Cassazione Civile, Ordinanza n. 02269/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di alcuni medici specializzandi volta a ottenere dall'amministrazione statale un indennizzo per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE in materia di formazione specialistica medica. La Corte d'appello di Firenze, in sede di rinvio, aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo e lo aveva quantificato facendo applicazione dell'art. 11 della L. n. 370/1999, ritenendo inoltre rivalutabili le somme e riconoscendo, per alcuni ricorrenti, l'indennizzo anche in relazione a corsi di specializzazione considerati equivalenti a quelli indicati dalle direttive. I medici ricorrenti hanno censurato la decisione lamentando, da un lato, che la quantificazione dovesse essere fatta secondo il d.lgs. n. 257/1991 e non secondo la L. n. 370/1999; dall'altro, che la Corte territoriale avesse erroneamente limitato o quantificato in modo incompleto il periodo indennizzabile, negando parte dell'anno 1982 e riducendo la durata dei corsi ai fini del calcolo. La Presidenza del Consiglio, con ricorso incidentale, ha invece dedotto che le somme avrebbero dovuto essere considerate debito di valuta, senza rivalutazione monetaria, e ha contestato sia il riconoscimento dell'indennizzo per specializzazioni non comprese negli elenchi direttivi, sia l'estensione del diritto al periodo dell'anno accademico 1982/1983.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale dei medici e il primo motivo del ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio, rigettando il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, che dovrà rideterminare l'indennizzo applicando i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità e regolare anche le spese del giudizio di cassazione. In particolare, la Corte ha ribadito che il criterio di quantificazione non è quello del d.lgs. n. 257/1991, ma quello equitativo ricavabile dall'art. 11 della L. n. 370/1999; ha però chiarito che il periodo indennizzabile per corsi iniziati prima del 1982/1983 decorre dal 1° gennaio 1983 fino al termine della formazione; ha inoltre escluso la rivalutazione automatica delle somme, qualificandole come debito di valuta, salvo prova rigorosa di circostanze particolari.
Norme richiamate
richiamato quale base del giudizio di rinvio seguito alla precedente cassazione
artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
richiamato quale norma sui motivi di ricorso per cassazione
costituisce il parametro equitativo per la quantificazione dell'indennizzo dovuto ai medici specializzandi per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie
d.lgs. n. 257/1991
non è il criterio applicabile alla quantificazione dell'indennizzo per i rapporti anteriori, perché non ha efficacia retroattiva e disciplina la misura della retribuzione secondo la discrezionalità del legislatore interno
si applicano, in tema di interessi sulle somme dovute dopo la aestimatio del danno, ai soli fini della mora e degli interessi legali; escludono la rivalutazione automatica
artt. 5 e 7 Dir. 75/362/CEE
rilevano per individuare le specializzazioni che danno diritto all'indennizzo, comprese quelle comuni a più Stati membri
art. 14 e 16 Dir. 82/76/CEE
richiamati in relazione al diritto all'indennizzo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983
art. 117 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale come parametro di conformità della disciplina interna agli obblighi sovranazionali
richiamati nel ricorso incidentale per inquadrare la fonte dell'obbligazione e la pretesa risarcitoria/indennitaria
art. 5 del Trattato CEE
richiamato come norma sull'obbligo degli Stati membri di cooperare all'attuazione del diritto comunitario
art. 189 del Trattato istitutivo CE
richiamato come fonte dell'obbligo di risultato delle direttive
art. 10 Trattato di Roma
richiamato nel medesimo contesto degli obblighi di leale cooperazione degli Stati membri
Massime di principio
- L'indennizzo dovuto ai medici specializzandi per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di formazione specialistica non si calcola sulla base della borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257/1991, ma secondo un parametro equitativo desumibile dall'art. 11 L. n. 370/1999, che realizza una aestimatio del pregiudizio.
- L'obbligazione nascentedalla mancata tempestiva attuazione delle direttive comunitarie ha natura indennitaria e pararisarcitoria, non retributiva né risarcitoria in senso pieno; perciò non comporta una riparazione integrale automaticamente parametrata alla disciplina successiva di attuazione.
- Quando lo Stato ha effettuato una valutazione legislativa del danno mediante una disciplina ad hoc, le somme riconosciute assumono natura di debito di valuta: interessi legali decorrono dalla mora o, in mancanza, dalla notificazione della domanda, mentre rivalutazione e interessi compensativi non spettano automaticamente.
- Il diritto all'indennizzo spetta anche a chi abbia frequentato corsi di specializzazione iniziati prima dell'anno accademico 1982/1983, ma soltanto dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione della formazione.
- L'eventuale equipollenza di una specializzazione rispetto a quelle espressamente indicate dalle direttive è una questione mista di fatto e di diritto: richiede allegazioni specifiche e adeguato supporto probatorio, e non può essere risolta con un mero raffronto lessicale.
- In sede di liquidazione del periodo indennizzabile, il giudice deve individuare correttamente i parametri temporali e gli effettivi anni di frequenza del corso; un errore nei criteri di conteggio impone la rideterminazione dell'importo.
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