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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40294/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/01/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata il 21/11/2022 per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso (art.416bis c.p.), estorsione (art.629 c.p.), detenzione e porto di armi e minaccia aggravata. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: 1) vizio di motivazione e illegittimità delle intercettazioni (violazione artt. 266, 267, 268, 270 c.p.p.), con particolare censura sulle autorizzazioni e sulla indispensabilità del captatore informatico; 2) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto alla partecipazione allassociazione mafiosa, alle estorsioni e alla detenzione di armi; 3) errata applicazione dellaggravante di cui allart. 416 bis.1 c.p.; 4) considerazione insufficiente del cosiddetto tempo silente (assenza di atti a carico nei tre anni precedenti) a favore della cessazione delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come complessivamente infondato. Ha ritenuto legittime le intercettazioni, in quanto tutte anteriori al 10/09/2020 e dunque soggette alla disciplina previgente (art.13 D.L. 152/1991 e artt.266 e ss. c.p.p.), e inammissibili come generiche le censure non riferite ai decreti specifici. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione analitica e logica circa la sussistenza dei gravi indizi, richiamando captazioni e dichiarazioni dei collaboratori, e ha ritenuto correttamente applicata l'aggravante prevista dallart.416 bis.1 c.p. Ha inoltre stabilito che il tempo silente da solo non è idoneo a superare la presunzione di esigenze cautelari per reati di tipo mafioso; infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416 bis cod. pen.

    Fondamento della contestazione per associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che la condotta contestata rientrasse nella disciplina speciale relativa alla criminalità organizzata e fossero presenti gravi indizi.

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante collegata all'attività dell'associazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del riesame avesse adeguatamente dimostrato sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi dell'aggravante.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa all'estorsione contestata; il giudice di merito ha ritenuto emergere indizi idonei a sostenere il sospetto di partecipazione a condotte estorsive.

  • Legge 24 dicembre 1969, n. 895 (artt. 2, 4, 7)

    Richiamata in relazione alle contestazioni sulle armi; la Corte non ha ritenuto superate le esigenze indiziarie riferite ai delitti in materia di armi.

  • artt. 266, 267, 268, 270, 271 c.p.p.

    Norme procedurali sulle intercettazioni e sulle relative autorizzazioni e convalide; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente alle intercettazioni anteriori al 10/09/2020 e ha dichiarato generiche e infondate le censure non puntuali sui decreti autorizzativi, rilevando inoltre che la convalida del GIP preclude ulteriori contestazioni in sede di legittimità.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Presunzione relativa delle esigenze cautelari per reati di mafia; la Corte ha ribadito che tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti (es. recesso dall'associazione) e non dal solo tempo silente.

  • art. 13 D.L. 152/1991

    Richiamato per la disciplina delle intercettazioni e per l'utilizzo dei captatori informatici in procedimenti per reati di criminalità organizzata anteriori alle modifiche legislative del 2020; la Corte ha confermato la legittimità dell'uso secondo la normativa allora vigente.

  • art. 614 c.p.

    Consentiva intercettazioni anche nei luoghi indicati dalla norma anche se non vi si stesse svolgendo attività criminosa, purché sussistesse indispensabilità e sufficienti indizi; la Corte ha ritenuto applicabile tale criterio alla fase in esame.

  • d.l. 30 aprile 2020, n. 28

    Richiamato come modifica normativa successiva: la Corte ha precisato che le nuove disposizioni si applicano solo ai procedimenti iscritti dopo il 1/9/2020 e non alle intercettazioni già effettuate anteriormente.

  • art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.

    Elencazione delle fattispecie riguardanti la criminalità organizzata; determinato che il procedimento rientrava nelle fattispecie speciali, con conseguente applicazione della disciplina previgente sulle intercettazioni.

Massime di principio

  • Se le intercettazioni sono anteriori alle modifiche legislative del 2020, si applica la disciplina previgente (art.13 D.L. 152/1991 e artt.266 e ss. c.p.p.) e le censure generiche sugli atti autorizzativi risultano frequentemente inammissibili se non rivolte a decreti specifici.
  • In sede di Cassazione nei procedimenti cautelari non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: sono sindacabili soltanto i vizi di motivazione che incidono sulla logica e sulla coerenza del provvedimento o violazioni specifiche di legge.
  • Per l'aggravante di cui all'art.416 bis.1 c.p. occorre che la motivazione del giudice indichi elementi concreti che colleghino le singole condotte all'attività e agli obiettivi dell'associazione.
  • Il cosiddetto tempo silente (assenza di fatti nuovi per un lasso di tempo) da solo non è sufficiente a escludere le esigenze cautelari in materia di reati di tipo mafioso; servono elementi obiettivi quali recesso dall'associazione, collaborazione o esaurimento dell'attività del sodalizio.
  • La convalida da parte del GIP di decreti di urgenza relativi a intercettazioni normalmente preclude l'impugnazione volta a farne dichiarare l'inutilizzabilità in sede di legittimità se le censure non sono specifiche e circostanziate.

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