Cassazione Penale, Sentenza n. 40115/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sullo stato di alterazione psico-fisica (fatto del 7/2/2019), deducendo violazione dell'art. 187, comma 8, cod. strada per presunta assenza del presupposto dello stato di alterazione che avrebbe giustificato il prelievo di campione biologico. In sostanza, ha sostenuto che il rifiuto era legittimo perché non sussistevano elementi idonei a giustificare l'accertamento per uso di stupefacenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e, soprattutto, attinente al merito e a questioni di fatto (la presenza di segni di alterazione rilevati dai carabinieri: forte alito vinoso ed eloquio sconnesso), fattori che non escludono la necessità di accertamenti anche per uso di sostanze stupefacenti. Inoltre la censura non era stata adeguatamente devoluta in sede di appello, salvo diverso profilo relativo al calcolo della continuazione ex art. 81 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, Codice della Strada
Norma richiamata in relazione agli accertamenti per guida in stato di alterazione dovuta ad alcool; la Corte ritiene che elementi sintomatici (es. alito vinoso, eloquio sconnesso) giustifichino accertamenti e non escludano contestualmente la verifica anche per uso di stupefacenti
art. 187, comma 8, Codice della Strada
Norma sul rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per uso di sostanze stupefacenti; il ricorrente contestava l'applicabilità per presunta mancanza del presupposto dello stato di alterazione, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza degli elementi di fatto sia una questione di merito non sindacabile in sede di cassazione per inammissibilità
Riferimento alla continuazione tra reati: la Corte territoriale ha legittimamente calcolato l'aumento di pena per la continuazione interna alla luce delle autonome figure di reato contestate
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000 (giurisprudenza)
Richiamata sul punto della responsabilità per la determinazione dell'inammissibilità: in presenza di inammissibilità non derivante da assoluta innocenza o assenza di colpa nella determinazione, è possibile irrogare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
Massime di principio
- Segni esterni di alterazione (es. alito vinoso, eloquio sconnesso) possono giustificare accertamenti anche per uso di stupefacenti: la presenza di sintomi non esclude la necessità di ulteriori accertamenti
- La censura sulla mancanza del 'presupposto' per gli accertamenti è soprattutto una questione di fatto; in Cassazione, se proposta come unico motivo e attinente al merito, è frequentemente dichiarata inammissibile
- Per ottenere sindacabilità in sede di legittimità su questioni probatorie bisogna che il motivo sia fondato su specifici profili di diritto devoluti correttamente nei precedenti gradi di giudizio; altrimenti la Cassazione può limitarsi a dichiarare inammissibile il ricorso
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussiste una grave colpa nella scelta di proporlo, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (consolidata giurisprudenza in materia)
- Questioni relative al calcolo della continuazione e alla determinazione della pena devono essere dedotte e sviluppate nei gradi di merito: la Corte territoriale ha discrezionalità nel valutare l'autonomia delle fattispecie e l'aumento per continuazione
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