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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34598/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per il reato di guida senza patente in recidiva nel biennio, con applicazione delle attenuanti generiche, pena di arresto e ammenda, oltre alla confisca del motociclo sequestrato. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo che non sarebbe stato accertato in modo definitivo il precedente illecito amministrativo nel biennio e che, in mancanza di tale presupposto, il fatto resterebbe un mero illecito amministrativo con conseguente illegittimità anche della confisca; 2) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) censura sulla pena, ritenuta superiore al minimo edittale, e sulla mancata concessione dei benefici di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla responsabilità, osservando che dalla sentenza impugnata risultava l'irrogazione di una sanzione amministrativa per guida senza patente in data 9 febbraio 2021 e che il ricorrente non aveva allegato di aver impugnato quel provvedimento o di aver presentato istanza di oblazione non respinta; ha inoltre richiamato il principio per cui la Corte non può procedere a una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. alla contravvenzione di guida senza patente, perché il requisito della non abitualità è incompatibile con una fattispecie che assume rilievo penale solo in caso di recidiva nel biennio. Ha poi rilevato che le doglianze sul trattamento sanzionatorio non erano state devolute in appello e, in ogni caso, la motivazione sulla pena era sufficiente. Quanto ai benefici di legge, ha affermato che il giudice di appello non è tenuto a motivare d'ufficio il mancato esercizio del potere discrezionale se la parte non lo abbia sollecitato in grado di appello. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La guida senza patente assume rilievo penale solo nel caso di recidiva nel biennio; in difetto, il fatto è un illecito amministrativo.

  • art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8

    La recidiva nel biennio è il presupposto che esclude la depenalizzazione della condotta di guida senza patente.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, per il difetto del requisito della non abitualità.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è sufficiente se richiama i criteri legali o la gravità del reato/capacità a delinquere.

  • art. 597, comma 1, c.p.p.

    L'appello devolve al giudice di secondo grado solo i punti della decisione censurati con i motivi proposti.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    Attribuisce al giudice di appello poteri officiosi eccezionali, esercitabili e da motivare solo se la parte abbia formulato una specifica sollecitazione nel giudizio di impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: il ricorso non può tradursi nella mera richiesta di una diversa lettura dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Per ritenere integrata la recidiva nel biennio quale presupposto della rilevanza penale della guida senza patente non è indispensabile una documentazione formale della definitività dell'accertamento pregresso, essendo sufficiente un elemento di prova, se non è dedotto che quel precedente sia stato impugnato o definito in modo ostativo.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alle contravvenzioni che diventano penalmente rilevanti solo in caso di recidiva nel biennio, perché manca il requisito della non abitualità della condotta.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica salvo che la pena sia collocata in modo marcatamente superiore rispetto al minimo edittale.
  • Il giudice di appello non ha un obbligo generalizzato di motivare d'ufficio sul mancato esercizio dei poteri discrezionali officiosi in materia di benefici di legge; tale obbligo sorge solo se la parte abbia formulato una specifica richiesta o sollecitazione nel corso del giudizio di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniElemento soggettivo
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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