Cassazione Penale, Ordinanza n. 05516/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e in appello per guida in stato di ebbrezza, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge. In particolare ha sostenuto che il reato si sarebbe estinto per prescrizione: individuato il dies a quo nella data di consumazione del fatto (8 marzo 2020), in assenza di sospensioni e con il solo atto interruttivo costituito dal decreto di citazione a giudizio, il termine massimo quinquennale sarebbe maturato l'8 marzo 2025, prima dell'udienza di appello del 24 marzo 2025. Ha quindi chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per mancato rilievo officioso della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto errata la ricostruzione difensiva del regime prescrizionale applicabile: per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021, che ha inserito l'art. 161-bis c.p. prevedendo la cessazione definitiva del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado. Di conseguenza, nel caso concreto la prescrizione non era più maturabile dopo la decisione di primo grado e le doglianze sulla sua intervenuta maturazione in appello sono state respinte. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis cod. strada
norma incriminatrice del reato di guida in stato di ebbrezza per tasso alcolemico particolarmente elevato, contestato nel giudizio di merito
richiamato per delimitare il previgente regime di sospensione del corso della prescrizione e il criterio di successione delle leggi nel tempo
introdotto dalla legge n. 134 del 2021; stabilisce che il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la sentenza di primo grado
prevede un autonomo meccanismo di improcedibilità dei giudizi di impugnazione decorso un determinato termine, operante nella fase successiva al primo grado
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso
art. 27, comma 1, legge n. 134 del 2021
richiamata come fonte della riforma che ha introdotto il nuovo assetto della prescrizione e dell'improcedibilità in appello
Massime di principio
- Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica il regime introdotto dalla legge n. 134 del 2021, nel quale la prescrizione cessa definitivamente con la sentenza di primo grado e non può più maturare nella fase delle impugnazioni.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda su un presupposto normativo incompatibile con il regime vigente ratione temporis, il motivo deve essere qualificato come manifestamente infondato e il ricorso dichiarato inammissibile.
- Nel sistema delineato dalla riforma, dopo la sentenza di primo grado la tutela contro il protrarsi del processo nelle fasi di impugnazione è affidata all'istituto dell'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., non più alla prescrizione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, la Corte deve applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., oltre alle spese processuali.
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