.
Norme procedurali sulle intercettazioni e sulle relative autorizzazioni e convalide; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente alle intercettazioni anteriori al 10/09/2020 e ha dichiarato generiche e infondate le censure non puntuali sui decreti autorizzativi, rilevando inoltre che la convalida del GIP preclude ulteriori contestazioni in sede di legittimità.
Presunzione relativa delle esigenze cautelari per reati di mafia; la Corte ha ribadito che tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti (es. recesso dall'associazione) e non dal solo tempo silente.
Richiamato per la disciplina delle intercettazioni e per l'utilizzo dei captatori informatici in procedimenti per reati di criminalità organizzata anteriori alle modifiche legislative del 2020; la Corte ha confermato la legittimità dell'uso secondo la normativa allora vigente.
Consentiva intercettazioni anche nei luoghi indicati dalla norma anche se non vi si stesse svolgendo attività criminosa, purché sussistesse indispensabilità e sufficienti indizi; la Corte ha ritenuto applicabile tale criterio alla fase in esame.
Richiamato come modifica normativa successiva: la Corte ha precisato che le nuove disposizioni si applicano solo ai procedimenti iscritti dopo il 1/9/2020 e non alle intercettazioni già effettuate anteriormente.
art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.
Elencazione delle fattispecie riguardanti la criminalità organizzata; determinato che il procedimento rientrava nelle fattispecie speciali, con conseguente applicazione della disciplina previgente sulle intercettazioni.
Massime di principio
- Se le intercettazioni sono anteriori alle modifiche legislative del 2020, si applica la disciplina previgente (art.13 D.L. 152/1991 e artt.266 e ss. c.p.p.) e le censure generiche sugli atti autorizzativi risultano frequentemente inammissibili se non rivolte a decreti specifici.
- In sede di Cassazione nei procedimenti cautelari non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: sono sindacabili soltanto i vizi di motivazione che incidono sulla logica e sulla coerenza del provvedimento o violazioni specifiche di legge.
- Per l'aggravante di cui all'art.416 bis.1 c.p. occorre che la motivazione del giudice indichi elementi concreti che colleghino le singole condotte all'attività e agli obiettivi dell'associazione.
- Il cosiddetto tempo silente (assenza di fatti nuovi per un lasso di tempo) da solo non è sufficiente a escludere le esigenze cautelari in materia di reati di tipo mafioso; servono elementi obiettivi quali recesso dall'associazione, collaborazione o esaurimento dell'attività del sodalizio.
- La convalida da parte del GIP di decreti di urgenza relativi a intercettazioni normalmente preclude l'impugnazione volta a farne dichiarare l'inutilizzabilità in sede di legittimità se le censure non sono specifiche e circostanziate.
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