Cassazione Civile, Ordinanza n. 33728/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia originava dall'impugnazione, da parte del dipendente, della sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore irrogata dalla società datrice di lavoro e ritenuta legittima sia dal Tribunale sia dalla Corte d'appello. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello affidandolo a cinque motivi, ma nelle more del giudizio è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto innanzi alla Commissione sindacale di conciliazione, contenente la dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione; la rinuncia è stata accettata dalla società resistente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta nelle more del giudizio e della relativa accettazione da parte della controricorrente, ritenendo integrate le condizioni di cui all'art. 390 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto nulla sulle spese processuali ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. e ha escluso il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché tale conseguenza è prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 solo nei casi di rigetto o inammissibilità, non anche di estinzione.
Norme richiamate
norma richiamata per il procedimento camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini di legge.
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
in caso di estinzione per rinuncia la Corte non provvede sulle spese, secondo quanto disposto nel provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
l'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, essendo previsto solo per rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte intimata, comporta l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il giudice non deve pronunciarsi sulle spese processuali salvo diversa disciplina applicabile.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato presuppone un esito di rigetto o di inammissibilità del ricorso e non si estende all'estinzione del processo.
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