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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02257/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le ricorrenti avevano agito per ottenere, in via principale, il riconoscimento del diritto alla percezione di un'adeguata retribuzione per l'attività svolta durante la frequenza dei corsi di specializzazione; in subordine, chiedevano il risarcimento del danno da tardivo e parziale recepimento delle direttive comunitarie in materia di compenso agli specializzandi medici. Il tribunale aveva respinto la domanda di adeguata retribuzione e aveva accolto l'eccezione di prescrizione rispetto alla domanda risarcitoria. La corte d'appello aveva confermato, ritenendo tardiva e quindi inammissibile la produzione della sentenza del Consiglio di Stato invocata come prova dell'interruzione della prescrizione e individuando nel 27 ottobre 1999 il dies a quo della prescrizione decennale del diritto al risarcimento. Nel ricorso per cassazione le mediche hanno dedotto, con il primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il documento era già nel fascicolo di primo grado, che l'interruzione della prescrizione era rilevabile d'ufficio e che non dovesse applicarsi l'art. 345 c.p.c. nel testo riformato del 2012; con il secondo motivo hanno denunciato violazione delle direttive comunitarie e dell'art. 2935 c.c., contestando che la prescrizione potesse decorrere dal 27 ottobre 1999 e sostenendo che la trasposizione fosse solo parziale o, in alternativa, che il termine potesse decorrere solo dal 20 ottobre 2007, quando sarebbe divenuto definitivo l'inadempimento statale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, sia per le regole sull'appello introdotte dall'art. 348-ter c.p.c. nel caso di doppia conforme, sia per difetto di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c.; ha comunque osservato, per completezza, che la corte territoriale aveva correttamente applicato l'art. 345 c.p.c. nel testo vigente. Ha poi rigettato il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. 370/1999. Ha ritenuto irrilevante la sopravvenuta L. 183/2011, art. 4, comma 43, in quanto applicabile solo ai fatti successivi alla sua entrata in vigore. Il ricorso è stato quindi respinto; non sono state liquidate spese perché la resistente non aveva depositato controricorso; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    art. 360, n. 5, c.p.c.; art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il primo motivo è stato prospettato come omesso esame di fatto decisivo; il secondo come violazione di legge.

  • art. 345 c.p.c.

    art. 345 c.p.c. nella formulazione determinata dalla novella di cui al D.L. n. 83/2012

    Nel giudizio di appello instaurato nel 2015 si applica la disciplina riformata che limita la produzione di nuovi documenti in appello.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se l'appellante non indica specificamente la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 366 c.p.c.

    art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve rispettare i canoni di specificità e completezza, con indicazione adeguata degli atti e dei documenti rilevanti.

  • Direttiva 75/362/CEE

    Fa parte del quadro eurounitario sui compensi dovuti ai medici specializzandi.

  • Direttiva 82/76/CEE

    Fa parte del quadro eurounitario sui compensi dovuti ai medici specializzandi e il suo tardivo recepimento fonda la domanda risarcitoria.

  • Direttiva 2005/36/CE

    Richiamata dai ricorrenti nel motivo di violazione di legge, ma non decisiva nel ragionamento della Corte.

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    La sua entrata in vigore segna il dies a quo della prescrizione decennale del diritto al risarcimento per i medici specializzandi.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti per contestare la decorrenza della prescrizione.

  • L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43

    La disciplina sulla decorrenza della prescrizione per il mancato recepimento delle direttive comunitarie non ha efficacia retroattiva e vale solo per i fatti successivi al 10 gennaio 2012.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
  • La produzione in appello di documenti non ritualmente introdotti nel primo grado è preclusa dal regime dell'art. 345 c.p.c. nel testo applicabile al giudizio di appello instaurato dopo la riforma del 2012.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare puntualmente gli oneri di specificità e completezza ex art. 366 c.p.c., altrimenti è precluso l'esame diretto degli atti di causa.
  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. 370/1999.
  • La successiva disciplina legislativa sulla prescrizione del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie non opera retroattivamente in assenza di espressa previsione e si applica solo ai fatti successivi alla sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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