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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33498/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di rettifica e liquidazione per maggiore imposta di registro notificati in relazione a più atti notarili del 2007 con cui alcuni soggetti avevano venduto a una società immobiliare terreni edificabili siti in Comune di Uta, in area già inserita in un piano di lottizzazione. L'Ufficio aveva inizialmente rettificato il valore dei terreni assumendo un valore di mercato superiore a quello dichiarato negli atti, poi aveva chiesto in appello la cessazione parziale della materia del contendere dopo un annullamento in autotutela che recepiva il valore di euro 22,84/mq fissato in una diversa sentenza resa nei confronti dell'acquirente. I contribuenti resistevano sostenendo che il valore imponibile dovesse coincidere con il prezzo dichiarato nei rogiti, senza poter includere somme pagate dall'acquirente a una società intermediaria per la cessione di preliminari a loro estranei. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la CTR accolto la richiesta di cessazione parziale della materia del contendere; 2) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR ritenuto generici i motivi di appello; 3) violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986, sostenendo che ai fini dell'imposta di registro il valore venale potesse essere determinato anche considerando il costo complessivo sostenuto dall'acquirente per ottenere la disponibilità dei terreni, compresa la cessione dei preliminari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la cessazione della materia del contendere perché né il giudicato formatosi nei confronti dell'acquirente, né gli atti di autotutela parziale erano idonei a eliminare il contrasto tra le parti venditrici e l'Ufficio, poiché i contribuenti continuavano a contestare integralmente la pretesa e a sostenere che il valore imponibile fosse quello dichiarato nei rogiti. Ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo, osservando che l'eventuale rilievo di genericità degli appelli era stato svolto dalla CTR solo come obiter e non come ratio decidendi, avendo comunque il giudice di merito deciso nel merito e respinto gli appelli. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che la CTR non aveva affermato un principio di diritto secondo cui il valore venale coincide sempre con il prezzo dichiarato, ma aveva compiuto una valutazione fattuale circa l'insufficienza del solo dato del costo complessivo dell'operazione per dimostrare un maggior valore dei terreni, anche perché le ulteriori somme erano state pagate in un rapporto estraneo ai venditori e potevano dipendere da ragioni speculative dell'acquirente. La Corte ha condannato l'Agenzia alle spese di lite in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La pronuncia ricorda che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere richiede la permanenza o meno della contestazione sostanziale tra le parti; nel caso concreto non vi era un'omissione decisoria perché il contrasto non era cessato.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    La doglianza sulla specificità dei motivi di appello è stata ritenuta irrilevante perché il giudice di merito non ha fondato la decisione sulla loro asserita inammissibilità.

  • artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986

    La rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro può fondarsi su tutti gli elementi di valutazione consentiti dalla legge, ma nel caso concreto la prova offerta dall'Ufficio è stata reputata insufficiente a dimostrare che il maggiore costo sostenuto dall'acquirente rappresentasse il valore venale dei beni trasferiti.

  • art. 1306 c.c.

    Il giudicato formatosi nei confronti di un altro condebitore o di un soggetto solidalmente obbligato non esplica automaticamente efficacia preclusiva verso i venditori, salvo che questi intendano avvalersene nei limiti consentiti dalla norma.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenuta eliminazione di ogni ragione di contrasto sul diritto sostanziale dedotto; se una parte continua a contestare integralmente la pretesa e a coltivare il merito, il giudice deve decidere la causa e non dichiarare cessata la materia del contendere.
  • Nel processo tributario, l'autotutela parziale dell'Amministrazione non comporta di per sé cessazione della materia del contendere se il contribuente mantiene interesse all'annullamento totale della pretesa e non si è formato un accordo sostanziale tra le parti.
  • Un motivo di ricorso fondato sulla specificità o genericità dell'appello è inammissibile per difetto di interesse se il giudice di merito non ha effettivamente deciso la controversia su tale base, ma ha esaminato e respinto il gravame nel merito.
  • In tema di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione può utilizzare tutti gli elementi legalmente rilevanti, ma deve comunque dimostrare in modo convincente che gli elementi valorizzati siano idonei a provare il maggior valore del bene trasferito; non è sufficiente richiamare costi ulteriori sostenuti dall'acquirente in operazioni a esso autonome e potenzialmente giustificabili per ragioni speculative.
  • Il valore venale del bene e il corrispettivo complessivo sostenuto dall'acquirente nell'intera operazione economica non coincidono automaticamente: occorre verificare se le somme ulteriori siano riferibili al bene ceduto oppure a rapporti distinti e a scelte negoziali dell'acquirente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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