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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10441/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava carenza di motivazione in relazione all'art. 110 c.p. e all'art. 73 d.P.R. 309/90 e erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90. Sosteneva che le condotte attribuite integrassero al più un concorso di persone ex art. 110 c.p., non una partecipazione associativa stabile: mancava prova di adesione preventiva al sodalizio, di momenti di vita associativa distinti dalla commissione di singoli episodi e sussisteva solo la presenza/collaborazione in operazioni specifiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari e ricordato che nella fase cautelare è sufficiente la gravità degli indizi (art. 273 c.p.p., comma 1) senza richiedere i criteri di precisione e concordanza richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2. I giudici hanno ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata: dagli elementi investigativi (contatti continui documentati, filmati, conversazioni intercettate, modalità operative e divisione dei compiti) risultava, anche a livello indiziario, l'esistenza di un'organizzazione diretta da Russo Giuseppe e la partecipazione del ricorrente con funzione di custode dello stupefacente, arrestato in flagranza. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ordine di trasmissione della sentenza al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sulla decisione in sede di riesame: il Tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare e la Cassazione verifica la sufficienza della motivazione sul piano degli indizi gravi nel limite del sindacato di legittimità.

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Fattispecie di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: il ricorrente era indiziato di condotte rientranti in questa norma; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi gravi sulla partecipazione del ricorrente all'attività illecita.

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Aggravante per la partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti: il ricorso contestava l'applicazione, ma la Corte ha ritenuto provvisoriamente sussistenti indizi di una organizzazione e della partecipazione del ricorrente.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: la difesa sosteneva che le condotte rientrassero in concorso di persone e non in associazione; la Corte ha valutato che gli elementi indiziari indicavano una struttura organizzata con divisione di compiti, idonea a qualificarsi come partecipazione associativa a livello indiziario.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Sulla misura cautelare: per l'adozione di misure cautelari personali è richiesto il requisito della gravità degli indizi (comma 1). La Corte ricorda che il comma 1-bis richiama i commi 3 e 4 ma non il comma 2 dell'art. 192 c.p.p., pertanto in fase cautelare non si richiede lo stesso grado di precisione e concordanza degli indizi necessario per il giudizio di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disposizione sul giudizio di merito che richiede precisione e concordanza degli indizi; la Corte ha precisato che questo requisito non si applica pienamente nella fase cautelare, che richiede solo la gravità degli indizi.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale sui provvedimenti da comunicare all'istituto penitenziario: la Cassazione ordina la trasmissione della decisione al Direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • In sede di misure cautelari la Corte di legittimità verifica solo se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la gravità indiziaria, non riesamina i fatti come un giudice di merito.
  • Per l'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente l'esistenza di indizi gravi (art. 273 c.p.p., comma 1);non è richiesto lo stesso grado di precisione e concordanza necessario in giudizio (art. 192 c.p.p., comma 2).
  • La distinzione tra concorso di persone (art. 110 c.p.) e partecipazione associativa richiede l'accertamento di elementi indicativi di stabilità, divisione di compiti, ruoli e coordinamento: la presenza ripetuta in operazioni, contatti continui, intercettazioni e filmati possono costituire indizi idonei a qualificare una partecipazione come associativa a livello indiziario.
  • Nell'impugnazione di misure cautelari conviene dimostrare specificamente l'assenza di elementi che indicano organizzazione stabile (mancanza di compiti stabilmente ripartiti, assenza di leadership o coordinamento, episodicità delle condotte), poiché la Cassazione tende a convalidare motivazioni logiche e coerenti sul piano indiziario.
  • La valutazione cautelare è orientata alla gravità del quadro indiziario complessivo; la difesa deve dunque puntare su carenze argomentative concrete nella motivazione del giudice di merito per ottenere accoglimento in Cassazione.

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