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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02280/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice, dipendente civile del Ministero della Difesa destinata presso la rappresentanza militare italiana di Parigi, chiedeva l'accertamento del diritto a percepire l'indennità integrativa speciale per il periodo 1 gennaio 2006 - 30 settembre 2012, oltre al pagamento delle somme corrispondenti, pur avendo nel medesimo periodo percepito l'indennità di servizio all'estero. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo incompatibili le due voci; la Corte d'Appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'Appello non si fosse pronunciata sul punto decisivo dell'appello, ossia sulla mancata applicazione del principio espresso da Cass. n. 17134/2013. Con il secondo motivo denunciava violazione di varie disposizioni della legge n. 324/1959, dei CCNL comparto ministeri 2002/2005 e 2006/2009, del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 112, 115 e 2697 c.c., nonché degli artt. 3, 97 e 111 Cost., sostenendo che dal 1 gennaio 2006, per effetto della contrattazione collettiva, non sarebbe più stata prevista la detrazione dall'indennità di servizio all'estero di un importo pari all'indennità integrativa speciale e che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato la disciplina speciale del personale del Ministero degli affari esteri.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che il vizio non poteva consistere nel mero mancato adeguamento del giudice di merito a precedenti della Corte Suprema, poiché i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando che, per il personale civile del Ministero della Difesa assegnato all'estero, continua ad applicarsi la disciplina speciale richiamata dall'art. 4 della legge n. 838/1973 e, successivamente, dall'art. 1809 del d.lgs. n. 66/2010, che rinvia al d.P.R. n. 18/1967; la contrattazione collettiva del comparto ministeri non ha eliminato tale disciplina né reso dovuto un incremento del trattamento complessivo per effetto del conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione tabellare. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata adesione del giudice di merito a un precedente della Cassazione non integra di per sé omissione di pronuncia né vizio deducibile come nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità denunciabile in cassazione deve riguardare un effettivo error processuale, non il solo dissenso rispetto alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 1, comma 3, legge n. 324 del 1959

    Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno del diritto azionato; la Corte non ne ha tratto una lettura favorevole alla tesi della lavoratrice.

  • art. 2 CCNL comparto ministeri 2002/2005

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina contrattuale; la Corte ha valorizzato la persistenza del meccanismo previgente e il rinvio alla disciplina speciale per l'estero.

  • art. 20 CCNL comparto ministeri 2002/2005

    La Corte ha richiamato il meccanismo che rendeva insensibile il trattamento del personale assegnato all'estero agli effetti del conglobamento dell'indennità integrativa speciale.

  • art. 2 CCNL comparto ministeri 2006/2009

    La Corte ha escluso che il nuovo CCNL avesse carattere innovativo idoneo a sopprimere la disciplina speciale previgente.

  • art. 29 CCNL comparto ministeri 2006/2009

    Richiamato nel ricorso; non è stato ritenuto idoneo a superare la disciplina speciale già operante.

  • art. 2, commi 2 e 3, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che la disciplina del personale assegnato all'estero fosse stata comunque espressamente mantenuta dal legislatore.

  • art. 45, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel ricorso; la Corte ha affermato che non opera, nel caso, come norma che escluda la disciplina speciale per il servizio all'estero.

  • art. 45, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    La Corte lo ha interpretato come conferma della permanenza della disciplina speciale per il personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    La Corte ha escluso la sua applicabilità perché la disciplina del trattamento economico del personale assegnato all'estero è stata ribadita dal legislatore e non disapplicata dalla contrattazione collettiva.

  • art. 71, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    La Corte ne ha escluso l'applicazione per la permanenza della disciplina speciale sul trattamento economico all'estero.

  • art. 170 d.P.R. n. 18 del 1967

    È stata ritenuta applicabile alla fattispecie, quale disciplina speciale del trattamento economico del personale in servizio all'estero.

  • art. 1-bis d.l. n. 138 del 2011, conv. in l. n. 148 del 2011

    La Corte richiama l'interpretazione autentica, rilevando che essa esprime una delle opzioni ermeneutiche già ricavabili dal quadro normativo e contrattuale previgente.

  • art. 1809 d.lgs. n. 66 del 2010

    La Corte lo ha considerato quale conferma legislativa della disciplina speciale per il personale destinato a prestare servizio presso rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, comprensiva dell'indennità di servizio all'estero.

  • art. 2268, n. 688, d.lgs. n. 66 del 2010

    L'abrogazione della legge n. 838 del 1973 non ha interrotto la continuità della disciplina, perché il d.lgs. n. 66/2010 ha ribadito il rinvio alla normativa speciale.

  • artt. 35-39 d.lgs. n. 66 del 2010

    La Corte li richiama per mostrare che il rinvio dell'art. 1809 riguarda anche il personale civile assegnato all'ufficio dell'addetto militare e la relativa disciplina accessoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In base al rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    I giudici sono soggetti soltanto alla legge e non ai precedenti giurisprudenziali in senso vincolante.

  • art. 107, comma 3, Cost.

    I magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni, non essendo il precedente della Cassazione fonte vincolante.

  • art. 3 Cost.

    Norma richiamata nel ricorso, ma non decisiva per l'esito.

  • art. 97 Cost.

    Norma richiamata nel ricorso, ma non decisiva per l'esito.

  • art. 111 Cost.

    Norma richiamata nel ricorso, ma non decisiva per l'esito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a sovvertire la decisione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non ha ritenuto integrata alcuna erronea ripartizione dell'onere probatorio decisiva per la causa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è deducibile come vizio autonomo il solo mancato adeguamento del giudice di merito a un precedente della Corte di cassazione, perché i precedenti non hanno valore formalmente vincolante e il parametro del sindacato resta la violazione di legge o un effettivo vizio processuale.
  • Quando una disciplina speciale sul trattamento economico del personale assegnato all'estero è espressamente mantenuta dal legislatore, la contrattazione collettiva del comparto pubblico privatizzato non la abroga implicitamente né può sostituirla, salvo una chiara disapplicazione o un espresso intervento normativo.
  • Il rinvio legislativo a una normativa speciale previgente può sopravvivere all'abrogazione della legge che lo conteneva se una successiva disposizione ne ribadisce il contenuto o richiama espressamente la stessa disciplina di settore.
  • Il conglobamento di una voce accessoria nella retribuzione tabellare non comporta automaticamente un incremento del trattamento complessivo dovuto al personale all'estero, se il sistema normativo e contrattuale prevede un meccanismo che neutralizza gli effetti di tale operazione sul trattamento percepito.
  • In presenza di disciplina speciale per il personale in servizio all'estero, il giudice deve interpretare i CCNL nel loro rapporto con la normativa di settore, verificando se essi abbiano davvero introdotto una regolazione innovativa oppure si siano limitati a confermare il regime previgente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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