Sentenza del 19/06/2020 n. 422 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - ipoteca - avviso di iscrizione - individuazione degli immobili oggetto della misura - necessità - mancanza - invalidità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Genova n. 1551/1/16 del 5 luglio 2015, che aveva accolto il ricorso di C.S. contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 6 novembre 2015, relativa a due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP, IVA, addizionali e sanzioni per gli anni 2009 e 2010. L’appellante ha eccepito l’omessa motivazione della sentenza e sostenuto che il preavviso, quale atto volto a instaurare il contraddittorio sul debito, non dovesse indicare gli immobili interessati dall’eventuale ipoteca. Ha inoltre contestato le altre censure del contribuente: mancata indicazione del responsabile del procedimento, notificazione degli accertamenti, motivazione del preavviso e indicazione degli interessi. C.S. ha replicato che l’identificazione degli immobili e del loro valore era indispensabile per contestare la proporzione tra il credito richiesto, pari a 218.594,24 euro, e il valore dei beni; ha anche riproposto le ulteriori contestazioni, comprese quelle sul calcolo degli interessi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello di Equitalia e confermato l’accoglimento del ricorso pronunciato dalla C.T.P. Ha ritenuto illegittimo il preavviso perché non individuava gli immobili da sottoporre a ipoteca: senza tale indicazione il contribuente non poteva svolgere un contraddittorio effettivo né contestare il rapporto tra credito e valore dei beni. La doglianza relativa alla mancata individuazione degli immobili è stata accolta; le altre questioni sono rimaste assorbite. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la particolarità della materia. La decisione è stata pronunciata a Genova il 20 febbraio 2020.
Norme richiamate
Art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/1973
La disposizione disciplina la comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria. Nel caso deciso, il preavviso deve permettere un contraddittorio effettivo, che richiede l’individuazione dei beni sui quali l’ipoteca potrebbe essere iscritta.
Costituisce principio consolidato che l'iscrizione ipotecaria presuppone una specifica comunicazione al contribuente per consentirgli di esercitare il diritto all'eventuale impugnazione, il tutto in applicazione dell'art. 21 D. Lgs. n. 546/92 e dell'obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica del contribuente (art. 21 L. n. 241/1990).
La comunicazione relativa all’iscrizione ipotecaria deve essere specifica e consentire al contribuente di esercitare il diritto di impugnazione; il principio è applicato anche al preavviso dell’iscrizione.
Costituisce principio consolidato che l'iscrizione ipotecaria presuppone una specifica comunicazione al contribuente per consentirgli di esercitare il diritto all'eventuale impugnazione, il tutto in applicazione dell'art. 21 D. Lgs. n. 546/92 e dell'obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica del contribuente (art. 21 L. n. 241/1990).
I provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del contribuente devono essergli comunicati in modo da consentire la tutela dei suoi diritti; tale esigenza vale anche per il preavviso di iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- Il preavviso di iscrizione ipotecaria deve contenere informazioni sufficienti a consentire un contraddittorio concreto, non soltanto una comunicazione dell’esistenza del debito.
- Quando la contestazione può riguardare la proporzione tra credito e valore dei beni, il preavviso deve individuare gli immobili destinati a essere assoggettati alla garanzia; la loro mancata indicazione può rendere l’atto illegittimo.
- Se una censura è decisiva e conduce all’accoglimento del ricorso, il giudice può dichiarare assorbite le ulteriori questioni senza esaminarle nel merito.
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