Cassazione Civile, Ordinanza n. 32852/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di usucapione di un terreno proposta da chi lo occupava, alla quale si è poi affiancata una domanda di rilascio del bene proposta da alcuni dei soggetti indicati come aventi diritto. I giudici di merito hanno rigettato l’usucapione, valorizzando una dichiarazione resa nel 1989 dall’occupante, con cui egli si impegnava a restituire il terreno agli aventi diritto: tale dichiarazione è stata interpretata come riconoscimento della proprietà altrui e come indice che il rapporto con il bene era di detenzione, non di possesso utile ad usucapire. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, che: 1) la Corte d’appello avrebbe erroneamente trascurato il possesso esercitato prima della dichiarazione del 1989, già ritenuto rilevante in astratto dal primo giudice, e avrebbe mal qualificato la relazione di fatto con il bene; 2) la Corte d’appello avrebbe errato nel riconoscere la legittimazione dei convenuti a chiedere il rilascio, senza prova della proprietà o del titolo restitutorio, e avrebbe inoltre omesso di considerare la tardività della produzione in appello delle dichiarazioni di successione. I controricorrenti hanno anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita tardività della notifica telematica effettuata l’ultimo giorno utile dopo le ore 21, eccezione respinta dalla Corte alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di tardività della notifica del ricorso, ritenendo tempestiva la notifica telematica eseguita entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 75/2019. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi: ha affermato che la dichiarazione del 1989 era logicamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell’usucapione e che, in linea di principio, anche un’usucapione già maturata può essere rinunciata, senza necessità di forma scritta; ha inoltre ritenuto infondate o inammissibili le censure sulla legittimazione al rilascio, osservando che l’azione proposta dai convenuti era un’azione personale di rilascio, non soggetta alla rigorosa prova della proprietà, e che bastava la prova della qualità di avente diritto di almeno uno dei soggetti legittimati. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16-septies del D.L. n. 179/2012
"nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta"
La norma, come modificata dall’intervento della Corte costituzionale, non può far considerare tardiva la notifica telematica effettuata entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile.
sentenza Corte costituzionale n. 75/2019
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del d.l. n. 179/2012 nella parte relativa al perfezionamento della notifica telematica dopo le ore 21.
È richiamato solo per descrivere il rito con cui è stata proposta la domanda di rilascio, poi riunita al giudizio introdotto dall’attore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della statuizione sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La dichiarazione con cui il soggetto che invoca l’usucapione riconosce la proprietà altrui e si impegna a restituire il bene è, in linea di principio, incompatibile con la volontà di possedere uti dominus e può escludere la rilevanza del pregresso potere di fatto ai fini dell’usucapione.
- Anche un’usucapione eventualmente già maturata può essere oggetto di rinuncia, anche tacita, e non è richiesta la forma scritta, neppure in materia immobiliare.
- Nel giudizio relativo alla restituzione del bene, l’azione personale di rilascio non richiede la prova piena della proprietà secondo lo schema della rivendicazione; è sufficiente la prova della consegna del bene e del rifiuto di restituirlo, salvo che il convenuto provi un diverso titolo di godimento.
- Quando più soggetti sono indicati come aventi diritto alla restituzione, la legittimazione all’azione può essere sorretta dalla posizione di uno solo di essi, se il titolo fatto valere è comune o comunque idoneo a fondare la richiesta.
- La censura in cassazione che investa la tardività di una produzione documentale in appello deve essere specificamente prospettata come error in procedendo, altrimenti è inammissibile.
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