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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02276/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un segretario comunale aveva agito in giudizio chiedendo la condanna del Comune al pagamento di una maggiorazione della retribuzione di posizione, assumendo di aver svolto incarichi ulteriori e più gravosi come Responsabile dei Servizi Affari Generali e titolare del Servizio Socio-assistenziale. Il Tribunale aveva riconosciuto parzialmente il diritto, liquidando una somma pari al 10% della retribuzione di posizione, mentre la Corte d’appello, su impugnazione del Comune, aveva rigettato la domanda ritenendo decisivi due profili: la mancanza di un patto o di una deliberazione che prevedesse il compenso aggiuntivo e la mancata allegazione/prova della disponibilità di risorse nel bilancio dell’ente. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con i primi due ha dedotto la violazione dell’art. 41, comma 4, CCNL segretari comunali 2001 e dell’art. 1 del contratto collettivo integrativo del 22.12.2003, sostenendo che, in una lettura costituzionalmente orientata all’art. 36 Cost., una volta conferiti gli incarichi ulteriori il Comune non potesse omettere il pagamento di una maggiorazione; con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale valorizzato la mancata prova delle risorse finanziarie nonostante la questione fosse stata dedotta solo in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la disciplina collettiva applicabile prevede, come regola generale, l’onnicomprensività della retribuzione di posizione del segretario comunale, la quale assorbe ogni altro compenso connesso alle prestazioni lavorative, compreso il lavoro straordinario. La maggiorazione è solo eventuale e discrezionale, subordinata sia alla decisione dell’ente di corrisponderla sia alla presenza di risorse disponibili e al rispetto della capacità di spesa, oltre alle condizioni fissate dalla contrattazione decentrata nei limiti consentiti dalla contrattazione nazionale. Ne consegue che il solo svolgimento di incarichi ulteriori non basta a fondare il diritto alla maggiorazione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché colpiva solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata: anche a voler prescindere dalla questione delle risorse, era decisivo il mancato esercizio da parte del Comune della facoltà di riconoscere il compenso aggiuntivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, CCNL Segretari Comunali 2001

    "Gli Enti nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3"

    La norma attribuisce agli enti una facoltà discrezionale, non un obbligo automatico, di corrispondere una maggiorazione, subordinata alla disponibilità di risorse e alla capacità di spesa.

  • art. 41, comma 6, CCNL Segretari Comunali 2001

    "La retribuzione di posizione nel valore annuo definito ai sensi del precedente comma 3 assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario"

    La Corte la interpreta come clausola di onnicomprensività della retribuzione di posizione, che copre anche prestazioni ulteriori e straordinario, salvo le eccezioni previste per la maggiorazione.

  • art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo dei Segretari Comunali del 22.12.2003

    È richiamato come accordo integrativo che ribadisce la possibilità di corrispondere compensi aggiuntivi solo ai sensi dell’art. 41, comma 4, e nell’ambito delle risorse disponibili.

  • art. 36 Cost.

    Non è ritenuto idoneo a imporre un’interpretazione difforme dal chiaro tenore della contrattazione collettiva, che mantiene la discrezionalità dell’ente e l’onnicomprensività della retribuzione di posizione.

  • art. 1367 c.c.

    È evocato dalla Corte come possibile profilo implicito di censura interpretativa, ma la lettura letterale del contratto collettivo non viene considerata contraria alla norma invocata.

  • art. 437 c.p.c.

    La censura è dichiarata inammissibile perché diretta contro una sola delle due autonome rationes decidendi della sentenza di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiamata nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo per denunciare anche un vizio processuale, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la contrattazione collettiva attribuisce a una determinata voce retributiva carattere omnicomprensivo, lo svolgimento di ulteriori incarichi o mansioni non fa sorgere automaticamente un diritto a compensi aggiuntivi.
  • Se la norma collettiva prevede una maggiorazione come facoltà dell’ente e la subordina alla disponibilità di risorse e alla capacità di spesa, il diritto al compenso nasce solo al ricorrere di tutte le condizioni previste, inclusa la decisione dell’amministrazione di avvalersi di quella facoltà.
  • Una lettura costituzionalmente orientata non può sovvertire il chiaro tenore letterale di una disciplina collettiva che configura una retribuzione onnicomprensiva e una maggiorazione meramente discrezionale.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che censura solo una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, perché la decisione resta comunque sorretta dall’altra ratio non specificamente attaccata.
  • Quando la disponibilità di risorse è elemento costitutivo del diritto azionato, grava sulla parte che lo invoca quantomeno l’onere di allegarlo tempestivamente e di provarlo.
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