Cassazione Civile, Ordinanza n. 29872/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
Una società mandataria di una SPV creditrice aveva agito per far dichiarare inefficace, ex artt. 2901 e 2902 c.c., la compravendita con cui un soggetto aveva venduto a una terza persona due immobili, ritenuti sottratti alla garanzia patrimoniale di un credito assistito da fideiussione. In primo grado la domanda era stata respinta, ma la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione ritenendo, in base a presunzioni, che l'acquirente conoscesse la situazione patrimoniale del venditore e che l'operazione fosse pregiudizievole per i creditori. In Cassazione il venditore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e dell'art. 58 TUB, per asserita difetta di prova della legittimazione attiva della mandataria/cessionaria, lamentando che non fosse stata prodotta la procura speciale e che l'avviso in Gazzetta Ufficiale non bastasse a dimostrare la titolarità del credito; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza e avesse ignorato circostanze incompatibili con la conoscenza, da parte dell'acquirente, del pregiudizio arrecato ai creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto dimostrata la legittimazione della controricorrente sia come mandataria special servicing della SPV sia come cessionaria del credito, richiamando il principio per cui, nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, è sufficiente l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, quando gli elementi comuni consentano di identificare senza incertezze i crediti trasferiti. Ha inoltre osservato che, non avendo il ricorrente contestato nei precedenti gradi la legittimazione della cedente, essa doveva ritenersi implicitamente riconosciuta. Quanto al secondo motivo, ha dichiarato inammissibile la censura: la deduzione di violazione dell'art. 2729 c.c. era generica, perché non spiegava in concreto perché gli indizi valorizzati dal giudice di merito non fossero gravi, precisi e concordanti; la doglianza mirava in realtà a un diverso apprezzamento del fatto. Anche la censura sull'art. 116 c.p.c. è stata ritenuta non fondata, poiché la violazione è configurabile solo in caso di attribuzione a una prova di un valore diverso da quello previsto dalla legge o di falsa applicazione del criterio legale di valutazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e agli oneri processuali conseguenti.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria esercitata per far dichiarare inefficace la compravendita pregiudizievole per il creditore.
Richiamato insieme all'art. 2901 c.c. quale effetto dell'inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti del creditore attore.
Invocato dal ricorrente per contestare la legittimazione ad agire della mandataria/cessionaria.
Invocato dal ricorrente per sostenere il difetto di interesse/legittimazione attiva della controparte.
Per la cessione in blocco di crediti è sufficiente l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, se ciò consente l'identificazione dei crediti senza incertezze.
Richiamato dal ricorrente nel ragionamento sulla cessione anche della garanzia personale collegata al credito.
La censura sul ragionamento presuntivo è inammissibile se non indica specificamente perché gli indizi valorizzati dal giudice non siano gravi, precisi e concordanti.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o applica falsamente il criterio di valutazione previsto dall'ordinamento.
Le doglianze sul ragionamento presuntivo e sull'omesso esame dei fatti sono state ricondotte ai limiti del sindacato di legittimità, risultando in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto.
Indicato quale rito di trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nella cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, la prova della titolarità del credito in capo al cessionario può essere fornita mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, purché i criteri di individuazione delle categorie cedute consentano di identificare senza incertezze il rapporto controverso.
- Chi contesta la legittimazione attiva del cessionario o del mandatario deve sollevare specificamente la questione nei gradi di merito; in difetto, la mancata contestazione può essere valorizzata come implicito riconoscimento della legittimazione della controparte.
- La censura ex art. 2729 c.c. non può limitarsi a un dissenso generico sul ragionamento presuntivo: occorre indicare in modo puntuale perché gli indizi utilizzati non siano gravi, precisi e concordanti, altrimenti la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la critica alla valutazione delle prove in una nuova ricostruzione del merito; il controllo sulla motivazione non può essere utilizzato per ottenere un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o applica come prudente apprezzamento una prova soggetta a diversa regola legale di valutazione.
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