Cassazione Penale, Sentenza n. 10278/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Acestilli impugnava la sentenza di condanna (Tribunale di Parma, confermata in appello) per due delitti tributari: capo 1) utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nella dichiarazione IVA 2016 con indebita detrazione pari a euro 61.549,49; capo 2) utilizzo in compensazione nel 2017 di un credito inesistente per ricerca e sviluppo pari a euro 124.885,00. Il ricorso alla Cassazione si fondava su tre motivi principali: (i) errata qualificazione delle operazioni come inesistenti (sosteneva che le prestazioni erano state effettivamente eseguite ma solo descritte in modo diverso, dunque si sarebbe trattato di inesistenza giuridica o di mera diversa qualificazione); (ii) errata qualificazione del credito per ricerca e sviluppo come inesistente e non come 'non spettante', con richiesta di applicazione della nuova causa di non punibilità di cui all'art. 10-quater, comma 2-bis d.lgs. n.74/2000 introdotta dal d.lgs. n.87/2024; (iii) declarazione di prescrizione per il reato contestato al capo 2) per le condotte anteriori al 3/8/2017. In memoria il ricorrente invocava altresì la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) in relazione a pagamenti intervenuti successivamente e la sospensione condizionale estesa alle pene accessorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che le censure di fatto (contestazione della valutazione delle prove e della ricostruzione dei giudici di merito) fossero inammissibili in Cassazione, atteso che la motivazione dei giudici di merito è risultata logica, coerente e priva di vizi manifesti. In particolare la Corte d'appello aveva ricostruito, sulla base di plurimi indici (fornitori non operanti nel settore R&S, imprese senza dipendenti e prive di autonomia operativa, corrispettivi determinati in modo incongruo, assenza di documentazione tecnica conclusiva, lettere d'incarico generiche, elaborati tecnici carenti), che le fatture indicavano fittiziamente prestazioni di ricerca e sviluppo mentre in realtà si trattava di normali lavorazioni svolte in regime di subordinazione, integrando così l'inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni. Ne è derivata la conferma della configurabilità sia del reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n.74/2000) sia del reato di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n.74/2000). Quanto alla prescrizione, la Corte ha precisato che il reato di indebita compensazione si perfeziona con la presentazione dell'ultimo modello F24 (qui 18/12/2017), da cui decorre il termine di prescrizione; applicando la sospensione di cui all'art. 159 c.p. (legge n.103/2017) il termine non era maturato alla data della sentenza d'appello (20/2/2025). I motivi nuovi e la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità sono stati ritenuti inammissibili e/o tardivi poiché fondati su eventi sopravvenuti o su allegazioni che avrebbero dovuto essere dedotte in sede di merito. A seguito della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 1 e art. 2
Le norme definiscono e puniscono i reati tributari connessi all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha ritenuto che le fatture contestate documentassero operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti (non reali prestazioni di R&S e simulate per nascondere subordinazione), configurando il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-quater
La fattispecie punisce l'indebita compensazione di crediti inesistenti o non spettanti. La Corte ha qualificato il credito per R&S come inesistente perché mancava il fatto materiale generatore (effettiva esecuzione di attività di ricerca e sviluppo), con conseguente configurabilità del reato per la compensazione effettuata nel 2017.
d.lgs. n. 87 del 2024 (introduzione modifiche all'art. 10-quater e altre disposizioni)
La difesa invocava le modifiche introdotte (tra cui la possibilità di qualificare alcuni crediti come 'non spettanti' e l'introduzione di cause di non punibilità), ma la Corte ha ritenuto che nel caso concreto mancasse del tutto il fatto materiale generatore del credito (quindi inesistenza), per cui le garanzie applicabili ai crediti 'non spettanti' non erano pertinenti.
d.lgs. n. 84 del 2024
Citato in ordine alle nuove definizioni e classificazioni dei crediti (criteri per individuare crediti non spettanti) che la difesa aveva invocato per chiedere diversa qualificazione del credito; la Corte ha ritenuto però che la mancanza del fatto generatore escludesse l'applicazione di tale disciplina nel senso prospettato dal ricorrente.
art. 159 cod. pen. (testo modificato dalla legge n. 103 del 2017)
La sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla legge n.103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge; la Corte ha calcolato correttamente la decorrenza e le sospensioni, stabilendo che il termine di prescrizione del reato di indebita compensazione non era scaduto alla data della sentenza d'appello.
Riferito alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto che la difesa ha chiesto in memoria; la Corte ha rilevato che la richiesta era tardiva e basata su eventi successivi alla consumazione, e inoltre che l'inammissibilità del ricorso originario precludeva l'ammissione di motivi nuovi.
Norma richiamata come conseguenza della declaratoria di inammissibilità, che comporta l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
legge n. 197 del 2022 (definizione agevolata)
Richiamata solo come fatto (la presentazione della domanda di definizione agevolata e i pagamenti successivi), circostanza che la difesa ha utilizzato tardivamente per chiedere la causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte ha ritenuto che tali elementi avrebbero dovuto essere dedotti in sede di merito.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione delle valutazioni di merito basate su un giudizio logico e coerente delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura delle risultanze istruttorie sono, di norma, inammissibili salvo vizi logici o di diritto chiaramente evidenti.
- Per le fatture contestate come riferenti a operazioni inesistenti è decisivo accertare il fatto materiale generatore del costo/credito: se manca l'effettiva esecuzione dell'attività (o è emerso che le prestazioni erano ordinarie e non riconducibili alla disciplina agevolativa), il credito è inesistente e non si applicano le tutele previste per i crediti 'non spettanti'.
- La fattispecie di indebita compensazione si perfeziona con la presentazione dell'ultimo modello F24 che realizza la compensazione: il termine di prescrizione decorre da tale data e va calcolato tenendo conto delle eventuali sospensioni normative (es. art.159 c.p.).
- Novità legislative o cause di non punibilità sopravvenute possono essere rilevanti solo se tempestivamente invocate nel corso del processo di merito; introdurle per la prima volta in Cassazione è frequentemente inammissibile o inefficace.
- La distinzione tra 'inesistenza' e 'non spettanza' del credito è sostanziale: la 'non spettanza' presuppone l'esistenza del fatto materiale ma carenze nell'iter attributivo o nei requisiti normativi; l''inesistenza' implica l'assenza del fatto generatore stesso e comporta conseguenze sanzionatorie più rilevanti.
- Le prove indiziarie possono fondare la dichiarazione di inesistenza delle operazioni (es. fornitori privi di autonomia, modalità di determinazione dei corrispettivi incongrue, assenza di documentazione tecnica), purché valutate in modo organico e logico dai giudici di merito.
- Richiedere l'applicazione di attenuanti o cause di non punibilità basate su pagamenti o definizioni agevolate intervenute dopo la consumazione del reato richiede tempestiva allegazione; tali elementi di fatto vanno esposti e valutati in sede di merito e non sono automaticamente decisivi se sollevati tardivamente in Cassazione.
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