Sentenza del 19/03/2018 n. 909 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Accertamento induttivo per utilizzo di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti - Debito tributario - Sussistenza della relazione fra il fatto generatore del debito tributario ed i bisogni della famiglia - Iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le iscrizioni ipotecarie effettuate sui beni immobili conferiti nel fondo patrimoniale, sostenendo la violazione dell'art. 170 c.c. Secondo la sua tesi, il debito tributario del marito, derivante da accertamenti induttivi relativi all'attività commerciale individuale e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sarebbe stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Ha inoltre contestato la tardività dichiarata dalla CTP, sostenendo di avere avuto conoscenza delle ipoteche soltanto tramite ispezione ipotecaria.
La decisione
La CTR ha ritenuto superfluo esaminare la questione della tardività, decidendo il giudizio nel merito in applicazione del principio della ragione più liquida. Ha affermato che l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è possibile anche per debiti tributari, quando sussista una relazione tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia. Il debitore che invoca la protezione del fondo deve provare sia l'estraneità del debito alle esigenze familiari sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. La ricorrente non ha dimostrato che l'attività imprenditoriale del marito fosse svolta per finalità meramente speculative, personali o voluttuarie, estranee alla famiglia. Il gravame è stato pertanto respinto nel merito e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La norma non rende automaticamente impignorabili o non ipotecabili i beni del fondo patrimoniale per ogni debito personale o tributario. Occorre dimostrare concretamente che il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse consapevole di tale estraneità.
Costituisce la base normativa dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione sui beni immobili del debitore, nel rispetto dei limiti derivanti dall'art. 170 c.c.
Disciplina il termine per proporre ricorso tributario. La CTR non ha deciso definitivamente la questione della tempestività, ritenendo sufficiente respingere l'impugnazione per infondatezza nel merito.
Artt. 24 e 111 della Costituzione
Sono stati richiamati come fondamento del principio processuale della ragione più liquida, che consente al giudice di decidere direttamente una questione di merito idonea a definire il giudizio senza esaminare previamente una questione processuale.
Massime di principio
- Il semplice fatto che il debito sia tributario, professionale o derivante dall'attività d'impresa di uno dei coniugi non dimostra automaticamente che esso sia estraneo ai bisogni della famiglia.
- Per ottenere la tutela dell'art. 170 c.c. occorre provare concretamente che l'attività o il debito siano stati destinati a finalità esclusivamente personali, voluttuarie o speculative, senza collegamento con il mantenimento della famiglia o con il potenziamento della capacità lavorativa del coniuge.
- L'onere della prova dell'estraneità del debito alle esigenze familiari grava sul debitore o sul soggetto che invoca l'impignorabilità del fondo; deve inoltre essere dimostrata la consapevolezza del creditore.
- Un accertamento induttivo o la contestazione dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti non sono, da soli, sufficienti a rendere il debito estraneo ai bisogni della famiglia.
- I beni del fondo patrimoniale possono essere assoggettati a iscrizione ipotecaria per debiti tributari quando non sia fornita una prova specifica dell'estraneità prevista dall'art. 170 c.c.
- In presenza di più motivi di ricorso, il giudice può decidere direttamente il motivo di merito decisivo senza esaminare una questione preliminare, come la tardività, se ciò consente una definizione più rapida del giudizio.
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