Cassazione Civile, Ordinanza n. 02266/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni dipendenti del Ministero della Giustizia avevano chiesto al giudice del lavoro l’accertamento del diritto a includere l’indennità di amministrazione nella tredicesima mensilità e nel calcolo della quota A del trattamento di quiescenza, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’Appello aveva riformato la decisione e rigettato tutte le domande. In cassazione i lavoratori hanno proposto un unico motivo, formalmente articolato come violazione degli artt. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c., con anche una generica deduzione di illegittimità costituzionale della L. 436/1987 e dell’art. 17 della L. 177/1996 per violazione di numerosi parametri costituzionali. La censura sosteneva che la sentenza d’appello fosse fondata sul presupposto errato secondo cui l’indennità non rientrerebbe nella base stipendiale e quindi non sarebbe computabile integralmente nella tredicesima e nel trattamento pensionistico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i riferimenti normativi indicati nella rubrica del motivo erano in gran parte inconferenti o comunque non specificati in modo tale da consentire di comprendere quali disposizioni si intendessero realmente censurare; la questione di legittimità costituzionale era inoltre formulata in maniera troppo generica per consentire il vaglio di rilevanza e non manifesta infondatezza. Nel merito, la Corte ha osservato che la decisione impugnata era conforme a un indirizzo consolidato: l’indennità di amministrazione non va inclusa nella base di calcolo della tredicesima mensilità del pubblico impiego e, quanto al trattamento di quiescenza, è computabile solo nella quota B e non nella quota A, secondo il principio di tassatività delle voci pensionabili. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il richiamo congiunto ai motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame è stato ritenuto formulato in modo eterogeneo e generico, non idoneo a sorreggere una censura specifica.
È stato richiamato in modo inconferente, poiché disciplina la responsabilità aggravata per lite temeraria e non risultava pertinente alla censura proposta.
È stato richiamato in modo inconferente, trattandosi della norma generale sulla responsabilità aquiliana, non pertinente alla questione del computo dell’indennità.
L. 436/1987
La Corte ha rilevato che si tratta della legge di conversione del d.l. n. 356/1987; il ricorso però non indicava quali specifiche disposizioni di essa si assumessero incostituzionali.
art. 17 della L. 177/1996
Il richiamo è stato ritenuto erroneo, perché la legge indicata non corrisponde al contenuto descritto nel ricorso e comunque non era specificata la disposizione censurata.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 7 del d.P.C.S. n. 263 del 1946
È richiamato come base normativa della tredicesima mensilità nel pubblico impiego, senza un principio di onnicomprensività della retribuzione.
CCNL 1998/2001
È richiamato come fonte che esclude la commisurazione della tredicesima alla retribuzione individuale mensile comprensiva di tutti gli assegni fissi e continuativi.
CCNL 2002/2003
È richiamato insieme agli altri contratti collettivi a sostegno dell’esclusione dell’indennità di amministrazione dalla base di calcolo della tredicesima.
art. 25 del contratto integrativo 16 febbraio 1999
È richiamato come disposizione che non consente di includere integralmente l’indennità di amministrazione nella tredicesima mensilità.
art. 33, terzo comma, CCNL 1998/2001
È richiamato per affermare che l’indennità di amministrazione è corrisposta per dodici mensilità e ha natura fissa e ricorrente.
art. 17, undicesimo comma, contratto integrativo
È richiamato per la disciplina della corresponsione dell’indennità di amministrazione per dodici mensilità.
Cass. S.U. n. 14698/2005
È indicata come precedente consolidato di riferimento sul computo dell’indennità di amministrazione nel pubblico impiego.
Cass. n. 5715/2018
È richiamata come arresto recente e conforme, sia per la tredicesima mensilità sia per il trattamento di quiescenza.
art. 13, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 503 del 1992
È richiamato per la definizione della quota A del trattamento pensionistico, nella quale l’indennità di amministrazione non rientra.
art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 503 del 1992
È richiamato per la quota B, nella quale l’indennità di amministrazione è computabile solo in forma parzialmente pensionabile.
art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973
È richiamato come espressione del principio di tassatività delle componenti della base pensionabile per la quota A.
art. 15 della L. n. 177 del 1976
È richiamato quale norma sostitutiva dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973 in materia di base pensionabile.
art. 2 della L. n. 335 del 1995
È richiamato per chiarire che l’estensione delle voci accessorie riguarda solo la quota B e non la quota A.
artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973
Sono richiamati per affermare il principio di tassatività delle componenti retributive della base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’esito in rito del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, pertinente e autosufficiente: il richiamo promiscuo a norme eterogenee e a motivi di impugnazione diversi, senza individuare con precisione la regola di diritto violata, comporta l’inammissibilità del motivo.
- La questione di legittimità costituzionale deve essere dedotta in modo puntuale, indicando le disposizioni effettivamente censurate e le ragioni della rilevanza e della non manifesta infondatezza; una prospettazione generica non consente il vaglio della Corte.
- Nel pubblico impiego, l’indennità di amministrazione non entra nella base di calcolo della tredicesima mensilità se la disciplina legale e contrattuale applicabile non prevede un principio di onnicomprensività della retribuzione.
- Ai fini del trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici, le voci retributive accessorie sono computabili solo nei limiti e nelle quote espressamente previste dalla legge; per la quota A vale il principio di tassatività delle componenti pensionabili.
- L’indennità di amministrazione, pur avendo carattere fisso e ricorrente, non perde per ciò solo la propria disciplina speciale, né la contrattazione collettiva può estendere la base pensionabile oltre i limiti posti dalla normativa primaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02254/2024 del 23/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02257/2024 del 23/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02261/2024 del 23/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02269/2024 del 23/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02276/2024 del 23/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02280/2024 del 23/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →