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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12531/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso professionale spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Nel giudizio presupposto, avente ad oggetto la domanda di perdita di possesso di un autoveicolo e la correlata richiesta risarcitoria, il Giudice di Pace aveva liquidato al difensore un compenso di euro 100, ritenendo svolte solo le fasi di studio e introduttiva, in assenza di attività istruttoria e a fronte della rinuncia al mandato avvenuta in corso di causa. Il Tribunale di Savona, decidendo sull’opposizione dell’avvocata, aveva confermato tale liquidazione e l’aveva condannata anche alle spese del giudizio di opposizione. Con il ricorso per cassazione la professionista deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 82 e 316 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente circoscritto l’oggetto della lite alla sola perdita di possesso, trascurando anche la domanda risarcitoria e l’esito non integralmente soccombente della parte assistita; 2) violazione degli artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002, art. 1 d.m. 37/2018, art. 4 d.m. 55/2014 e artt. 3 e 24 Cost., assumendo che il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio non potesse essere liquidato al di sotto dei minimi tariffari e che fosse stata omessa la fase di trattazione; 3) violazione dell’art. 111 Cost. e vizio di motivazione, per asserita motivazione apparente e liquidazione manifestamente incongrua rispetto ai parametri applicabili; 4) ulteriore violazione dell’art. 111 Cost. e vizio motivazionale, per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione nonostante la congruità solo apparente della liquidazione del primo giudice.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbiti il primo e il quarto. Ha quindi cassato l’ordinanza del Tribunale di Savona e rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, quando la liquidazione dei compensi avviene secondo i parametri del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, il giudice non può scendere sotto i valori minimi, che hanno carattere inderogabile; inoltre, nella liquidazione del compenso del difensore, la fase di trattazione comprende anche la fase istruttoria e va remunerata anche se l’istruttoria non si sia svolta concretamente.

Norme richiamate

  • art. 82 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al sindacato sul relativo provvedimento.

  • art. 316 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la ricostruzione dell’oggetto del giudizio presupposto.

  • art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per sostenere che la liquidazione del compenso del difensore nel patrocinio a spese dello Stato doveva rispettare i parametri applicabili.

  • art. 1 d.m. n. 37 del 2018

    Richiamato quale testo modificativo dei parametri professionali applicabili ratione temporis.

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato per la determinazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla pretesa lesione della dignità professionale.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela del diritto di difesa e alla congruità del compenso.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per affermare che la liquidazione di un compenso inferiore ai minimi sarebbe contraria alla dignità professionale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per censurare la motivazione del provvedimento e la condanna alle spese del giudizio di opposizione.

  • art. 106-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato dalla ricorrente per evidenziare che, anche applicando la riduzione prevista, la liquidazione di euro 100 sarebbe stata incongrua.

Massime di principio

  • Quando la liquidazione dei compensi professionali è effettuata sulla base dei parametri del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, il giudice non può liquidare un importo inferiore ai valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, perché tali minimi hanno carattere inderogabile.
  • Ai fini della liquidazione del compenso dell’avvocato, la fase di trattazione prevista dal d.m. 55/2014 comprende anche l’eventuale fase istruttoria; di conseguenza, il relativo compenso deve essere riconosciuto anche quando l’istruttoria non si sia concretamente svolta.
  • Nella liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve applicare la normativa vigente al momento di esaurimento dell’attività professionale o comunque della definizione del giudizio presupposto.
  • La motivazione della liquidazione del compenso deve consentire il controllo sulla correttezza dell’applicazione dei parametri e sulla coerenza dell’importo riconosciuto rispetto alle fasi effettivamente rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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