Cassazione Penale, Sentenza n. 22920/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del GIP che aveva riconosciuto la continuazione ex art. 671 c.p.p. tra diverse condanne riguardanti Eleonora Cristantielli e aveva rideterminato la pena complessiva. Il motivo principale del ricorso è la violazione di legge nell'operazione di computo: il giudice dell'esecuzione ha assunto come pena base, per il calcolo degli aumenti, la pena inferiore (anni 2 e mesi 4 di reclusione ed € 1.000 di multa, sentenza sub b)) invece della pena più grave (anni 3 di reclusione ed € 1.000 di multa, sentenza sub a), contravvenendo al combinato disposto degli artt. 671 c.p.p. e 187 d.lgs. n. 271/1989
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Bari - Ufficio GIP per nuovo esame, in diversa persona fisica, con le seguenti indicazioni: il giudice dovrà scorporare i reati già unificati nella sentenza sub b), individuare la pena piu grave (quella della sentenza sub a) e prenderla come pena base, calcolare gli aumenti in modo distinto per ciascun reato satellite e motivare adeguatamente tali aumenti rispettando il principio di proporzione, i limiti di cui all'art. 81 c.p. e il divieto di cumulo surrettizio. L'ordinanza è stata annullata il 18/03/2026 relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'istanza di applicazione della continuazione tra reati definitivamente accertati; la Corte ha ritenuto che, una volta accertata la continuazione, il giudice dell'esecuzione deve determinare la pena prendendo come base la condanna piu grave e poi applicando gli aumenti per i reati satellite
art. 187 d.lgs. n. 271 del 1989
Disposizione regolamentare relativa alla determinazione della pena per continuazione; la Corte ha ritenuto violato il principio secondo cui la pena base da cui calcolare gli aumenti deve essere quella della condanna piu grave
Principio di specializzazione nella determinazione della pena complessiva e dei limiti del cumulo: la Corte richiama il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e il divieto di surrettizia applicazione di un cumulo materiale
artt. 624, 625 comma 1 n. 2 cod. pen.
Riferimento ai reati per cui fu pronunciata la sentenza sub a); citati come oggetto delle valutazioni sulla continuazione e sulla gravità delle pene
artt. 110, 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen.; artt. 110, 582, 585 cod. pen.
Riferimento ai reati valutati nella sentenza sub b); in quanto comprensivi di piu violazioni, la Corte ordina il necessario scorporo per consentire una corretta determinazione della pena base e degli aumenti
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione tra reati accertati con sentenze separate, la pena base per il nuovo computo deve essere quella relativa alla condanna piu grave tra quelle indicate nell'istanza
- Se una delle sentenze che si assumono ai fini della continuazione comprende piu violazioni già unificate, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i reati riuniti e trattarli come reati satellite separati
- Gli aumenti per continuazione devono essere calcolati e motivati distintamente per ciascun reato satellite: la motivazione deve consentire di verificare la proporzione tra le pene e il rispetto dei limiti di cui all'art. 81 c.p.
- Il giudice dell'esecuzione non puo operare una surrettizia applicazione di cumuli materiali: il calcolo deve essere trasparente e aderente alle regole normative e giurisprudenziali
- In caso di vizio nel calcolo della pena per continuazione l'ordinanza può essere annullata e disposta la rimessione ad altro giudice per un nuovo esame, che tenga conto dei criteri di scorporo, scelta della pena piu grave e motivazione distinta degli aumenti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22834/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22836/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22837/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22839/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22840/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22843/2026 del 22/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →