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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40112/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore del ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello (13/06/2022) per violazione di legge, sostenendo che la Corte aveva indicato nel dispositivo una pena illegale: la condanna è stata formulata con mesi sei di reclusione e euro 2.250 di multa nonostante si trattasse di un reato contravvenzionale (art. 186, comma 7, cod. strada), per il quale la pena corretta avrebbe dovuto essere espressa come arresto e ammenda. Il ricorso mirava in sostanza alla rettifica di un errore materiale nella specie (denominazione) della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la correzione di un mero errore materiale nella dizione della pena non sia un motivo ammissibile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. e che il rimedio corretto fosse l'istanza di correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen., non il ricorso per cassazione. Ha escluso l'applicabilità della rettifica ex art. 619 cod. proc. pen. quando il ricorso è inammissibile e ha confermato l'orientamento secondo cui la disciplina generale dell'art. 130 si applica anche ai casi di emenda dinanzi alla Corte di legittimità. Per l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada, comma 7

    Indica la fattispecie di guida in stato di ebbrezza/violazione prevista dal codice della strada; nella sentenza è il reato per cui è stata inflitta la condanna e che, essendo contravvenzionale, richiede l'indicazione della pena come arresto per la detentiva e ammenda per la pecuniaria.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Prevede il potere della Corte di cassazione di rettificare il provvedimento impugnato; la Corte interpreta questa norma nel senso che tale potere può essere esercitato solo quando il ricorso sia stato proposto e risulti ammissibile secondo le regole dell'impugnazione (art. 606 cod. proc. pen.).

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Regola la correzione di errori materiali nei provvedimenti giudiziari e costituisce il rimedio ordinario per ottenere la rettifica di errori materiali (compresa la denominazione della pena). La Corte afferma che tale norma è di portata generale e che, se l'impugnazione è inammissibile, la correzione deve essere chiesta con questo strumento e non mediante ricorso per cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte osserva che il motivo proposto dal ricorrente (correzione di mero errore materiale) non è riconducibile alle previsioni di ammissibilità di tale articolo, rendendo il ricorso inammissibile.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al principio che la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie può seguire l'inammissibilità del ricorso quando non sussista assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rettifica di un mero errore materiale nella denominazione della pena (specie della sanzione: arresto/ammenda vs reclusione/multa) è rimedio che si chiede tramite l'istanza di correzione ex art. 130 cod. proc. pen., non mediante ricorso per cassazione.
  • La Corte di Cassazione può rettificare il provvedimento impugnato ex art. 619 cod. proc. pen. solo se il ricorso è ammissibile secondo i criteri dell'art. 606 cod. proc. pen.; un ricorso volto soltanto a ottenere una correzione materiale è inammissibile.
  • Se il vizio denunciato riguarda la forma dispositiva (denominazione della pena) e non una questione di diritto sostanziale, il rimedio processuale corretto deve essere individuato tra quelli specifici per errori materiali: tentare la cassazione comporta rischio di inammissibilità e conseguenti spese e sanzioni.
  • In situazioni analoghe, verificare sempre se l'errore è 'materiale' (correggibile con art. 130) oppure rileva come vizio di diritto o di motivazione (che può giustificare la cassazione). Se si opta per la cassazione, il ricorso deve contenere motivi riconducibili alle ipotesi di ammissibilità dell'art. 606.

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