Cassazione Penale, Sentenza n. 10282/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente è stata imputata per il reato previsto dall'art. 7 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26) per omissione nella autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza. In primo grado era stata assolta perché il G.I.P. ritenne che la documentazione non dimostrasse il dolo specifico; la Corte di appello, riformando, ha ritenuto che la ricorrente avesse omesso di indicare la prima immatricolazione del veicolo avvenuta nei sei mesi precedenti la domanda e la contitolarita dell'auto, omissioni funzionali a ottenere indebitamente il beneficio. In cassazione la ricorrente ha dedotto manifesta illogicità della motivazione e censurato una presunta inversione dell'onere della prova per avere la sentenza valorizzato il mancato fornire una versione alternativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato su elementi concreti e coerenti con la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 49686/2023): l'omissione era necessaria per ottenere il beneficio, la ricorrente era a conoscenza dell'immatricolazione nei sei mesi precedenti e non aveva fornito giustificazioni alternative; non si è ravvisata manifesta illogicità. La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che la valutazione dei documenti attiene al merito e non è sindacabile se non per vizio manifesto; ha escluso un illegittimo spostamento dell'onere della prova. Pertanto il giudizio di colpevolezza reso in appello è stato confermato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 7 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26
La norma sanziona le omissioni o false indicazioni nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza quando siano funzionali a ottenere un beneficio non spettante o in misura superiore; è richiesto il dolo specifico.
Sez. U., n. 49686 del 13/7/2023 (Rv. 285435)
Principio di legittimità secondo cui le omissioni o false indicazioni rilevano penalmente solo se funzionali a conseguire un beneficio non spettante o superiore a quello dovuto.
Limita il sindacato della Corte di Cassazione ai vizi di motivazione manifesti, contraddittori o illogici; la valutazione di merito degli elementi probatori spetta al giudice di merito.
Massime di principio
- Per i reati relativi all'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza occorre dimostrare che l'omissione o la falsa indicazione sia stata funzionale a ottenere un beneficio non spettante: senza questa funzionalità non sussiste il reato.
- Il dolo specifico può essere desunto dalla conoscenza, da parte dell'imputato, di fatti ostativi al riconoscimento del beneficio (es. immatricolazione del veicolo nei sei mesi precedenti) e dalla volontaria omissione di tali fatti nella domanda.
- La valutazione della documentazione probatoria e della contitolarità di beni è questione di merito riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie.
- Il mancato fornire una versione alternativa o una giustificazione non costituisce di per sé spostamento dell'onere della prova ma può essere valorizzato come assenza di argomentazione contraria una volta dimostrata la piena consumazione dell'illecito in termini oggettivi e soggettivi.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe documentare e spiegare tempestivamente la buona fede o la causa di non conoscenza (es. prova della contitolarità che esclude la disponibilità esclusiva, plausibili ragioni oggettive per l'omissione) per impedire che il giudice desuma il dolo dalla combinazione degli elementi oggettivi.
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