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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02261/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente di un ente locale, addetto alla polizia municipale, aveva chiesto in giudizio davanti al giudice del lavoro la condanna del proprio datore di lavoro pubblico al pagamento di un'indennità sostitutiva per la mancata fornitura tempestiva delle divise di servizio, oltre al risarcimento dei danni all'immagine e alla dignità personale e professionale derivanti dall'avere prestato servizio in abiti civili. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, osservando che non risultava previsto alcun diritto all'indennità sostitutiva da norme di legge, contrattazione collettiva o atti del datore di lavoro, e che mancavano allegazione e prova del danno risarcibile. In cassazione il lavoratore ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe deciso su una domanda diversa da quella proposta; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1173, 1218 e 1223 c.c., lamentando che non fosse stato riconosciuto un danno pari al valore economico delle divise non fornite o alle spese sostenute per abiti civili, nonché il pregiudizio all'immagine e alla dignità; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., contestando che gli fosse stato posto a carico l'onere della prova del danno e ribadendo la tesi del danno in re ipsa; con il quarto ha censurato la compensazione delle spese del grado di appello ex art. 91 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d'appello aveva correttamente individuato l'oggetto della domanda, limitandosi a negare il diritto all'indennità sostitutiva per mancanza di una base normativa, senza pronunciare su una domanda diversa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, in sostanza, a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, che aveva escluso sia la prova sia la stessa allegazione dei fatti costitutivi del danno; ha inoltre rilevato che non era configurabile un danno in re ipsa, se non in ipotesi di seria lesione di interessi costituzionalmente protetti. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la corte territoriale aveva correttamente applicato l'art. 2697 c.c., ponendo a carico dell'attore la prova del fatto costitutivo della domanda risarcitoria, cioè del danno. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché privo di autonomia, essendo logicamente subordinato all'accoglimento dei motivi precedenti, e comunque insuscettibile di utilità per il ricorrente, rimasto soccombente nel merito. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando decide esattamente sulla domanda proposta, anche se ne descrive il contenuto in termini sostanziali o ne evidenzia l'infondatezza per ragioni diverse da quelle prospettate dalla parte

  • art. 1173 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserito diritto al ristoro, ma la Corte non ravvisa una base normativa del preteso diritto all'indennità sostitutiva o al risarcimento

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente per fondare la responsabilità del datore di lavoro, ma il motivo viene respinto perché manca l'accertamento del fatto costitutivo del danno

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la quantificazione del preteso danno; la Corte distingue però tra criteri di liquidazione e previo accertamento dell'an debeatur

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria grava sull'attore, compresa la prova dell'effettivo danno allegato

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese è inammissibile quando è priva di autonoma rilevanza e dipende dall'accoglimento dei motivi di merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La domanda di pagamento di un'indennità o di un rimborso nei rapporti di lavoro richiede una base normativa, contrattuale o negoziale specifica; in difetto, la pretesa non può essere accolta solo perché collegata a una disfunzione organizzativa del datore di lavoro.
  • La censura per violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata se il giudice ha esaminato proprio il diritto azionato, pur qualificandolo o descrivendolo con formule diverse, senza attribuire un bene della vita estraneo alla domanda.
  • Il danno risarcibile non può essere presunto in via automatica dal mero inadempimento: occorre l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del pregiudizio, salvo le ipotesi eccezionali in cui la lesione di interessi costituzionalmente protetti consente il riconoscimento del danno in re ipsa.
  • La liquidazione del danno presuppone sempre l'accertamento dell'an debeatur; i criteri di quantificazione del quantum non possono sostituire la prova dell'esistenza del danno.
  • In cassazione non è sindacabile la valutazione di fatto del giudice di merito circa l'insussistenza o la mancata prova del danno, salvo vizi specifici consentiti dal giudizio di legittimità.
  • La censura sulle spese processuali è inammissibile quando non contiene una critica autonoma alla statuizione impugnata e dipende integralmente dall'accoglimento delle doglianze di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

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