Cassazione Civile, Ordinanza n. 02254/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il medico aveva agito per ottenere la corresponsione di somme a titolo di adeguata remunerazione e di risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive eurounitarie sulla formazione medica specialistica, deducendo di aver frequentato tra il 1987 e il 1990 la scuola di specializzazione in Diabetologia e Medicina del ricambio presso un ateneo napoletano. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda solo nei confronti della Presidenza del Consiglio, liquidando una somma; la Corte d’appello, invece, su impugnazione delle amministrazioni, aveva accolto l’appello della Presidenza ritenendo decisivo che la specializzazione seguita non fosse compresa negli elenchi delle specializzazioni riconosciute dalla disciplina eurounitaria. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE nonché degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 ottobre 1987, sostenendo che la specializzazione in Diabetologia e Medicina del ricambio fosse una articolazione della scuola di endocrinologia e malattie del ricambio e quindi riconducibile alla specializzazione in endocrinologia contemplata negli elenchi europei.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di risarcimento per tardivo recepimento della direttiva sulla formazione medica specialistica, il diritto sussiste solo per corsi di specializzazione comuni a tutti gli Stati membri o ad almeno due Stati membri, mentre resta escluso per corsi non compresi negli elenchi eurounitari e non dimostrati come equipollenti a corsi riconosciuti in almeno due Stati membri. Ha inoltre ribadito che l’equipollenza costituisce fatto costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall’attore. Poiché la specializzazione in Diabetologia e Medicina del ricambio è stata già esclusa dalla giurisprudenza di legittimità come equipollente alle specializzazioni previste dalle direttive, la Corte ha confermato la decisione di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Direttiva 75/362/CEE
Rileva come fonte che individua le specializzazioni mediche riconosciute a livello eurounitario; il diritto al risarcimento presuppone la frequenza di un corso comune a tutti gli Stati membri o ad almeno due Stati membri.
Direttiva 75/363/CEE
È richiamata come direttiva di settore, poi riassunta dalla direttiva 82/76/CEE; la sua disciplina serve a delimitare le specializzazioni rilevanti ai fini della tutela risarcitoria.
Direttiva 82/76/CEE
È considerata direttiva riassuntiva delle precedenti; il mancato recepimento può fondare responsabilità solo se il corso frequentato rientra tra quelli contemplati dalla normativa eurounitaria.
d.P.R. 22 ottobre 1987, n. 417
È invocato dal ricorrente per sostenere che la scuola frequentata fosse una articolazione di una specializzazione riconducibile a endocrinologia; la Corte ritiene però irrilevante l’evoluzione dell’assetto interno della scuola rispetto al dato decisivo della riconducibilità agli elenchi eurounitari.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso, dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
È richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata per la modifica introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive sulla formazione medica specialistica presuppone che il corso frequentato sia compreso tra quelli riconosciuti dalla disciplina eurounitaria come comuni a tutti gli Stati membri o ad almeno due Stati membri.
- La mera riconducibilità della scuola di specializzazione, secondo l’ordinamento interno, a un diverso assetto organizzativo non basta: ciò che conta è la corrispondenza della singola specializzazione agli elenchi previsti dal diritto dell’Unione.
- L’eventuale equipollenza di un corso a quelli previsti dalla normativa europea integra un fatto costitutivo della domanda e, come tale, deve essere specificamente allegata e provata dall’attore.
- Quando la giurisprudenza di legittimità esclude in modo consolidato l’equipollenza di una determinata specializzazione a quelle eurounitarie, il giudice di merito si conforma correttamente a tale indirizzo nel rigettare la domanda risarcitoria.
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza di violazione di legge non può sovvertire l’accertamento decisivo sulla mancata inclusione della specializzazione negli elenchi europei se il ricorrente non dimostra la ricorrenza dei presupposti normativi della tutela invocata.
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