Cassazione Penale, Sentenza n. 40114/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione con la doglianza della mancanza della condizione di procedibilità: il reato per cui era stato condannato il ricorrente era divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 e, non risultando in atti alcuna querela della persona offesa, manca la condizione necessaria per proseguire l'azione penale
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché non risulta proposta la querela necessaria per procedere. Ha ritenuto applicabile la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (entrata in vigore il 30/12/2022) anche ai giudizi in corso per effetto dell'art. 85 del medesimo decreto, e ha osservato che la procedibilità d'ufficio resta solo se ricorrono specifiche circostanze aggravanti, assenti nel caso di specie; perciò l'azione penale non può essere proseguita
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen.
Norma che definisce il reato contestato; la pronuncia tiene conto della nuova qualificazione della procedibilità del reato conseguente al d.lgs. n. 150/2022
d.lgs. n. 150/2022
Ha reso il reato procedibile a querela della persona offesa (entrata in vigore 30/12/2022). La norma transitoria indicata nell'art. 85 estende la nuova disciplina anche ai processi pendenti, determinando il difetto di procedibilità in assenza di querela
Massime di principio
- Quando una riforma modifica la procedibilità di un reato (da d'ufficio a a querela), va verificata l'applicabilità delle norme transitorie ai procedimenti pendenti: se applicabili, l'assenza della querela determina il difetto di procedibilità
- Se la nuova disciplina richiede la querela e non risultano in atti atti di querela, l'azione penale deve essere dichiarata improcedibile e le sentenze che hanno deciso sulla colpevolezza possono essere annullate senza rinvio
- La procedibilità d'ufficio può permanere solo in presenza delle specifiche circostanze aggravanti previste dalla nuova norma; in loro assenza non è possibile proseguire l'azione penale
- Per il difensore è opportuno verificare sempre, alla luce di eventuali modifiche legislative, se sussiste una condizione di procedibilità e farne valere la carenza nelle impugnazioni
- Per il pubblico ministero e il giudice, prima di proseguire un processo pendente, occorre controllare l'entrata in vigore di riforme che incidono sulla procedibilità e applicare le disposizioni transitorie
- Nelle ipotesi analoghe, se la querela è ancora ammissibile per legge, valutare tempestivamente la possibilità che la persona offesa la presenti per consentire la prosecuzione dell'azione; in caso contrario la causa è destinata all'estinzione o all'annullamento per difetto di procedibilità
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