Cassazione Civile, Ordinanza n. 00188/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un soggetto agiva per il risarcimento dei danni materiali riportati dall'autovettura condotta dal figlio, asseritamente causati da un incidente avvenuto su una strada carrabile interessata da lavori di scavo e da un'inidonea copertura della sede stradale. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di prova; in appello il rigetto era stato confermato, ritenendo non dimostrati né l'an né il quantum del danno, nonostante la considerazione che l'attività di rifacimento del manto stradale potesse integrare attività pericolosa. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta, come unico motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto specificamente contestati i fatti posti a base della domanda, così escludendo l'effetto della non contestazione e mantenendo a carico dell'attore l'onere probatorio. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso non riportava adeguatamente gli atti rilevanti per verificare la dedotta non contestazione e che, in ogni caso, la contestazione della controparte era stata sufficiente a far permanere gli oneri probatori dell'attore; inoltre, la sola allegazione del preventivo di riparazione non bastava a provare il fatto dannoso e il suo ammontare.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini della deduzione della violazione del principio di non contestazione, il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza indicando e trascrivendo i passaggi rilevanti degli atti di causa, così da consentire il controllo sulla corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. Ha inoltre osservato che, in presenza di una deduzione solo generica dei fatti, la difesa avversaria poteva legittimamente essere altrettanto generica, con conseguente permanenza dell'onere della prova in capo all'attore. È stato escluso anche che potesse farsi ricorso alla liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., poiché mancava la prova dell'esistenza stessa del danno evento e della responsabilità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione opera solo se il ricorrente deduce in modo autosufficiente i fatti allegati e il contenuto delle difese avversarie; in difetto di specifica allegazione/trascrizione, non può essere utilmente denunciata la violazione della norma.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge in cassazione per l'erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Il giudice di merito ha qualificato l'attività di rifacimento del manto stradale come attività pericolosa, ma ciò non ha superato il difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda.
Richiamato quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno, non applicabile in assenza di prova dell'esistenza del danno risarcibile.
La liquidazione equitativa presuppone l'esistenza del danno e l'impossibilità o notevole difficoltà di provarne con precisione l'ammontare; non può supplire alla mancata prova dell'an debeatur.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la violazione del principio di non contestazione deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, indicando dove e come i fatti siano stati allegati e trascrivendo i passaggi essenziali degli atti rilevanti, altrimenti la censura è inidonea al controllo di legittimità.
- La non contestazione non può operare in modo pieno quando la parte attrice abbia allegato i fatti in modo generico: a fronte di deduzioni generiche, anche la difesa avversaria può essere generica, con conseguente permanenza dell'onere probatorio in capo a chi agisce.
- La liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. è uno strumento di quantificazione e non di supplenza probatoria: presuppone che il danno sia già provato nella sua esistenza, non potendo essere utilizzata per colmare la mancata dimostrazione dell'an debeatur.
- Quando la domanda risarcitoria difetta di prova sia sul fatto generatore sia sull'esistenza del danno, il giudice deve rigettarla senza poter ricorrere all'equità per superare la carenza istruttoria.
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