Cassazione Civile, Ordinanza n. 36520/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia origina da un pignoramento presso terzi promosso da un creditore nei confronti di una società poi fallita e di un terzo pignorato. Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo venne accertato che il terzo era debitore della società poi fallita per un importo relativo a lavori eseguiti. Successivamente la curatela del fallimento ottenne decreto ingiuntivo nei confronti del terzo per la stessa somma, fondandosi sul precedente accertamento. Il debitore oppose il decreto sostenendo di avere estinto il debito mediante assegni e cambiali; in sede di legittimità dedusse con il primo motivo la violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., assumendo che, essendo unico il rapporto sottostante ai titoli, spettasse alla curatela provare l’esistenza di altri rapporti negoziali cui riferire quei pagamenti. Con il secondo motivo dedusse la violazione dell’art. 51 l.f., sostenendo che, essendo intervenuto il fallimento del debitore esecutato e non potendosi riassumere l’esecuzione, la curatela avrebbe potuto far valere solo l’importo originariamente azionato nella procedura esecutiva e non una somma maggiore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non risultava accertata l’unicità del rapporto sottostante ai titoli di credito e, soprattutto, perché l’eccezione di pagamento mediante assegni e cambiali non era stata provata: tali titoli, per la loro natura astratta, impongono al debitore di dimostrare il collegamento tra i titoli prodotti e il debito azionato, quando tale collegamento sia contestato dal creditore. Ha inoltre rilevato che parte delle deduzioni erano nuove e, quindi, non scrutinabili in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e non rilevabili d’ufficio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al possibile ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale udienza in cui il terzo pignorato rende la dichiarazione nell’esecuzione presso terzi
citato nel precedente giudizio di legittimità come norma sulla conformità delle copie fotostatiche agli originali, in relazione al disconoscimento tempestivo delle copie
richiamato in collegamento con la disciplina del deposito degli originali dopo il disconoscimento delle copie
invocato dal ricorrente per sostenere l’imputazione del pagamento al debito controverso in presenza di un unico rapporto sottostante
richiamato per la ripartizione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, quando il pagamento è provato tramite assegni o cambiali e il collegamento col debito è contestato, spetta al debitore dimostrare tale collegamento
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
invocato per sostenere l’impossibilità di proseguire/riassumere l’esecuzione dopo il fallimento; la Corte non esamina nel merito perché la censura è nuova
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di prova del pagamento, il regime dell’onere probatorio varia a seconda della natura della prova addotta: se il pagamento è dimostrato con titoli di credito astratti, il debitore deve provare il nesso tra quei titoli e il debito specificamente azionato, quando il creditore contesti tale collegamento.
- La regola secondo cui, una volta provato un pagamento riferito a un determinato credito, l’onere di dimostrare che esso si imputi a un credito diverso torna sul creditore, non opera automaticamente quando la prova del pagamento si fonda su assegni o cambiali privi di causale e di specifica imputazione.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove di fatto o di diritto non dedotte nei gradi di merito; la parte che invoca una censura deve indicare specificamente dove essa sia stata proposta in precedenza, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L’eccezione di estinzione del debito mediante pagamento richiede una prova coerente e specifica del collegamento tra mezzi di pagamento e obbligazione dedotta in giudizio, non essendo sufficiente la mera allegazione della consegna di titoli di credito.
- La deduzione di limiti derivanti dalla disciplina fallimentare, se non già oggetto del thema decidendum nei gradi di merito, non può essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36505/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36507/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36509/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36511/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36514/2022 del 14/12/2022
- ordinanza_civile · 14 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36516/2022 del 14/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →