Cassazione Penale, Sentenza n. 10280/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per aver ottenuto indebitamente il reddito di cittadinanza mediante omissioni nelle domande/DSU: Armeli Battana era stato ritenuto aver omesso di dichiarare la reale consistenza del patrimonio immobiliare (valore complessivo indicato nelle sentenze di merito) e Smirnova di aver omesso di dichiarare contributi comunitari erogati da AGEA. Le doglianze in cassazione riguardavano: 1) la presunta non obbligatorietà della indicazione di immobili dati in comodato d'uso e la non rilevanza dei contributi AGEA nelle DSU; 2) l'asserita abrogazione del reato a decorrere dal 1/1/2024 (Legge di Bilancio 2023); 3) l'applicabilità della causa speciale di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità/condotta non abituale; 4) il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che aveva confermato il Tribunale: gli imputati, conviventi e corresponsabili, hanno omesso dati rilevanti nelle domande per reddito di cittadinanza e hanno così percepito somme indebitamente. Il contratto di comodato non sottrae gli immobili dal patrimonio utile ai fini del calcolo quando gli immobili, pur intestati a una persona fisica, sono gestiti nell'ambito di attività di impresa da soggetti diversi dall'intestatario (interpretazione dell'art. 5 DPCM 159/2013). I contributi AGEA sono redditi percepiti dalla persona fisica e devono essere indicati nella DSU. La presunta abrogazione del reato non costituisce abolizione del reato e non opera a favore degli imputati alla luce della successione di norme penali (nuova fattispecie sovrapponibile introdotta dal d.l. 4/2023, conv. con legge 3/7/2023 n.85). L'art. 131-bis è stato escluso avendo la Corte valorizzato la reiterazione della condotta (presentazione di più domande) e l'ammontare non di minimissima entità delle somme indebitamente percepite; non sono state riconosciute le attenuanti generiche. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.; art. 7, comma 1, D.L. 2019, n. 4, conv. con legge n. 26 del 2019
artt. 110 cod.pen. e 7, comma 1, D.L. del 2019, n. 4, conv. con la legge n. 26 del 2019
La condotta contestata integra il reato previsto dall'art. 7 (falsificazione/omissione nelle dichiarazioni per il reddito di cittadinanza) in concorso ai sensi dell'art. 110; la Corte ha ritenuto provata l'omissione dei dati essenziali nelle domande DSU.
art. 5 del DPCM 159 del 2013
Il principio secondo cui il patrimonio immobiliare rileva quando gli immobili sono intestati a persone fisiche non esercenti attività di impresa è interpretato nel senso che il comodato non esclude automaticamente il bene dal calcolo se l'attività di impresa è esercitata nell'ambito dei beni da soggetti diversi dall'intestatario
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197; art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, conv. con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
La formale abrogazione della norma del 2019 non costituisce 'abolitio criminis' perché è intervenuta una riformulazione/successione normativa che ha introdotto una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile; quindi non opera a favore degli imputati nella maniera di un'esclusione automatica di responsabilità
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata ritenuta applicabile: la Corte ha valutato la reiterazione della condotta e la non minimale entità del vantaggio economico quale ostativo all'applicazione dell'istituto
art. 133 comma 1 cod.pen.
I parametri per la valutazione delle circostanze attenuanti e della gravità della condotta sono stati applicati dalla Corte territoriale per escludere attenuanti rilevanti
art. 2, comma secondo e terzo, cod. pen.
Richiamato il principio sulla successione di leggi penali nel tempo: la modifica normativa non ha determinato abolizione del reato ma una successione che richiede comparazione tra vecchia e nuova fattispecie
Norma procedurale che autorizza la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di rigetto
Massime di principio
- Il contratto di comodato non esclude automaticamente un bene dal patrimonio rilevante ai fini di agevolazioni: occorre verificare la titolarità formale e la gestione effettiva nell'ambito di attività di impresa; se il bene è intestato a una persona fisica e viene utilizzato per attività imprenditoriale da altri, il valore può essere imputato al titolare
- I contributi percepiti da una persona fisica (es. contributi AGEA) generalmente devono essere dichiarati nella DSU se rilevanti ai fini del calcolo del reddito/ISEE e delle prestazioni assistenziali
- La modifica o abrogazione formale di una norma penale non determina automaticamente abolizione del reato: va valutata la successione di leggi nel tempo e se esiste una nuova fattispecie sovrapponibile, la responsabilità può rimanere operante
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando sussistono elementi di reiterazione della condotta o l'ammontare del vantaggio è tale da non essere definibile di minima entità; l'analisi deve essere motivata caso per caso
- Nel giudizio di dichiarazioni e DSU è essenziale documentare e motivare ogni omissione rilevante; la difesa che si limita a richiamare documenti (es. comodato) senza dimostrare l'effettiva esclusione dall'asset patrimoniale rischia di essere insufficiente
- Per contestare la rilevanza penale di omissioni nelle domande di prestazioni assistenziali è efficace dimostrare in modo specifico e documentalmente provato l'estraneità dei fatti o la mancata rilevanza dei redditi/beni per la normativa applicabile
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