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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02266/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni dipendenti del Ministero della Giustizia avevano chiesto al giudice del lavoro l’accertamento del diritto a includere l’indennità di amministrazione nella tredicesima mensilità e nel calcolo della quota A del trattamento di quiescenza, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’Appello aveva riformato la decisione e rigettato tutte le domande. In cassazione i lavoratori hanno proposto un unico motivo, formalmente articolato come violazione degli artt. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c., con anche una generica deduzione di illegittimità costituzionale della L. 436/1987 e dell’art. 17 della L. 177/1996 per violazione di numerosi parametri costituzionali. La censura sosteneva che la sentenza d’appello fosse fondata sul presupposto errato secondo cui l’indennità non rientrerebbe nella base stipendiale e quindi non sarebbe computabile integralmente nella tredicesima e nel trattamento pensionistico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i riferimenti normativi indicati nella rubrica del motivo erano in gran parte inconferenti o comunque non specificati in modo tale da consentire di comprendere quali disposizioni si intendessero realmente censurare; la questione di legittimità costituzionale era inoltre formulata in maniera troppo generica per consentire il vaglio di rilevanza e non manifesta infondatezza. Nel merito, la Corte ha osservato che la decisione impugnata era conforme a un indirizzo consolidato: l’indennità di amministrazione non va inclusa nella base di calcolo della tredicesima mensilità del pubblico impiego e, quanto al trattamento di quiescenza, è computabile solo nella quota B e non nella quota A, secondo il principio di tassatività delle voci pensionabili. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il richiamo congiunto ai motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame è stato ritenuto formulato in modo eterogeneo e generico, non idoneo a sorreggere una censura specifica.

  • art. 96 c.p.c.

    È stato richiamato in modo inconferente, poiché disciplina la responsabilità aggravata per lite temeraria e non risultava pertinente alla censura proposta.

  • art. 2043 c.c.

    È stato richiamato in modo inconferente, trattandosi della norma generale sulla responsabilità aquiliana, non pertinente alla questione del computo dell’indennità.

  • L. 436/1987

    La Corte ha rilevato che si tratta della legge di conversione del d.l. n. 356/1987; il ricorso però non indicava quali specifiche disposizioni di essa si assumessero incostituzionali.

  • art. 17 della L. 177/1996

    Il richiamo è stato ritenuto erroneo, perché la legge indicata non corrisponde al contenuto descritto nel ricorso e comunque non era specificata la disposizione censurata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 7 del d.P.C.S. n. 263 del 1946

    È richiamato come base normativa della tredicesima mensilità nel pubblico impiego, senza un principio di onnicomprensività della retribuzione.

  • CCNL 1998/2001

    È richiamato come fonte che esclude la commisurazione della tredicesima alla retribuzione individuale mensile comprensiva di tutti gli assegni fissi e continuativi.

  • CCNL 2002/2003

    È richiamato insieme agli altri contratti collettivi a sostegno dell’esclusione dell’indennità di amministrazione dalla base di calcolo della tredicesima.

  • art. 25 del contratto integrativo 16 febbraio 1999

    È richiamato come disposizione che non consente di includere integralmente l’indennità di amministrazione nella tredicesima mensilità.

  • art. 33, terzo comma, CCNL 1998/2001

    È richiamato per affermare che l’indennità di amministrazione è corrisposta per dodici mensilità e ha natura fissa e ricorrente.

  • art. 17, undicesimo comma, contratto integrativo

    È richiamato per la disciplina della corresponsione dell’indennità di amministrazione per dodici mensilità.

  • Cass. S.U. n. 14698/2005

    È indicata come precedente consolidato di riferimento sul computo dell’indennità di amministrazione nel pubblico impiego.

  • Cass. n. 5715/2018

    È richiamata come arresto recente e conforme, sia per la tredicesima mensilità sia per il trattamento di quiescenza.

  • art. 13, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 503 del 1992

    È richiamato per la definizione della quota A del trattamento pensionistico, nella quale l’indennità di amministrazione non rientra.

  • art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 503 del 1992

    È richiamato per la quota B, nella quale l’indennità di amministrazione è computabile solo in forma parzialmente pensionabile.

  • art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973

    È richiamato come espressione del principio di tassatività delle componenti della base pensionabile per la quota A.

  • art. 15 della L. n. 177 del 1976

    È richiamato quale norma sostitutiva dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973 in materia di base pensionabile.

  • art. 2 della L. n. 335 del 1995

    È richiamato per chiarire che l’estensione delle voci accessorie riguarda solo la quota B e non la quota A.

  • artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973

    Sono richiamati per affermare il principio di tassatività delle componenti retributive della base di calcolo dell’indennità di buonuscita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’esito in rito del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, pertinente e autosufficiente: il richiamo promiscuo a norme eterogenee e a motivi di impugnazione diversi, senza individuare con precisione la regola di diritto violata, comporta l’inammissibilità del motivo.
  • La questione di legittimità costituzionale deve essere dedotta in modo puntuale, indicando le disposizioni effettivamente censurate e le ragioni della rilevanza e della non manifesta infondatezza; una prospettazione generica non consente il vaglio della Corte.
  • Nel pubblico impiego, l’indennità di amministrazione non entra nella base di calcolo della tredicesima mensilità se la disciplina legale e contrattuale applicabile non prevede un principio di onnicomprensività della retribuzione.
  • Ai fini del trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici, le voci retributive accessorie sono computabili solo nei limiti e nelle quote espressamente previste dalla legge; per la quota A vale il principio di tassatività delle componenti pensionabili.
  • L’indennità di amministrazione, pur avendo carattere fisso e ricorrente, non perde per ciò solo la propria disciplina speciale, né la contrattazione collettiva può estendere la base pensionabile oltre i limiti posti dalla normativa primaria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRPensioniImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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