Cassazione Penale, Sentenza n. 45137/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida: il ricorrente contestava che, pur essendovi accordo sulla pena principale (patteggiamento), il GIP avesse determinato la durata della sospensione della patente in anni tre (ridotta a due per il rito) senza fornire alcuna motivazione, nonostante la durata prevista dall'art. 222 comma 2 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 vari da quindici giorni a quattro anni e, se fissata oltre la media edittale, richieda espressa motivazione richiamando i criteri di cui all'art. 218 comma 2 Codice della Strada.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato: ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova in diversa composizione fisica. La Corte ha affermato che le sanzioni amministrative accessorie sono autonome rispetto all'accordo sul patteggiamento e che, se la durata della sospensione eccede la media edittale, il giudice ha l'onere di motivare richiamando i criteri di cui all'art. 218 comma 2 CdS; nel caso concreto la sospensione era fissata in anni tre senza alcuna motivazione, sicché è stato disposto il rinvio.
Norme richiamate
Disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza di patteggiamento non vincola il giudice sull'applicazione e motivazione delle sanzioni amministrative accessorie
Norma sostanziale relativa al reato per cui è stato patteggiato (rilevata come titolo di reato nella sentenza impugnata)
art. 222 comma 2 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
la durata della sanzione amministrativa accessoria in esame varia da quindici giorni a quattro anni
Fissa il margine edittale per la sospensione della patente; se il giudice sceglie una durata superiore alla media, deve motivare la scelta
art. 218 comma 2 Codice della Strada
Indica i criteri per la commisurazione delle sanzioni accessorie (entità del danno, gravità della violazione, pericolo della ulteriore circolazione), che il giudice deve esplicitare se applica una durata superiore alla media edittale
art. 606 comma 2 cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per motivi di motivazione; è stato richiamato per affermare l'ammissibilità del ricorso avverso la motivazione della sanzione accessoria anche in sentenza di patteggiamento
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Prevede limiti al ricorso per cassazione contro sentenze ex art.444 quando l'istanza sia successiva al 3 agosto 2017; la Corte ha ritenuto che tale limite non impedisce il ricorso relativo alla motivazione delle sanzioni amministrative accessorie
Giurisprudenza: Sez. 4 n. 21574 del 29/01/2014 (Armanetti) e Sez. 4 n. 21194 del 27/03/2012 (Tiburzi) e altre
Principio consolidato secondo cui, nelle sentenze di patteggiamento, la motivazione della sanzione amministrativa accessoria può essere implicita se la misura si colloca entro la media edittale e non sussistono circostanze di particolare meritevolezza; ma se la misura supera la media edittale il giudice deve fornire motivazione esplicita richiamando i criteri dell'art.218(2) CdS
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) sono autonome rispetto all'accordo sul patteggiamento: il giudice le applica e le motiva indipendentemente dalla volontà delle parti
- Se la durata della sospensione è entro la media edittale e non emergono circostanze favorevoli all'imputato, può ritenersi sufficiente una motivazione implicita; non è necessario un lungo sviluppo motivazionale
- Se la durata della sospensione è fissata in misura superiore alla media edittale, il giudice ha l'obbligo di motivare espressamente la scelta richiamando i criteri dell'art.218 comma 2 Codice della Strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione, ecc.)
- Contro la parte della sentenza di patteggiamento relativa alle sanzioni amministrative accessorie è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione, nonostante i limiti previsti per le sentenze ex art.444, quando la doglianza attenga alla motivazione dell'accessoria
- In caso di mancanza o insufficienza della motivazione sulla durata della sanzione accessoria, la Cassazione annulla limitatamente a quel punto e rinvia per nuovo giudizio
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