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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15679/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una lite successoria relativa ai beni di un soggetto deceduto. In primo grado il Tribunale aveva attribuito a uno degli eredi la qualità di erede testamentario per alcuni beni, aveva escluso altri soggetti dalla successione e aveva ritenuto che diciassette buoni postali in possesso di un terzo fossero stati oggetto di donazione in suo favore. La Corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione dell'erede che contestava tale ultima statuizione, ritenendo che i buoni non fossero di modico valore, che il loro valore complessivo, considerati interessi e date di emissione, superasse Euro 116.000,00 e che quindi la liberalità non potesse rientrare nella donazione manuale di modico valore; ha inoltre ritenuto inutilizzabili, perché disconosciute e non verificate, le sottoscrizioni apposte sui titoli. Il soccombente in appello ha proposto quattro motivi di ricorso: 1) ha denunciato violazione dell'art. 783 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il valore dei buoni andasse valutato al momento della consegna, che non vi era prova del valore complessivo indicato in appello e che il patrimonio complessivo del de cuius avrebbe reso comunque modesto il valore della liberalità; 2) ha dedotto violazione dell'art. 770 c.c., invocando la figura della liberalità d'uso o, comunque, della donazione remuneratoria, sostenendo che i titoli fossero stati consegnati per riconoscenza verso l'assistenza prestata al donante; 3) ha censurato l'erroneo rilievo della mancata istanza di verificazione delle firme apposte sui buoni, deducendo invece di averla tempestivamente proposta; 4) ha contestato la condanna alle spese di primo grado, sostenendo che in primo grado vi era stata una sua soccombenza solo parziale e che la corte d'appello non potesse peggiorare la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 783 c.c. non pone criteri rigidi ma richiede, anche in relazione alle condizioni economiche del donante, che la liberalità non incida in modo apprezzabile sul patrimonio di questi; ha poi escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c. perché il giudice d'appello non ha fondato la decisione su un'omessa contestazione in senso tecnico, ma su dati già acquisiti in causa e sulla quantificazione degli interessi ricavabile dalla natura dei titoli e dalle date di emissione. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, perché la liberalità d'uso ex art. 770, comma 2, c.c. richiede una elargizione conforme al costume e agli usi, mentre le deduzioni del ricorrente riguardavano semmai una liberalità remuneratoria ex art. 770, comma 1, c.c., la quale, quando manca la forma dell'art. 782 c.c., resta nulla e comunque non avrebbe potuto giovare al ricorrente. Ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il terzo motivo, perché la questione sull'autenticità della sottoscrizione era divenuta irrilevante una volta confermata la nullità della donazione per difetto di forma. Ha infine rigettato il quarto motivo, ritenendo legittima la riforma della statuizione sulle spese di primo grado ai sensi dell'art. 336 c.p.c. e ricordando che il giudice di merito può rideterminare le spese in conseguenza della riforma della decisione di merito, salvo il solo limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 783 c.c.

    La donazione di modico valore non è regolata da criteri rigidi; occorre valutare sia il valore oggettivo del bene sia le condizioni economiche del donante, verificando che l'attribuzione non incida in modo apprezzabile sul suo patrimonio.

  • art. 770 c.c.

    La liberalità d'uso richiede conformità agli usi e ai costumi sociali o familiari; se l'attribuzione è fatta per riconoscenza o per compensare servizi resi, si è nel campo della donazione remuneratoria, non della liberalità d'uso.

  • art. 782 c.c.

    La donazione remuneratoria, pur essendo animata da spirito di riconoscenza, richiede la forma solenne prevista per la donazione; in mancanza, è nulla.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione non opera come prova automatica quando il dato è già acquisito in causa; il giudice può recepire una quantificazione se fondata su elementi già emersi e non su una indebita inversione dell'onere probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La non contestazione può costituire argomento di prova nei limiti del sistema applicabile, ma nel caso concreto non era decisiva perché il giudice ha valorizzato elementi già acquisiti.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 5

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo se sia stato trascurato un fatto storico decisivo, non già singoli elementi istruttori; la deduzione di più vizi in modo promiscuo può inoltre rendere il motivo difficilmente scrutinabile.

  • artt. 214 e 216 c.p.c.

    La questione sul disconoscimento della sottoscrizione e sulla verificazione resta irrilevante se il titolo è comunque inidoneo a fondare la validità della donazione per difetto della forma richiesta.

  • art. 92 c.p.c.

    Il giudice di appello può rideterminare le spese in conseguenza della riforma della decisione di primo grado, nel rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della sentenza sul merito impone al giudice di appello di regolare anche le spese del primo grado in coerenza con il nuovo assetto della soccombenza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della donazione di modico valore, la valutazione va compiuta con criterio sostanziale e complessivo: occorre considerare il valore del bene in rapporto alle condizioni economiche del donante e verificare che l'attribuzione non incida in modo apprezzabile sul suo patrimonio.
  • La liberalità d'uso presuppone un'elargizione conforme a usi sociali o familiari; se la dazione è giustificata da riconoscenza o dalla remunerazione di prestazioni rese, non si tratta di liberalità d'uso ma, eventualmente, di donazione remuneratoria.
  • La donazione remuneratoria, pur avendo causa particolare, resta soggetta alla forma solenne della donazione; in difetto della forma richiesta, l'attribuzione è nulla.
  • Il vizio di omesso esame è configurabile solo quando sia stato trascurato un fatto storico decisivo, non quando la censura riguardi una diversa valutazione delle prove o l'omessa analitica considerazione di singoli elementi istruttori.
  • La non contestazione non può essere invocata in modo avulso dal quadro probatorio complessivo per trasformare in fatto pacifico una quantificazione ricavabile da dati già presenti in causa.
  • La riforma della decisione di merito può comportare la rinnovazione della regolazione delle spese dei gradi precedenti secondo il nuovo criterio di soccombenza, salvo il limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieDonazioniImpugnazioniProve
RamiSuccessioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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