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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37678/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per violazione delle prescrizioni accessorie alla sorveglianza speciale (art. 75 D.lgs. 159/2011). Il ricorrente deduceva: 1) illegittimità dell'imposizione dell'obbligo di presentarsi all'autorità di P.S. nel decreto applicativo della sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno, con richiesta di 'disapplicazione' della prescrizione; 2) travisamento delle prove e mancata valutazione delle giustificazioni (per es. accesso in pronto soccorso) riguardo alla violazione del coprifuoco; 3) riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto: - che, pur non essendo indubbia la legittimità dell'imposizione dell'obbligo di presentazione nel caso di sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno, il rimedio corretto era l'impugnazione del decreto applicativo davanti al giudice della prevenzione; non essendovi stata impugnazione o risultando definitivo il provvedimento, la prescrizione era efficace e poteva integrare il reato di cui all'art. 75 D.lgs. 159/2011; - che anche lievi ritardi nella presentazione all'autorità di P.S., se non giustificati documentalmente, integrano il reato contestato; - che la particolare tenuità è esclusa in presenza di ripetizione delle condotte e dell'allarme sociale conseguente. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (decreto sulle misure di prevenzione)

    Art. 8 (prescrizioni accessorie): la Corte segnala che il comma 5 consente l'adozione di prescrizioni non tipizzate "necessarie" per la difesa sociale, ma l'obbligo specifico di presentarsi all'autorità di P.S. è normato in relazione all'obbligo di soggiorno; tuttavia la possibile illegittimità della prescrizione non esime se il decreto applicativo è divenuto definitivo. Art. 11 comma 2: il provvedimento applicativo è suscettibile di revoca/modifica dal giudice emittente; pertanto la via corretta per far valere l'illegittimità è l'impugnazione davanti al giudice della prevenzione. Art. 75 comma 1: l'inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale integra reato quando non giustificata documentalmente.

  • Codice penale

    Art. 131-bis (particolare tenuità del fatto): la Corte ha ritenuto la causa di non punibilità non applicabile per la reiterazione delle condotte e per l'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni.

  • Codice di procedura penale

    Art. 442 comma 2 (riduzione per il rito abbreviato): applicazione della riduzione della pena nella misura della metà per reati contravvenzionali, come correttamente operata dalla Corte d'appello in relazione al rito abbreviato.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma procedurale che consente la trasmissione della requisitoria per iscritto; il Procuratore Generale ha usato tale facoltà per chiedere il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Se una prescrizione accessoria di una misura di prevenzione appare illegittima, il rimedio corretto è impugnare il decreto applicativo davanti al giudice della prevenzione; il giudice penale in sede di processo non può normalmente 'disapplicare' un provvedimento di prevenzione definitivamente formato.
  • La configurazione del reato di cui all'art. 75 D.lgs. 159/2011 richiede che la prescrizione sia effettivamente vigente e conoscibile dal destinatario; una prescrizione non impugnata e divenuta definitiva può integrare il precetto sanzionato penalmente.
  • Anche ritardi 'modesti' nella presentazione all'autorità di pubblica sicurezza possono integrare il reato se non accompagnati da giustificazioni documentate: l'onere di provare la giustificazione grava sul soggetto che invoca l'esimente.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è esclusa quando le condotte sono reiterate nel tempo o comunque suscettibili di creare allarme sociale; l'occasionalità e la scarsa offensività devono risultare chiaramente dal contesto e dalla singola fattispecie.
  • Nel rito abbreviato per reati contravvenzionali la riduzione della pena va operata in misura corrispondente alla previsione normativa (di regola, della metà dopo le modifiche normative richiamate).

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