Cassazione Penale, Sentenza n. 40113/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 (fatto del 29/11/2014). Il ricorrente deduceva la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, lamentando che la notificazione era stata effettuata mediante consegna a persona convivente ex art. 157, comma 1, cod. proc. pen., ma in luogo diverso dalla casa di abitazione o dalla sede dell'attività lavorativa, e quindi avrebbe ritenuto invalida la notifica.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la formale attestazione dell'ufficiale giudiziario di aver consegnato l'atto a persona capace e convivente è sufficiente ai fini della validità della notifica, senza che siano indispensabili l'identificazione formale del ricevente e l'indicazione del luogo. Tale attestazione prevale sulle risultanze anagrafiche e la nullità fondata sull'inesistenza della convivenza richiede una prova rigorosa da parte dell'imputato. Nel caso di specie la notifica è risultata avvenuta il 02/03/2022 presso gli uffici della Questura di Firenze nelle mani di Barsotti Francesco, dichiaratosi convivente dell'imputato; il ricorrente non ha fornito prova dell'assenza del rapporto di convivenza. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 115/2002
Norma che definisce il reato per cui l'imputato è stato condannato; nel testo della sentenza è citata come riferimento del fatto criminoso, senza specifica interpretazione sulla notifica.
art. 157, comma 1, cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che la regolarità della notifica a mani di persona convivente non dipende dal luogo in cui la consegna è stata effettuata, ma dallo stato di convivenza attestato dalla persona che riceve il plico; l'attestazione dell'ufficiale giudiziario è presunzione valida, superabile solo mediante prova contraria rigorosa a carico del destinatario che ne contesti l'esistenza.
Massime di principio
- La formale attestazione dell'ufficiale giudiziario secondo cui l'atto è stato consegnato a persona convivente del destinatario produce una presunzione di validità della notifica che non richiede l'indicazione dettagliata del luogo o l'identificazione formale del ricevente.
- La circostanza che la consegna sia avvenuta in un luogo diverso dalla casa di abitazione o dalla sede lavorativa non invalida automaticamente la notifica se la persona ricevente si dichiara convivente e ciò è attestato dall'ufficiale.
- L'onere di provare l'inesistenza del rapporto di convivenza grava rigorosamente sul destinatario che ne fa valere la nullità; allegazioni generiche non sono sufficienti.
- Per contestare efficacemente una notifica basata su consegna a persona convivente è necessario produrre prove concrete e documentali (es. certificazioni anagrafiche discordanti, dichiarazioni, elementi oggettivi) che dimostrino l'assenza di convivenza.
- Lamentele tardive o limitate a vizi formali già non sollevati in precedenti fasi processuali rischiano di essere ritenute prive di pregio; il difensore dovrebbe contestare tempestivamente e con prove la regolarità della notifica.
- In caso di ricorso manifestamente infondato l'istante può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie; valutare il rischio di sanzioni prima di proporre impugnazioni basate su vizi formali non provati.
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