Cassazione Penale, Sentenza n. 40116/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato (scardinamento e sottrazione di un fusto d'olio di circa due quintali). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e omissione nella valutazione di un fatto decisivo a suo favore, sostenendo di aver agito nella convinzione di essere autorizzato dalla persona offesa per recuperare crediti, lamentava l'insussistenza del dolo, chiedeva la riclassificazione del fatto ai sensi dell'art. 392 c.p. e l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze attengano a valutazioni di merito (prove e ricostruzione fattuale) riservate ai giudici di merito e insindacabili in Cassazione se sorrette da motivazione congrua. La motivazione d'appello è stata ritenuta precisa e circostanziata: il ricorrente aveva agito con consapevolezza dell'altruità del bene e con fine di profitto, integrando il furto aggravato; i giudici di merito hanno congruamente negato le attenuanti e escluso la particolare tenuità del fatto, anche alla luce del valore del bene sottratto e della condotta successiva. Non essendo stato trattato in merito l'istituto di cui all'art. 131-bis, la Corte di Cassazione non ha ritenuto possibile pronunciarsi d'ufficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 624, 625 n.2; art. 392; art. 131-bis
Gli artt. 110, 624, 625 n.2 sono la base normativa del reato di furto aggravato riconfermato. L'art. 392 (erroneamente invocato per ricostruire un caso di presunta autorizzazione) non è stato ritenuto applicabile dalla Corte sulla base delle risultanze di fatto. L'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto) non è stato valutato nei giudizi di merito e quindi la Corte di Cassazione non ha proceduto d'ufficio ad applicarlo.
artt. 581, comma 1, lett. d; 591, comma 1, lett. c
Richiamati in relazione ai requisiti di specificità del ricorso: il mancato assolvimento dell'onere di allegazione di fatti idonei a sostenere la richiesta (es. in tema di non punibilità per particolare tenuità) rende il motivo generico e inammissibile.
Decreto legislativo
Riferimento alla nuova formulazione dell'art. 131-bis; i giudici di merito hanno valutato, anche alla luce della modifica normativa, che non sussistessero le condizioni di tenuità nel caso concreto.
Giurisprudenza costituzionale
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in ordine alla possibilità di condannare alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammesse censure che si limitino a criticare la valutazione della prova o la ricostruzione dei fatti fatta dai giudici di merito: tali questioni sono insindacabili se la motivazione di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- La sussistenza del dolo e della consapevolezza dell'altruità del bene sono questioni fattuali da provare e, se i giudici di merito le ricostruiscono in modo dettagliato, la Suprema Corte non procede a una rinnovata valutazione del merito.
- Per ottenere la riqualificazione del fatto (es. come fatto rientrante nell'art. 392 o per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis) è necessario che tali profili siano adeguatamente trattati e provati nei gradi di merito; non è possibile attendere la Cassazione per una 'rilettura' fattuale più favorevole all'imputato
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede elementi fattuali chiari in atti; se i giudici di merito non si sono espressi sul punto, la Cassazione in genere non può pronunciarsi d'ufficio in favore dell'imputato.
- Il ricorrente ha l'onere processuale di articolare e documentare le proprie doglianze in maniera specifica; l'assenza di specificità può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'addebito delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40112/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40113/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40114/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40115/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40117/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40118/2023 del 04/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →