Cassazione Penale, Sentenza n. 10441/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava carenza di motivazione in relazione all'art. 110 c.p. e all'art. 73 d.P.R. 309/90 e erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90. Sosteneva che le condotte attribuite integrassero al più un concorso di persone ex art. 110 c.p., non una partecipazione associativa stabile: mancava prova di adesione preventiva al sodalizio, di momenti di vita associativa distinti dalla commissione di singoli episodi e sussisteva solo la presenza/collaborazione in operazioni specifiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari e ricordato che nella fase cautelare è sufficiente la gravità degli indizi (art. 273 c.p.p., comma 1) senza richiedere i criteri di precisione e concordanza richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2. I giudici hanno ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata: dagli elementi investigativi (contatti continui documentati, filmati, conversazioni intercettate, modalità operative e divisione dei compiti) risultava, anche a livello indiziario, l'esistenza di un'organizzazione diretta da Russo Giuseppe e la partecipazione del ricorrente con funzione di custode dello stupefacente, arrestato in flagranza. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ordine di trasmissione della sentenza al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma sulla decisione in sede di riesame: il Tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare e la Cassazione verifica la sufficienza della motivazione sul piano degli indizi gravi nel limite del sindacato di legittimità.
Fattispecie di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: il ricorrente era indiziato di condotte rientranti in questa norma; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi gravi sulla partecipazione del ricorrente all'attività illecita.
Aggravante per la partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti: il ricorso contestava l'applicazione, ma la Corte ha ritenuto provvisoriamente sussistenti indizi di una organizzazione e della partecipazione del ricorrente.
Concorso di persone nel reato: la difesa sosteneva che le condotte rientrassero in concorso di persone e non in associazione; la Corte ha valutato che gli elementi indiziari indicavano una struttura organizzata con divisione di compiti, idonea a qualificarsi come partecipazione associativa a livello indiziario.
Sulla misura cautelare: per l'adozione di misure cautelari personali è richiesto il requisito della gravità degli indizi (comma 1). La Corte ricorda che il comma 1-bis richiama i commi 3 e 4 ma non il comma 2 dell'art. 192 c.p.p., pertanto in fase cautelare non si richiede lo stesso grado di precisione e concordanza degli indizi necessario per il giudizio di merito.
Disposizione sul giudizio di merito che richiede precisione e concordanza degli indizi; la Corte ha precisato che questo requisito non si applica pienamente nella fase cautelare, che richiede solo la gravità degli indizi.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale sui provvedimenti da comunicare all'istituto penitenziario: la Cassazione ordina la trasmissione della decisione al Direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In sede di misure cautelari la Corte di legittimità verifica solo se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la gravità indiziaria, non riesamina i fatti come un giudice di merito.
- Per l'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente l'esistenza di indizi gravi (art. 273 c.p.p., comma 1);non è richiesto lo stesso grado di precisione e concordanza necessario in giudizio (art. 192 c.p.p., comma 2).
- La distinzione tra concorso di persone (art. 110 c.p.) e partecipazione associativa richiede l'accertamento di elementi indicativi di stabilità, divisione di compiti, ruoli e coordinamento: la presenza ripetuta in operazioni, contatti continui, intercettazioni e filmati possono costituire indizi idonei a qualificare una partecipazione come associativa a livello indiziario.
- Nell'impugnazione di misure cautelari conviene dimostrare specificamente l'assenza di elementi che indicano organizzazione stabile (mancanza di compiti stabilmente ripartiti, assenza di leadership o coordinamento, episodicità delle condotte), poiché la Cassazione tende a convalidare motivazioni logiche e coerenti sul piano indiziario.
- La valutazione cautelare è orientata alla gravità del quadro indiziario complessivo; la difesa deve dunque puntare su carenze argomentative concrete nella motivazione del giudice di merito per ottenere accoglimento in Cassazione.
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